Cassazione Civile, Ordinanza n. 14359/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito opposto dall'Ufficio a un'istanza di rimborso avente a oggetto la maggiore imposta sostitutiva versata per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, ai sensi dell'art. 1, commi 469-476, l. n. 266/2005. La contribuente sosteneva che la base imponibile dell'imposta sostitutiva di affrancamento dovesse essere determinata sul saldo attivo al netto dell'imposta sostitutiva già pagata per la precedente rivalutazione; l'Amministrazione finanziaria sosteneva invece che la base dovesse essere calcolata al lordo, richiamando la disciplina sulla distribuzione del saldo e le circolari dell'Agenzia. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 1, commi 469 e 476, l. n. 266/2005, delle disposizioni richiamate e dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 86/2002, censurando la sentenza di merito per avere ritenuto legittimo il calcolo al netto dell'imposta sostitutiva e per avere distinto tra modalità di affrancamento e modalità di distribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il saldo attivo di rivalutazione va considerato, anche ai fini fiscali, al netto dell'imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione, in base all'art. 4, comma 1, d.m. n. 86/2002 richiamato dall'art. 1, comma 476, l. n. 266/2005. Ha quindi condiviso la decisione di merito, osservando che la disciplina dell'affrancamento è distinta da quella della distribuzione del saldo: solo nella distribuzione si recupera a tassazione anche l'imposta sostitutiva, mentre nell'affrancamento l'imposizione su base lorda porterebbe a colpire un valore superiore a quello effettivamente iscritto a riserva e non distribuibile. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma di legittimità per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 1, commi 469-476, legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disciplina la rivalutazione dei beni d'impresa e l'affrancamento del saldo attivo; il comma 476 richiama, per quanto compatibili, le modalità regolamentari previste dai decreti ministeriali.
art. 4, comma 1, d.m. 19 aprile 2002, n. 86
"al netto dell'imposta sostitutiva"
Il saldo attivo di rivalutazione, anche ai fini fiscali, è costituito dall'importo iscritto in bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e deve essere considerato al netto dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione.
art. 13, comma 3, legge 21 novembre 2000, n. 342
Richiamato dall'Amministrazione come disciplina della distribuzione del saldo di rivalutazione, ma ritenuto non decisivo per l'affrancamento.
art. 10, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342
Richiamato per il vincolo di destinazione a capitale o a riserva della rivalutazione non affrancata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta sostitutiva di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, la base imponibile va determinata assumendo il saldo iscritto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva già pagata per la rivalutazione.
- La disciplina dell'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è autonoma rispetto alla disciplina della sua distribuzione ai soci: non è consentito trasporre automaticamente regole previste per la distribuzione alla diversa ipotesi dell'affrancamento.
- Se si assumesse una base imponibile al lordo dell'imposta sostitutiva già corrisposta, si finirebbe per tassare un importo superiore a quello effettivamente iscritto a riserva e non distribuibile.
- Le circolari amministrative non possono prevalere su una lettura della disciplina primaria e regolamentare che imponga la determinazione del saldo attivo al netto dell'imposta sostitutiva.
- In tema di rimborso di imposta sostitutiva indebitamente versata, il contribuente ha diritto alla restituzione della maggiore somma pagata quando la base imponibile sia stata calcolata in modo eccedente rispetto a quella legalmente dovuta.
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