Cassazione Civile, Ordinanza n. 14356/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva accolto parzialmente l'appello dell'Erario avverso l'annullamento di un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2007. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e l'integrale pagamento delle somme dovute; è stata inoltre prodotta comunicazione dell'Agenzia delle entrate circa l'avvenuto integrale pagamento. Non essendo stata presentata alcuna istanza di trattazione entro il termine previsto dalla norma, la Corte ha rilevato la sussistenza della causa legale di estinzione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, applicando l'art. 6, comma 13, primo periodo, del D.L. n. 119/2018, convertito in L. n. 136/2018, secondo cui, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 da parte dell'interessato, il processo è dichiarato estinto. Le spese di lite sono state compensate. La decisione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché la definizione agevolata e la mancata istanza di trattazione hanno determinato la cessazione del giudizio.
Norme richiamate
La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine stabilito comporta la dichiarazione di estinzione del processo, in presenza della definizione agevolata e del pagamento delle somme dovute.
Legge di conversione del D.L. n. 119/2018, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
IRES
L'avviso di accertamento impugnato riguardava l'imposta sul reddito delle società per l'anno 2007.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra in una definizione agevolata prevista dalla legge e il contribuente documenta il pagamento integrale delle somme dovute, il processo può estinguersi se non viene proposta tempestivamente istanza di trattazione.
- La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate secondo la valutazione della Corte.
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