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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13586/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (nuda proprietaria)

La controversia

Il proprietario usufruttuario di un terreno aveva fatto edificare un immobile sul fondo, del quale il figlio e la moglie erano nudi proprietari. Egli aveva chiesto al Tribunale la condanna della sola nuora, ai sensi dell'art. 936 c.c., al pagamento del 50% delle spese sostenute per la costruzione, precisando che l'altro nudo proprietario aveva già corrisposto la propria quota; in subordine aveva chiesto il 50% dell'incremento di valore dell'immobile. La convenuta aveva eccepito l'inapplicabilità dell'art. 936 c.c., trattandosi di opere realizzate dall'usufruttuario, nonché l'intervenuta regolamentazione dei rapporti patrimoniali mediante una scrittura del maggio 2003 avente natura transattiva. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. A seguito del decesso dell'attore, il figlio aveva proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto. Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 936 c.c., sostenendo che la motivazione sull'inapplicabilità dell'art. 936 c.c. fosse apparente e che tale norma fosse applicabile anche alle opere dell'usufruttuario. Il secondo motivo censurava la qualificazione della scrittura del maggio 2003 come transazione, deducendo l'assenza di reciproche concessioni e di un riferimento alle spese di costruzione. Il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 132 c.p.c. e 985-986 c.c., lamentando l'omessa valutazione dell'applicabilità di tali disposizioni. Il quarto motivo denunciava violazione dell'art. 2041 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la domanda di arricchimento senza causa fosse stata proposta già in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo l'esistenza di una motivazione apparente e affermando che l'art. 936 c.c. si applica esclusivamente quando l'autore delle opere è un terzo, privo di un rapporto giuridico reale o personale con il proprietario che lo legittimi a costruire sul fondo. Poiché l'autore delle opere era usufruttuario del terreno, la disciplina applicabile era quella degli artt. 985 e 986 c.c. Il secondo motivo è stato respinto perché la qualificazione della scrittura del maggio 2003 non costituiva la ratio decidendi della sentenza d'appello; inoltre, l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e il ricorso proponeva soltanto una ricostruzione alternativa, senza indicare specifici canoni ermeneutici violati. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello non aveva escluso in astratto l'applicabilità degli artt. 985 e 986 c.c., ma aveva dichiarato inammissibile la relativa domanda in quanto nuova, non formulata nelle conclusioni di primo grado e già oggetto di distinto giudizio. Il quarto motivo è stato respinto perché la Corte d'appello si era pronunciata sulla domanda ex art. 2041 c.c., dichiarandola inammissibile in quanto nuova; dall'esame degli atti risultava infatti che tale domanda non era stata formulata nelle conclusioni della citazione introduttiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 4.700, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 936 c.c.

    Convincimento che, peraltro, risulta pienamente conforme al principio più volte enunciato da questa Corte, a mente del quale la disciplina dell'art. 936 c.c. è applicabile esclusivamente quando l'autore delle nuove opere sia terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che lo legittimi a costruire sul suolo.

    L'indennità prevista dall'art. 936 c.c. opera soltanto per le opere realizzate da un terzo non legittimato da alcun rapporto reale o personale con il proprietario; non si applica quando le opere siano state eseguite dall'usufruttuario del fondo.

  • artt. 985 e 986 c.c.

    Correttamente e motivatamente, quindi, la Corte d'Appello di Bologna ha escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 936 c.c., ritenendo invece applicabili gli artt. 985 e 986 c.c., peraltro invocati dal medesimo Giovanni Mazzetti in un separato giudizio, instaurato sempre nei confronti dell'odierna controricorrente.

    Per le opere e i miglioramenti eseguiti dall'usufruttuario trovano applicazione le disposizioni speciali degli artt. 985 e 986 c.c., anziché la disciplina generale dell'accessione riferita alle opere eseguite dal terzo.

  • art. 1965 c.c.

    Osservato, quindi, che la ratio decidendi della sentenza impugnata va ravvisata nell'esclusione della operatività dell'art. 936 c.c. e non nella scrittura in questione, va comunque rammentato che l'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti, integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

    L'interpretazione della scrittura negoziale, inclusa la verifica della sua eventuale natura transattiva, costituisce accertamento di fatto del giudice di merito e non può essere sostituita in Cassazione da una mera lettura alternativa priva dell'indicazione dei canoni ermeneutici violati.

  • art. 2041 c.c.

    L'esame degli atti contenuti nel fascicolo conferma le conclusioni cui è approdata la Corte d'Appello, non risultando formulata nelle conclusioni della citazione in primo grado la relativa domanda, evidenziandosi quindi la correttezza della decisione impugnata.

    La domanda di arricchimento senza causa deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado; se non risulta formulata nelle conclusioni introduttive, la sua proposizione in appello è nuova e inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistendo i presupposti di legge, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 936 c.c. è applicabile esclusivamente alle opere realizzate da un terzo che non sia legittimato a costruire sul fondo da alcun rapporto giuridico reale o personale con il proprietario; quando le opere sono eseguite dall'usufruttuario, trovano applicazione le disposizioni speciali degli artt. 985 e 986 c.c.
  • L'interpretazione di una scrittura negoziale e la qualificazione della sua eventuale natura transattiva costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in Cassazione non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del documento, occorrendo indicare specificamente i canoni ermeneutici violati.
  • Una domanda fondata sugli artt. 985 e 986 c.c. proposta per la prima volta in appello è inammissibile quando non sia stata formulata nelle conclusioni del giudizio di primo grado.
  • La domanda di arricchimento senza causa non può essere introdotta per la prima volta in appello; la sua mancata formulazione nelle conclusioni del giudizio di primo grado determina la novità e l'inammissibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieUsufruttoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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