Cassazione Civile, Ordinanza n. 14043/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una procedura di esecuzione immobiliare, il giudice dell'esecuzione trasferiva al contribuente gli immobili aggiudicati e ordinava la cancellazione delle ipoteche legali e del pignoramento iscritti in favore del concessionario della riscossione. Le formalità venivano presentate dall'Associazione Notai di Imperia e Sanremo ed eseguite in esenzione ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 602/1973. Ritenendo che l'esenzione non spettasse perché le cancellazioni non erano state richieste dal concessionario, l'Agenzia delle entrate notificava all'aggiudicatario avvisi di liquidazione per imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo. Il contribuente impugnava gli avvisi e otteneva ragione sia dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia sia dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, che confermava la decisione di primo grado: secondo la CTR, l'attività dell'associazione notarile era meramente esecutiva dell'ordine del giudice e svolta nell'interesse del concessionario, mentre il contribuente non aveva richiesto le cancellazioni. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 49 e 78 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 11 d.lgs. n. 347/1990. Sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 47 è di stretta interpretazione e compete soltanto quando le formalità siano richieste dal concessionario della riscossione, non quando siano disposte dal giudice dell'esecuzione nel decreto di trasferimento.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 47 d.P.R. n. 602/1973 riconosce l'esenzione solo per le formalità richieste dal concessionario della riscossione e che, trattandosi di agevolazione fiscale eccezionale, la disposizione non è suscettibile di applicazione analogica. Nel caso concreto, le cancellazioni erano state eseguite in forza dell'ordine del giudice dell'esecuzione, non su richiesta del concessionario; l'intervento dell'associazione notarile e il fatto che l'esecuzione fosse diretta a soddisfare crediti del concessionario non consentivano quindi di estendere l'esenzione. La Corte ha inoltre respinto l'argomento formulato in memoria dal contribuente circa una diversa interpretazione necessaria a evitare una violazione dell'art. 3 Cost., richiamando la natura eccezionale delle agevolazioni fiscali e l'assenza, nella fattispecie, di una manifesta arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 602/1973
In coerenza con il principio di carattere generale secondo cui le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sono da interpretare in senso restrittivo e non sono applicabili al di fuori dei casi espressamente previsti, questa Corte ha precisato che l'art. 47 cit. è norma per sua natura di stretta interpretazione che risulta perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 18104 del 2021).
L'esenzione tributaria per le trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni contemplate dall'art. 47 spetta nei casi espressamente previsti dalla norma, in particolare quando le formalità sono richieste dal concessionario della riscossione; non può essere estesa analogicamente a formalità ordinate d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.
art. 3 Cost.
Le argomentazioni svolte in memoria dal controricorrente - secondo cui per non incorrere nella violazione dell'art. 3 Cost. l'art. 47 del d.P.R. n. 602/1973 dovrebbe essere intrepretato nel senso che l'agevolazione dovrebbe essere concessa in tutti i casi in cui la procedura esecutiva sia stata attivata dall'agente della riscossione, indipendentemente dal soggetto che materialmente svolga le relative formalità - si pongono in contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, la quale attribuisce alle norme agevolative carattere eccezionale e derogatorio e le ritiene espressione di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie non riscontrabile (Corte cost. n. 242 del 2017).
La disciplina legislativa delle agevolazioni fiscali, in quanto espressione della discrezionalità del legislatore, è censurabile sotto il profilo dell'eguaglianza solo se manifestamente arbitraria o irrazionale; tale vizio non è stato ravvisato nel caso esaminato.
Massime di principio
- L'esenzione tributaria prevista per formalità pubblicitarie richieste dal concessionario della riscossione è applicabile soltanto quando la richiesta provenga dal soggetto indicato dalla legge; non è sufficiente che la procedura esecutiva sia stata attivata nell'interesse del concessionario o che le formalità siano svolte da un soggetto incaricato, se esse discendono invece da un ordine officioso del giudice.
- Le disposizioni che riconoscono agevolazioni fiscali hanno carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia oltre i casi espressamente previsti.
- La scelta legislativa di limitare un'agevolazione fiscale è censurabile per contrasto con il principio di eguaglianza soltanto se palesemente arbitraria o irrazionale; la mera diversità del soggetto che materialmente esegue una formalità non giustifica, da sola, un'estensione interpretativa dell'esenzione.
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