Cassazione Civile, Ordinanza n. 36573/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di cinque atti di pignoramento di crediti presso terzi emessi per la riscossione coattiva di cartelle esattoriali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo erronea la declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata in primo grado, valorizzando soprattutto il giudicato esterno formatosi sull'annullamento di una delle cartelle presupposte e il mancato rilievo, da parte dell'Ufficio, dell'impugnazione di tale decisione. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria, nelle controversie sulla riscossione coattiva, dipenda dalla natura del vizio dedotto e dal momento in cui il fatto rilevante si colloca rispetto alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento: al giudice tributario spetterebbero le contestazioni incidenti sulla pretesa tributaria fino a tale momento, mentre al giudice ordinario quelle concernenti la legittimità formale dell'atto esecutivo e i fatti sostanziali successivi. Secondo la ricorrente, nel caso concreto il giudice regionale avrebbe errato nel dichiarare la propria giurisdizione senza verificare in via preliminare la rituale notifica delle cartelle e senza distinguere i diversi motivi di impugnazione riferiti a tre cartelle diverse, concentrandosi solo sul giudicato esterno relativo a una sola cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale, secondo cui nelle controversie sulla riscossione coattiva di entrate tributarie il riparto di giurisdizione dipende dalla cartella di pagamento o dall'intimazione di pagamento: al giudice tributario spettano i fatti incidenti sulla pretesa tributaria fino alla valida notifica del titolo, mentre al giudice ordinario spettano le questioni sulla legittimità formale dell'atto esecutivo e i fatti sostanziali successivi. Nel caso concreto, la CTR ha omesso di esaminare la rituale notifica delle cartelle e di distinguere i diversi motivi di impugnazione riferiti ai singoli atti di pignoramento, fondando l'accoglimento soltanto sul giudicato favorevole relativo a una cartella. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"restano escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento"
La norma delimita la giurisdizione tributaria rispetto a quella ordinaria nelle controversie sulla riscossione coattiva, facendo dipendere il riparto dal momento della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento e dalla natura, sostanziale o formale, delle questioni dedotte.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione sugli atti impugnabili non è letta come limitazione assoluta della giurisdizione tributaria, ma in coordinamento con l'art. 2 del medesimo decreto per individuare il perimetro delle controversie devolute al giudice tributario.
art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La sentenza richiama la disciplina delle opposizioni esecutive in materia di esecuzione forzata tributaria e la sua illegittimità parziale, nel punto in cui non consentiva determinate opposizioni nelle controversie sugli atti esecutivi successivi alla cartella.
È richiamato come rimedio esperibile dinanzi al giudice ordinario per le questioni di opposizione all'esecuzione relative alla riscossione coattiva, nei limiti segnati dal riparto di giurisdizione.
È richiamato come rimedio per le opposizioni agli atti esecutivi, spettanti al giudice ordinario per i vizi formali dell'atto esecutivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia.
Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato introdotto dalla riforma del 2016.
sentenza Corte cost. n. 114/2018
Viene richiamata come base del principio per cui, nelle controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella o all'avviso ex art. 50 d.P.R. 602/1973, devono essere ammesse le opposizioni ex art. 615 c.p.c. e il riparto di giurisdizione va ancorato alla cartella e all'eventuale intimazione.
ordinanza Cass., Sez. U., n. 7822/2020
È assunta come arresto di riferimento per il criterio di riparto tra giurisdizione tributaria e ordinaria nelle controversie sulla riscossione coattiva di entrate tributarie.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli atti della riscossione coattiva di entrate tributarie, il riparto di giurisdizione si determina in base al momento in cui si colloca il fatto dedotto rispetto alla valida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento.
- Spetta al giudice tributario la cognizione sui fatti che incidono sulla pretesa tributaria in senso sostanziale e che si assumano verificati fino alla notificazione del titolo esattoriale; spetta invece al giudice ordinario la cognizione sui vizi formali dell'atto esecutivo e sui fatti sostanziali successivi a quella notifica.
- Quando sono impugnati più atti esecutivi fondati su diverse cartelle, il giudice deve esaminare distintamente le singole posizioni e i relativi motivi, senza poter fondare l'intera decisione su un solo giudicato favorevole riferito a una sola cartella.
- L'eccezione di giudicato esterno, in quanto fatto sopravvenuto incidente sulla pretesa tributaria, ricade nel giudice ordinario secondo il criterio di riparto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiamata.
- La decisione sulla giurisdizione non può prescindere dall'accertamento della rituale notifica delle cartelle o, in mancanza, dall'individuazione dell'atto esecutivo che abbia svolto funzione di conoscenza del titolo.
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