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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25264/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Catania della contravvenzione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. b) e d), della legge n. 283 del 1962, per avere detenuto e messo in circolazione, in un esercizio commerciale, prodotti alimentari poi risultati infestati da parassiti/insetti/vermi. In cassazione deduceva: 1) nullità per violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p., sostenendo che il processo era stato deciso da un giudice diverso da quelli davanti ai quali si era svolta l'istruttoria testimoniale, senza rinnovazione mediante lettura; 2) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., perché la condanna sarebbe stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, essendo stata affermata una responsabilità omissiva per mancata vigilanza sui dipendenti, mentre l'imputazione riguardava condotte commissive dirette; 3) violazione degli artt. 157, 158, 159 e 161 c.p. per maturata prescrizione prima della sentenza di primo grado; 4) violazione dell'art. 5 e dell'art. 19 della legge n. 283 del 1962 e vizio di motivazione, per travisamento della prova e mancata considerazione di deposizioni difensive secondo cui le confezioni non presentavano alterazioni visibili; 5) violazione degli artt. 40, 42 e 43 c.p. e dell'art. 5 l. n. 283 del 1962, con difetto di motivazione sulla colpa in presenza di organigramma aziendale, delega HACCP e personale addetto; 6) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla prescrizione. Ha accertato che il reato contravvenzionale, contestato al 10/1/2019, aveva un termine ordinario di prescrizione pari a 5 anni, scaduto il 10/1/2024, e che, anche considerando le sospensioni del corso della prescrizione legittimamente computabili, la causa estintiva era maturata il 14/11/2024, dunque prima della sentenza del Tribunale del 16/9/2025. Ha inoltre escluso la possibilità di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., perché dagli atti non emergeva in modo assolutamente non contestabile una causa evidente di innocenza. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, con assorbimento delle altre doglianze.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. b) e d), l. 30 aprile 1962, n. 283

    Norma incriminatrice della contravvenzione relativa alla detenzione/messa in circolazione di alimenti insalubri o comunque non conformi, contestata per prodotti infestati da parassiti.

  • art. 525, comma 2, c.p.p.

    Dedotto dalla difesa come violato per la decisione resa da giudice diverso da quelli che avevano assunto la prova testimoniale; motivo non esaminato nel merito per assorbimento.

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    Invocati per lamentare una condanna per fatto diverso da quello contestato; motivo assorbito.

  • artt. 157, 158, 159 e 161 c.p.

    Richiamati per sostenere la maturazione della prescrizione; la Corte ha verificato il termine e ha riconosciuto l'estinzione del reato prima della sentenza impugnata.

  • art. 159 c.p.

    Applicato per calcolare le sospensioni del corso della prescrizione derivanti dai rinvii d'udienza imputabili a difensore o imputato, con esclusione di una sospensione ritenuta non dovuta.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice, in presenza di causa estintiva, può pronunciare assoluzione solo se emerge in modo assolutamente non contestabile una causa evidente di proscioglimento; nel caso concreto tale evidenza è stata esclusa.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È stato richiamato il principio di ammissibilità del ricorso per cassazione che deduce la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.

  • artt. 40, 42 e 43 c.p.

    Richiamati nel motivo difensivo per contestare l'affermazione di colpa e la costruzione di una responsabilità omissiva; censure assorbite.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato per il diniego delle attenuanti generiche; motivo assorbito.

  • art. 19 l. n. 283/1962

    Citato dalla difesa insieme all'art. 5 della stessa legge nel contestare la ricostruzione del fatto; motivo assorbito.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata è ammissibile come motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., anche se proposta in via autonoma.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno sommati il termine base, gli eventuali atti interruttivi e le sospensioni del corso del termine; il giudice deve distinguere le sospensioni effettivamente imputabili alle cause previste dall'art. 159 c.p. da quelle non dovute.
  • Se la causa estintiva è già maturata prima della decisione di merito, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, salvo che dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile una causa di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p.
  • L'assoluzione nel merito in presenza di prescrizione è consentita solo quando l'innocenza dell'imputato risulti ictu oculi e senza necessità di valutazioni o approfondimenti istruttori.
  • Quando il motivo di ricorso è accolto per prescrizione maturata prima della decisione, le ulteriori censure restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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