Cassazione Civile, Ordinanza n. 21586/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, tra l'altro, costi per omaggi a clienti per euro 11.201. La ripresa qui residua era l'unica ancora controversa dopo la definizione delle altre contestazioni. Nel giudizio di rinvio/rescissorio la CTR aveva ritenuto non dimostrata l'inerenza di tali costi all'attività d'impresa, rilevando che la società, nell'atto di riassunzione, non aveva fornito elementi ulteriori rispetto al mero rapporto tra spese di rappresentanza e fatturato. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 108 TUIR e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la deducibilità delle spese di rappresentanza non richiede l'indicazione nominativa di ciascun destinatario degli omaggi e che la CTR avrebbe erroneamente valorizzato proprio tale profilo; ha inoltre richiamato criteri di ragionevolezza e congruità e la disciplina attuativa sopravvenuta del d.m. 19 novembre 2008 come conferma della correttezza della propria impostazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non ha riportato né indicato puntualmente quali ulteriori elementi probatori o allegazioni fossero stati effettivamente offerti nel giudizio rescissorio per smentire l'assunto della CTR circa l'assenza di prova dell'inerenza. Nella parte residua il motivo è stato giudicato infondato: la Corte ha affermato che il solo dato della congruità economica della spesa rispetto al fatturato non è sufficiente a dimostrare l'inerenza, e che la mancata prova di elementi concreti sulla tipologia degli omaggi, sulla loro finalità e sulla coerenza con le pratiche commerciali di settore impedisce di ravvisare la violazione dell'art. 108 TUIR e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione formale dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 108 t.u.i.r.; art. 75, co. 5, d.P.R. 917/86
La deducibilità delle spese di rappresentanza richiede la prova dell'inerenza al reddito d'impresa; non basta la mera congruità economica della spesa né, nel caso concreto, risulta sufficiente l'allegazione del rapporto tra importo delle spese e fatturato.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.
Non è ravvisabile violazione della regola di valutazione delle prove quando il giudice di merito considera non provata l'inerenza in assenza di specifici elementi allegati dalla parte onerata.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
La censura sulla valutazione probatoria è infondata se la parte ricorrente non indica elementi concreti trascurati dal giudice di merito e si limita a opporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
difetto di specificità ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi di fatto e le allegazioni poste a sostegno della censura; la loro omissione determina inammissibilità parziale del motivo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.
La doglianza è stata proposta come violazione di legge e nullità, ma la Corte ha escluso che, nel caso concreto, ricorressero i vizi denunciati.
d.m. 19 novembre 2008
"si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore."
Il decreto è richiamato dalla ricorrente come parametro attuativo favorevole alla deducibilità delle spese di rappresentanza, ma la Corte non lo utilizza per superare il difetto di prova dell'inerenza nel caso concreto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- In tema di deducibilità delle spese di rappresentanza o omaggi ai clienti, il contribuente deve provare l'inerenza del costo all'attività d'impresa; la sola ragionevolezza dell'importo o la sua modesta incidenza sul fatturato non bastano a integrare tale prova.
- La mancata individuazione nominativa di ciascun beneficiario non è di per sé decisiva in astratto, ma il contribuente deve comunque offrire elementi concreti e specifici idonei a dimostrare finalità promozionali, coerenza con il settore e collegamento dell'erogazione con l'attività imprenditoriale.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale/probatorio deve essere specifica: occorre indicare quali allegazioni e quali elementi di fatto siano stati trascurati dal giudice di merito.
- La sopravvenuta disciplina attuativa delle spese di rappresentanza può costituire criterio interpretativo, ma non sana ex post l'assenza di prova degli elementi fattuali richiesti per la deduzione nel caso concreto.
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