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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34605/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui un docente di ruolo di un istituto statale di istruzione superiore fu collocato a riposo d’ufficio con decorrenza dal 1° settembre 2013 per asserito raggiungimento della massima anzianità contributiva, pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile. In primo grado il Tribunale dichiarò illegittimo il collocamento a riposo e liquidò un risarcimento pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; in appello il docente chiese un aumento dell’indennizzo, sostenendo che la cessazione corretta avrebbe dovuto collocarsi al 31 agosto 2014, cioè al termine dell’anno scolastico in cui aveva compiuto 65 anni, e non alla data del compimento dell’età. Con il ricorso per cassazione il docente dedusse, da un lato, il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 36 Cost. per aver la Corte territoriale quantificato il danno in otto mensilità anziché in misura corrispondente agli 8 mesi e 19 giorni intercorrenti tra il collocamento illegittimo e il compimento dei 65 anni; dall’altro, denunciò l’erronea applicazione della disciplina sulla cessazione dal servizio del personale scolastico, sostenendo che il pensionamento dovesse decorrere dall’inizio dell’anno scolastico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno e non dal giorno del compleanno. La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione della legittimazione passiva dell’istituto scolastico convenuto, ritenendo applicabile la sanatoria dell’errore di identificazione del soggetto destinatario dell’azione ex art. 4 l. n. 260/1958, poiché l’istituto, pur dotato di personalità giuridica e autonomia, resta organo inserito nell’organizzazione statale e il rapporto di lavoro fa capo al Ministero competente. Nel merito ha ritenuto fondati entrambi i motivi: il danno va commisurato alle retribuzioni perse fino all’effettiva data di estinzione del rapporto, che per il personale scolastico coincide con il 1° settembre dell’anno scolastico successivo al compimento dei 65 anni; poiché la cessazione corretta sarebbe dovuta intervenire il 1° settembre 2014, il risarcimento è stato rideterminato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato la parte resistente a pagare al ricorrente dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge. Ha inoltre condannato la parte resistente alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi, seguendo la soccombenza. Sul piano processuale ha affermato che l’errore di evocazione in giudizio dell’istituto scolastico, anziché del Ministero di appartenenza, è sanabile nei limiti dell’art. 4 l. n. 260/1958, con conseguente opponibilità delle decisioni al Ministero.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 260/1958

    "L’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato."

    La disposizione si applica anche quando l’azione sia proposta contro un istituto scolastico statale invece che contro il Ministero competente; se la difesa erariale non eccepisce tempestivamente l’errore, il vizio non può più essere fatto valere né rilevato d’ufficio.

  • art. 36, comma 1, Cost.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l’inadeguatezza della liquidazione risarcitoria rispetto al periodo di servizio non prestato a causa del collocamento illegittimo a riposo.

  • art. 509 d.lgs. n. 297/1994

    La Corte precisa che il riferimento contenuto nel ricorso al comma 6 è inesatto e richiama il comma 1, nella disciplina previgente, nonché le modifiche successive sulla decorrenza dei collocamenti a riposo del personale scolastico.

  • art. 1, comma 1, d.P.R. n. 101/2001

    "I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio."

    Il pensionamento del personale scolastico decorre dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo al compimento dei 65 anni, non dalla data del compleanno.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente.

  • art. 72, comma 11, l. n. 133/2008

    È richiamato come base del provvedimento originario di preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianità contributiva.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    È menzionato solo per delimitare il regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75/2017 in tema di risarcimento del danno nel lavoro pubblico contrattualizzato.

  • d.lgs. n. 75/2017

    È richiamato solo come riforma che ha modificato l’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, rispetto alla quale viene ricostruito il regime applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Quando una controversia attiene a rapporti di lavoro del personale docente statale, la legittimazione passiva spetta al Ministero competente e non al singolo istituto scolastico, il quale opera come organo inserito nell’organizzazione statale anche se dotato di personalità giuridica e autonomia funzionale.
  • L’errore nell’individuazione dell’ente o dell’organo destinatario dell’atto introduttivo, nelle controversie contro la pubblica amministrazione patrocinate dall’Avvocatura dello Stato, può essere sanato ex art. 4 l. n. 260/1958 se non è eccepito tempestivamente nella prima udienza, con conseguente preclusione del rilievo successivo e officioso.
  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il risarcimento del danno da illegittimo collocamento a riposo deve essere commisurato alle retribuzioni perdute fino alla data in cui il rapporto si sarebbe estinto legittimamente secondo la disciplina applicabile.
  • Per il personale del comparto scuola a tempo indeterminato, il collocamento a riposo per limiti di età decorre dall’inizio dell’anno scolastico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; pertanto, il periodo risarcibile va calcolato sino al 31 agosto precedente la decorrenza del pensionamento.
  • In presenza di una questione di puro diritto e senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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