Cassazione Civile, Ordinanza n. 08782/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività per circa quattro anni presso l'ente utilizzatore in forza di otto contratti di somministrazione a termine e numerose proroghe, svolgendo mansioni di autista di autoambulanza. Aveva chiesto il pagamento del compenso incentivante previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall'ente, sostenendo che, in base al principio di parità di trattamento tra somministrati e dipendenti dell'utilizzatore, gli spettasse il medesimo trattamento economico riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato di pari mansioni. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il compenso incentivante fosse incompatibile con la somministrazione a termine, perché legato a obiettivi annuali e pluriennali e perché il lavoratore, essendo inviato per missioni brevi e saltuarie, non sarebbe stato inserito nel programma di produttività dell'ente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 23 d.lgs. n. 276/2003, all'art. 5 della direttiva 2008/104/CE e alla contrattazione collettiva, per errata ripartizione dell'onere della prova; omessa motivazione / omesso esame di fatti decisivi; errata qualificazione della prestazione come saltuaria; violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. La doglianza centrale era che, una volta allegata l'identità di mansioni e condizioni di lavoro rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato, spettava all'ente dimostrare concrete ragioni oggettive idonee a giustificare il mancato pagamento del compenso incentivante, e non già al lavoratore provare il raggiungimento di specifici obiettivi o la stabilità del suo inserimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il compenso incentivante previsto dalla contrattazione collettiva non è, di per sé, incompatibile con il lavoro a termine o con la somministrazione a termine; pertanto, la mancata corresponsione ai lavoratori somministrati o a termine è illegittima ove non siano provate dall'ente concrete ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva posto a carico del lavoratore la prova del raggiungimento degli obiettivi e aveva escluso il diritto al compenso sulla base della supposta saltuarietà della prestazione e della mancata partecipazione del somministrato al programma di rendimento dell'ente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, anche per le spese, affinché riesamini la domanda applicando i principi enunciati.
Norme richiamate
richiamato per censurare l'errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in tema di parità di trattamento, l'onere di allegare e provare le ragioni oggettive della disparità grava sul datore/utilizzatore, mentre il lavoratore deve provare il rapporto, le mansioni e l'inadempimento
"I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte"
la norma impone la parità di trattamento economico e normativo anche nella somministrazione a termine, senza consentire una esclusione automatica di componenti retributive come il compenso incentivante
art. 5 direttiva 2008/104/CE
richiamata dal ricorrente a sostegno del principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e dipendenti dell'utilizzatore
art. 26 c.c.n.l. dei dipendenti delle agenzie per il lavoro 2009
richiamato dal ricorrente come fonte del trattamento economico dovuto ai lavoratori in missione
art. 32 c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001
la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il compenso incentivante previsto da tale disposizione non è incompatibile con il rapporto a termine
utilizzato come termine di raffronto per affermare il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato
clausola 4, punto 1, accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
evocata per affermare il divieto di trattamento meno favorevole dei lavoratori a termine in assenza di ragioni oggettive
richiamato in relazione alla rinnovazione della notifica del ricorso alla Croce Rossa Italiana
Massime di principio
- Il principio di parità di trattamento retributivo tra lavoratori somministrati a termine e dipendenti dell'utilizzatore opera anche rispetto a voci come il compenso incentivante, salvo che il datore/utilizzatore dimostri specifiche e concrete ragioni oggettive di differenziazione.
- Il compenso incentivante previsto dalla contrattazione collettiva non è automaticamente incompatibile con la natura a termine del rapporto; l'incompatibilità non può essere affermata in astratto, ma deve risultare da elementi concreti e allegati dal datore di lavoro.
- In tema di riparto dell'onere della prova, il lavoratore deve provare il rapporto, le mansioni svolte e l'allegato mancato pagamento; incombe invece sull'utilizzatore o datore la prova delle circostanze che giustificano un trattamento economico deteriore rispetto ai dipendenti comparabili.
- La mera temporaneità o somministrazione del rapporto non basta, da sola, a escludere il diritto a benefici economici collegati alla produttività se il lavoratore svolge le stesse mansioni dei dipendenti stabilmente inseriti nell'organico.
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