Cassazione Civile, Ordinanza n. 40166/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
La lite nasce da una domanda di risarcimento proposta da una ex imprenditrice che gestiva una ditta specializzata nella progettazione e realizzazione di piscine nel nord della Sardegna. La ricorrente ha sostenuto che, nel 2008, l’impresa del resistente, che in più occasioni aveva eseguito gli impianti idraulici per quelle piscine, avrebbe diffuso un dépliant pubblicitario nel quale attribuiva a sé stessa alcune opere in realtà riconducibili alla ditta della ricorrente, con conseguente sviamento di clientela e lesione dell’immagine commerciale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello ha confermato il rigetto rilevando che l’impresa della ricorrente aveva cessato di fatto l’attività già nel 2005, essendo stata poi assorbita da una società riconducibile a familiari della stessa, e che tale allegazione del resistente era stata contestata solo genericamente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione agli artt. 2598 e 2599 c.c., sostenendo che la cessazione dell’attività nel 2005 non era stata provata dal resistente e che la Corte territoriale aveva dovuto considerare solo la documentazione attestante la cessazione formale nel 2010; 2) violazione degli artt. 2598 e 2599 c.c. per avere escluso la concorrenza tra le imprese e, quindi, l’illecito concorrenziale; 3) violazione degli artt. 2043 e 1226 c.c. per mancata liquidazione equitativa del danno; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che gli atti di concorrenza sleale presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori e che la qualità di imprenditore si perde con la cessazione effettiva e definitiva dell’attività, non con la sola cancellazione dal registro delle imprese. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva valorizzato la mancata specifica contestazione dell’allegazione secondo cui l’attività della ricorrente era cessata nel 2005 e, quindi, aveva escluso il rapporto di concorrenzialità necessario per applicare gli artt. 2598 e 2599 c.c. Di conseguenza, il primo motivo è stato respinto; il secondo e il terzo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché la decisione di merito era sorretta anche da una ratio autonoma e sufficiente, non attaccata con successo; il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, sia perché fondato sull’ipotesi dell’accoglimento dei motivi precedenti, sia perché il sindacato di legittimità sulle spese non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria del giudice di merito.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che la cessazione effettiva dell’attività imprenditoriale rileva ai fini della perdita della qualità di imprenditore e che la contestazione solo generica consente al giudice di porre il fatto a base della decisione.
Gli atti di concorrenza sleale presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori; in mancanza della qualità di imprenditore e del rapporto concorrenziale non è configurabile l’illecito.
La tutela inibitoria e risarcitoria presuppone l’accertamento della concorrenza sleale, non configurabile in assenza del rapporto concorrenziale.
Le allegazioni non specificamente contestate possono essere poste a fondamento della decisione.
Richiamato dal ricorrente per il risarcimento del danno; la Corte non lo applica autonomamente perché esclude a monte l’illecito concorrenziale.
La liquidazione equitativa presuppone la prova del danno e non può operare una volta esclusa la fondatezza dell’azione risarcitoria.
Il controllo di legittimità sulle spese è limitato alla violazione del principio di soccombenza totale; la compensazione resta affidata al potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Gli atti di concorrenza sleale richiedono necessariamente un rapporto di concorrenza tra imprenditori; se uno dei soggetti ha cessato effettivamente l’attività, viene meno la qualità di imprenditore e non è configurabile la fattispecie ex art. 2598 c.c.
- La cessazione dell’impresa individuale dipende dal reale e definitivo venir meno dell’attività economica, non dalla sola cancellazione formale dal registro delle imprese.
- Una contestazione meramente generica di un fatto allegato dalla controparte può consentire al giudice di merito di ritenerlo provato e di fondare su di esso la decisione.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, la censura che colpisce solo una delle rationes non è decisiva e le doglianze sulle altre possono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
- La liquidazione equitativa del danno non può supplire all’assenza del presupposto stesso della responsabilità o dell’illecito; il potere del giudice di merito sulle spese è insindacabile in cassazione salvo violazione del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese.
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