Cassazione Civile, Ordinanza n. 09409/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2008, maggior IRES nei confronti di un istituto diocesano, negando l'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 601/1973 e riprendendo inoltre a tassazione plusvalenze derivanti dalla vendita di alcuni terreni edificabili, calcolate prendendo a riferimento il valore accertato in sede di adesione ai fini dell'imposta di registro. In primo grado il ricorso dell'ente era stato respinto; in appello la CTR aveva invece annullato l'avviso, ritenendo che l'attività di sostentamento del clero fosse strumentale al fine di religione o culto e che anche l'attività di locazione immobiliare, prevalentemente svolta, fosse direttamente e funzionalmente strumentale a tale fine. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 132 c.p.c. e norme del processo tributario, perché la CTR aveva assorbito senza decisione autonoma il rilievo relativo alla tassazione delle plusvalenze; secondo, violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 601/1973, dell'art. 7, n. 3, dell'Accordo Stato-Santa Sede del 1984, degli artt. 15 e 16 l. n. 222/1985 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che l'agevolazione richiede non solo il requisito soggettivo dell'ente ecclesiastico, ma anche la verifica oggettiva della natura dell'attività concretamente svolta, che deve essere non commerciale oppure commercialmente non prevalente e in rapporto di strumentalità diretta e immediata con il fine istituzionale; l'attività di locazione non può essere considerata automaticamente agevolata e occorre provare sia l'assenza di un'organizzazione imprenditoriale, sia la destinazione effettiva dei proventi al fine religioso o di culto.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché l'"assorbimento" operato dalla CTR non poteva riguardare la questione autonoma della tassabilità delle plusvalenze e del calcolo della base imponibile, sicché la sentenza era viziata per omessa decisione su tale profilo. Ha accolto anche il secondo motivo, ribadendo che l'agevolazione ex art. 6 d.P.R. n. 601/1973 non è meramente soggettiva, ma richiede anche un accertamento oggettivo sull'attività svolta: per gli enti ecclesiastici l'agevolazione spetta solo per attività di religione o di culto o per attività non commerciali, o commerciali non prevalenti, che siano direttamente e immediatamente strumentali a tali fini. Quanto ai redditi da locazione immobiliare, la Corte ha precisato che il beneficio può operare solo se si tratta di mero godimento del patrimonio, senza organizzazione imprenditoriale e con destinazione esclusiva e diretta dei proventi alle finalità istituzionali. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per il riesame complessivo della controversia, inclusa la questione sanzionatoria rimasta assorbita.
Norme richiamate
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità è stata ritenuta fondata perché la motivazione della CTR non poteva limitarsi a ritenere assorbita la questione della plusvalenza, trattandosi di profilo autonomo che richiedeva una decisione espressa.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per il vizio di motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla mancata pronuncia autonoma sulla tassazione delle plusvalenze.
art. 6, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 601/1973
L'agevolazione fiscale spetta non solo in ragione della qualifica soggettiva dell'ente, ma anche in base alla natura oggettiva dell'attività svolta; richiede attività non commerciale o commerciale non prevalente in rapporto di strumentalità diretta e immediata con i fini istituzionali.
art. 7, n. 3, Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984
"Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione"; "Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette... al regime tributario previsto per le medesime"
L'accordo distingue tra attività di religione o culto, agevolabili, e attività diverse, che restano soggette al regime tributario ordinario.
L. n. 121/1985
Usata per la ratifica dell'Accordo del 1984, quale quadro normativo rilevante per il trattamento tributario degli enti ecclesiastici.
Le attività diverse da religione o culto, incluse quelle commerciali o a scopo di lucro, sono ammesse per gli enti ecclesiastici ma restano soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario ordinario.
art. 53 Cost.
L'agevolazione fiscale è un'eccezione al principio di capacità contributiva e va interpretata restrittivamente, in coerenza con il canone costituzionale.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
Norma di modifica/introduzione delle disposizioni sul rito camerale in Cassazione.
Legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Richiamato dalla controricorrente per la richiesta di riduzione delle sanzioni alla luce dello ius superveniens, questione rimasta assorbita.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato per la richiesta subordinata di rideterminazione delle sanzioni alla luce della modifica normativa sopravvenuta.
Richiamato come fonte della modifica del regime sanzionatorio invocata in via subordinata.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale prevista per gli enti con finalità religiose o assimilate non dipende dal solo requisito soggettivo: il giudice deve verificare anche l'attività concretamente svolta e la sua effettiva coerenza funzionale con il fine istituzionale.
- L'attività di locazione di immobili di un ente ecclesiastico può essere agevolata solo se si risolve in mero godimento del patrimonio, senza organizzazione imprenditoriale e senza modalità di gestione proprie dell'impresa; in caso contrario resta attività diversa, imponibile secondo le regole ordinarie.
- Quando un giudice ritiene una questione "assorbita", deve trattarsi di una reale superfluità della decisione: se la questione assorbita è autonoma e decisiva, l'omessa pronuncia integra vizio denunciabile in cassazione.
- L'onere di provare la spettanza del beneficio fiscale grava sul contribuente che lo invoca, il quale deve dimostrare tutti i presupposti richiesti dalla norma agevolativa, inclusa la destinazione dei proventi alle finalità istituzionali quando ciò sia necessario per l'applicazione del regime di favore.
- Le norme agevolative, costituendo deroga al principio di capacità contributiva, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
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