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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05320/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto l'impugnazione del commissario liquidatore convenuto e che aveva mantenuto ferma la condanna al risarcimento del danno in favore della procedura. Ha inoltre posto a carico del ricorrente le spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa contro due precedenti commissari liquidatori, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da uscite di denaro della procedura non annotate o non giustificate documentalmente. Uno dei convenuti era rimasto contumace; l'altro ha resistito sostenendo che le distrazioni fossero in realtà riferibili all'altro commissario e che, al più, a suo carico potesse configurarsi un difetto di vigilanza. Chiese inoltre di chiamare in garanzia la propria assicurazione. Il tribunale accolse la domanda nei suoi confronti, ritenendo la responsabilità contrattuale del commissario liquidatore e applicando il criterio dell'art. 1218 c.c. sull'onere della prova. La corte d'appello rigettò l'appello, confermando sia la legittimazione del nuovo liquidatore ad agire ex art. 199 l.fall., sia la correttezza dell'accertamento del danno, sia la validità del procedimento peritale e la tardività dei nuovi documenti prodotti in appello. In cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: (1) carenza di legittimazione del liquidatore che aveva promosso l'azione ex art. 199 l.fall., perché non 'nuovo' liquidatore; (2) violazione degli artt. 2697 e 1223 c.c., sostenendo che non ogni uscita non registrata integrasse di per sé un danno risarcibile e che la società attrice dovesse provare in concreto il danno; (3) violazione delle norme sulla consulenza tecnica e sull'esibizione documentale, lamentando che il CTU non avesse acquisito tutta la documentazione bancaria e che ciò avesse impedito il disconoscimento delle firme e la querela di falso; (4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'inammissibilità dei documenti bancari prodotti per la prima volta in appello, che sarebbero stati ottenuti solo dopo l'autorizzazione del commissario liquidatore. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e gli altri infondati, valorizzando la natura contrattuale della responsabilità del commissario liquidatore, il riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento, la natura relativa delle nullità del procedimento peritale e la correttezza del giudizio di tardività dei documenti nuovi in appello.

Norme richiamate

  • art. 199 l.fall.

    L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore cessato dall'incarico può essere proposta nel corso della procedura da chi sia investito della funzione di nuovo commissario liquidatore; la norma mira a consentire la legittimazione ad agire quando il precedente organo sia già cessato, non richiede che il nuovo organo sia estraneo ai fatti contestati.

  • art. 1218 c.c.

    In tema di responsabilità contrattuale del commissario liquidatore, il creditore deve allegare e provare l'inadempimento, il danno e il nesso causale; spetta al debitore provare che l'inadempimento o il danno non gli sono imputabili.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell'onere della prova segue i principi della responsabilità contrattuale: non incombe al creditore dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento, ma al convenuto fornire la prova liberatoria.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; nel caso concreto, la sottrazione o la fuoriuscita di risorse dalla procedura è stata ritenuta danno patrimoniale risarcibile.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione richiesto in primo grado può inserirsi nel procedimento peritale, ma l'eventuale mancata acquisizione documentale non determina automaticamente nullità assoluta della consulenza.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento delle firme presuppone specificità e riferibilità ai documenti; la genericità del disconoscimento, nel caso di specie, è stata valorizzata come ragione di infondatezza della censura.

  • art. 157 c.p.c.

    Le nullità relative del procedimento di consulenza tecnica devono essere eccepite nella prima difesa utile successiva all'atto viziato o alla sua conoscenza, altrimenti si sanano.

  • art. 161 c.p.c.

    La mancata impugnazione della sentenza di primo grado sul punto comporta sanatoria del vizio eventualmente derivato dalla consulenza.

  • art. 198 c.p.c.

    In materia di esame contabile il consulente, nei limiti dell'incarico e previo consenso delle parti, può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti, anche se funzionali a provare fatti principali.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammessi documenti nuovi se la parte non dimostra la non imputabilità della tardiva produzione e i presupposti della rimessione in termini.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure in cassazione sono state esaminate come violazioni di legge e nullità processuali; tuttavia i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati per difetto di specificità o per correttezza della decisione impugnata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore cessato dall'incarico ha natura contrattuale ed è soggetta al regime probatorio dell'art. 1218 c.c.: il danneggiato deve allegare l'inadempimento, il danno e il nesso causale, mentre il convenuto deve provare la non imputabilità del fatto dannoso.
  • Quando la procedura dimostri la fuoriuscita di risorse dall'attivo senza registrazione o senza giustificazione contabile, la società in procedura può limitarsi ad allegare la distrazione o l'uso indebito; spetta al gestore convenuto provare che quelle somme furono impiegate per finalità della procedura.
  • Il danno patrimoniale nella responsabilità del gestore concorsuale può essere identificato nella riduzione delle disponibilità della massa conseguente a prelievi non registrati o non giustificati; non è necessario che l'attore ricostruisca analiticamente ogni singola uscita quando il convenuto non fornisca la prova liberatoria.
  • Le nullità del procedimento di consulenza tecnica sono, di regola, nullità relative: devono essere tempestivamente eccepite dalla parte interessata e, in difetto, si sanano.
  • Il consulente tecnico può acquisire documenti necessari all'espletamento dell'incarico nei limiti del contraddittorio e delle regole dell'istruzione, ma la mancata acquisizione documentale non legittima automaticamente la produzione tardiva in appello se non è dimostrata l'impossibilità incolpevole di produrla prima.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; il ricorso deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente dove la questione sia stata sollevata nei precedenti gradi.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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