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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22717/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un precetto intimato da una persona fisica per il pagamento di somme liquidate in un precedente provvedimento giudiziale a titolo risarcitorio. La compagnia assicurativa opponente sosteneva di avere già integralmente adempiuto, anche mediante acconti, sicché il precetto era infondato. I giudici di merito accolsero l'opposizione sulla base di una consulenza contabile che aveva devalutato sia le somme liquidate sia gli acconti, per renderli comparabili, ritenendo che il secondo acconto avesse addirittura superato il dovuto perché gli interessi compensativi non dovevano essere rivalutati come la sorte capitale. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, che secondo la ricorrente non riguardava solo vizi motivazionali ma anche il merito; 2) violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c., per avere la Corte d'appello escluso che gli interessi compensativi, in quanto componente del lucro cessante finanziario, dovessero essere considerati in quota capitale, con conseguente asserita insufficienza del pagamento e maturazione di ulteriori interessi; 3) violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte ritenuto erroneo il diverso calcolo del consulente di parte senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati. Ha confermato che la Corte d'appello poteva dichiarare inammissibile il solo motivo di appello limitato alla carenza di motivazione, poiché l'appello, quale revisione del primo grado, richiede censure che investano anche il merito; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva comunque svolto uno scrutinio sostanziale delle questioni, sicché non vi era il vizio denunciato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione di merito era quella fatta propria dal Collegio. Quanto al nucleo della lite, la Corte ha escluso che gli interessi compensativi vadano automaticamente capitalizzati: nelle obbligazioni risarcitorie, in caso di acconti versati prima della liquidazione definitiva, occorre devalutare acconti e credito alla data dell'illecito, detrarre l'acconto dal credito e calcolare gli interessi compensativi sul capitale via via rivalutato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere censure specifiche e non può limitarsi a doglianze generiche o meramente processuali prive di attacco al merito della decisione impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere utilmente prospettato in modo astratto o apodittico; la censura deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 1223 c.c.

    Nel risarcimento del danno, il credito va reintegrato secondo il pregiudizio subito, tenendo conto della componente compensativa del ritardo ma senza indebite duplicazioni del capitale.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi dovuti per il ritardo nell'adempimento risarcitorio vanno calcolati secondo i criteri propri del danno da ritardato pagamento, con riferimento alla somma effettivamente dovuta nel tempo.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non riporta con adeguata specificità gli atti e i documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'appello non è una mera impugnazione cassatoria: salvo i casi espressamente previsti, la critica alla sentenza di primo grado deve investire anche il merito e non può limitarsi a dedurre vizi motivazionali o processuali isolati.
  • Per verificare l'ammissibilità di un motivo di appello, il giudice deve esaminare l'atto nel suo complesso e anche lo sviluppo delle censure, così da accertare se l'appellante abbia effettivamente devoluto questioni di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio motivazionale o di violazione di legge deve confrontarsi con la motivazione concretamente resa e con gli atti richiamati; una doglianza generica o non autosufficiente è inammissibile.
  • In materia di risarcimento del danno da ritardato pagamento, gli interessi compensativi non si capitalizzano automaticamente come sorte capitale: il danno va liquidato devalutando credito e acconti alla data dell'illecito, detraendo gli acconti e applicando gli interessi sul capitale via via rivalutato.
  • Quando il debitore abbia versato acconti prima della liquidazione definitiva, il calcolo del residuo deve evitare duplicazioni tra capitale, rivalutazione e interessi, secondo criteri di comparabilità tra le somme effettivamente pagate e quelle liquidate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoInadempimento
RamiProcesso civileAssicurazioniObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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