Cassazione Civile, Ordinanza n. 23949/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 relativo alla durata di un precedente giudizio di equa riparazione (c.d. Pinto su Pinto / Pinto bis), comprensivo della fase monitoria, dell'opposizione e della successiva ottemperanza dinanzi al TAR Campania. La Corte d'appello di Napoli, decidendo sull'opposizione al decreto monitorio, aveva ritenuto ragionevole una durata complessiva di un anno e sei mesi e aveva quindi riconosciuto l'indennizzo solo per un anno di ritardo. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione della normativa sull'equa riparazione e della disciplina processuale richiamata, sostenendo che il giudizio presupposto, considerato unitariamente nella fase di cognizione e in quella esecutiva, era durato due anni, sette mesi e cinque giorni; sottraendo il solo periodo di ragionevole durata pari a un anno, residuava un'eccedenza di un anno, sette mesi e cinque giorni, che doveva essere indennizzata per due anni, in quanto l'art. 2-bis, comma 1, L. n. 89 del 2001 consente la liquidazione anche per ciascuna frazione di anno superiore a sei mesi. La doglianza si fondava inoltre sui principi affermati da Corte EDU, Corte costituzionale e Cassazione in tema di unitarietà del giudizio presupposto e di quantificazione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, ritenendo errata la valutazione della Corte d'appello sulla durata ragionevole del giudizio presupposto e sulla conseguente misura dell'indennizzo. Ha affermato la necessità di considerare unitariamente il procedimento di cognizione e quello di ottemperanza, con durata ragionevole complessiva pari a un anno, e ha rilevato che l'eccedenza rispetto a tale soglia, pari a un anno, sette mesi e cinque giorni, imponeva la liquidazione dell'indennizzo per due anni, poiché la frazione residua superiore a sei mesi rileva ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, L. n. 89 del 2001. Per tale ragione il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 2 e 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato dal ricorrente e rilevante per la determinazione della durata ragionevole del processo e dell'indennizzo; la Corte valorizza l'illegittimità costituzionale della previsione del comma 2-bis nella parte incompatibile con la durata ragionevole complessiva del giudizio presupposto
art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato nel motivo quale norma del procedimento di equa riparazione
art. 5-ter, comma 5, L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato nel motivo quale norma disciplinante la fase di opposizione nel procedimento di equa riparazione
art. 2-bis, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89
la Corte afferma che il giudice liquida l'indennizzo anche per ciascuna frazione di anno superiore a sei mesi
richiamati dal ricorrente nel quadro normativo relativo alla fase di ottemperanza
artt. 111 e 117 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno dei parametri costituzionali in materia di durata ragionevole del processo
art. 6 Convenzione EDU
richiamato quale parametro convenzionale sulla ragionevole durata del processo
art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato dal ricorrente quale parametro sovranazionale di tutela giurisdizionale effettiva
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come norma sul vizio denunciato in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione avente a oggetto un procedimento composto da una fase di cognizione e da una successiva fase esecutiva o di ottemperanza, ai fini della verifica della durata ragionevole occorre considerare il procedimento nella sua unitarietà.
- La durata ragionevole complessiva del giudizio presupposto va individuata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale e di legittimità, tenendo conto dell'illegittimità costituzionale della disciplina interna incompatibile con tali parametri.
- Ai fini della liquidazione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001, ogni frazione di anno superiore a sei mesi deve essere computata come anno intero.
- Non è corretto escludere dall'indennizzo l'eccedenza temporale residua quando, una volta sottratta la durata ragionevole complessiva, essa superi i sei mesi.
- Nel procedimento di equa riparazione, i tempi rilevanti sono quelli del processo presupposto in sé considerato, non i tempi occorrenti allo Stato-debitore per eseguire spontaneamente la decisione o i periodi estranei alle fasi processuali considerate.
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