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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25792/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing contro l’utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria e contro i garanti personali, per il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, degli interessi di mora, delle commissioni e delle spese maturate dopo la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, dichiarata in forza di clausola risolutiva espressa. Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo, da un lato, il superamento del tasso soglia di usura e, dall’altro, l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. al contratto, ritenuto leasing traslativo, con conseguente nullità della clausola che consentiva al concedente di trattenere le somme già versate e di pretendere anche i canoni scaduti. Il tribunale revocava il decreto; la corte d’appello confermava, ritenendo applicabile la disciplina del leasing traslativo e l’art. 1526 c.c. in via analogica, escludendo la validità della pretesa monitoria così formulata. La cessionaria del credito, quale mandataria della società veicolo, ricorreva per cassazione con sei motivi: contestava la configurabilità dell’exceptio doli e la nullità della clausola contrattuale; lamentava l’erronea individuazione del petitum; censurava il richiamo alla distinzione tra leasing traslativo e di godimento, sostenendo che la L. 124/2017 avesse superato tale dicotomia; deduceva la violazione dei principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento per il mutamento giurisprudenziale intervenuto; sosteneva, infine, che la clausola fosse conforme alla ratio dell’art. 1526 c.c. e che le spese non dovessero essere poste a suo carico nei confronti dei garanti e della società chiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque non specificamente censurati i motivi relativi alla qualificazione della clausola, al petitum e al preteso mutamento giurisprudenziale. Ha escluso l’operatività del prospective overruling, trattandosi di mutamenti interpretativi concernenti norme sostanziali e non processuali. Ha inoltre osservato che la clausola contrattuale, per come scrutinata nei precedenti richiamati, è coerente con la logica dell’art. 1526 c.c. solo quando prevede la trattenuta dei canoni già riscossi e la detrazione di quanto ricavato dalla futura riallocazione del bene, ma nel caso concreto le censure non erano state formulate in modo autosufficiente e specifico secondo l’art. 366 c.p.c. Conseguentemente è rimasta assorbita la doglianza sulle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    clausola risolutiva espressa

    richiamato come titolo della risoluzione anticipata del contratto per inadempimento

  • art. 1526 c.c.

    nei leasing traslativi risolti per inadempimento, la disciplina della vendita con riserva di proprietà si applica in via analogica; il concedente non può conseguire un vantaggio ingiustificato, e l’eventuale indennità convenuta può essere ridotta dal giudice secondo le circostanze

  • art. 1936 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla garanzia personale e all’autonomia della fideiussione

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati per sostenere la correttezza e buona fede nella regolazione contrattuale e nell’esecuzione del rapporto

  • art. 1322 c.c.

    richiamato in relazione all’autonomia contrattuale e alla validità della pattuizione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione/erronea individuazione del petitum

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale evocata per i motivi di ricorso per cassazione

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per la qualificazione e interpretazione del contratto

  • art. 72 L.F.

    richiamato dal ricorrente nel confronto con la disciplina fallimentare del leasing

  • art. 72-quater L.F.

    ritenuto non applicabile analogicamente perché norma eccezionale e dettata per lo scioglimento conseguente al fallimento dell’utilizzatore

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo volto a censurare il preteso revirement giurisprudenziale

  • art. 1 L. 124/2017

    evocato per sostenere l’avvenuto superamento della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati in relazione alla condanna e alla possibile compensazione delle spese

  • D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014

    richiamato per sostenere la compensazione delle spese in presenza di mutamento giurisprudenziale

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stati riprodotti e localizzati adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato come parametro per l’onere di indicare gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel leasing finanziario traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, in mancanza di disciplina speciale applicabile ratione temporis, trova applicazione in via analogica l’art. 1526 c.c., con funzione di riequilibrio del sinallagma e di prevenzione di indebiti arricchimenti del concedente.
  • È valida, in astratto, la clausola che preveda la trattenuta dei canoni già corrisposti e la debenza dei canoni scaduti e non pagati, purché il meccanismo complessivo resti coerente con la logica dell’equo compenso e della successiva detrazione di quanto ricavato dalla riallocazione del bene restituito.
  • La clausola è invece contraria alla ratio dell’art. 1526 c.c. se consente al concedente di cumulare integralmente canoni, valore residuo del bene e ulteriori vantaggi che superino quanto sarebbe spettato in caso di regolare adempimento.
  • Il prospective overruling non opera con riferimento ai mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali: l’efficacia retrospettiva del precedente giudiziario resta, in linea di principio, ferma, salvo che il mutamento incida su regole processuali imprevedibilmente consolidate.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta il principio di specificità e autosufficienza, non riproducendo e localizzando in modo adeguato gli atti e i documenti sui quali si fonda, né censurando specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della prova

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