Cassazione Civile, Ordinanza n. 25792/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing contro l’utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria e contro i garanti personali, per il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, degli interessi di mora, delle commissioni e delle spese maturate dopo la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, dichiarata in forza di clausola risolutiva espressa. Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo, da un lato, il superamento del tasso soglia di usura e, dall’altro, l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. al contratto, ritenuto leasing traslativo, con conseguente nullità della clausola che consentiva al concedente di trattenere le somme già versate e di pretendere anche i canoni scaduti. Il tribunale revocava il decreto; la corte d’appello confermava, ritenendo applicabile la disciplina del leasing traslativo e l’art. 1526 c.c. in via analogica, escludendo la validità della pretesa monitoria così formulata. La cessionaria del credito, quale mandataria della società veicolo, ricorreva per cassazione con sei motivi: contestava la configurabilità dell’exceptio doli e la nullità della clausola contrattuale; lamentava l’erronea individuazione del petitum; censurava il richiamo alla distinzione tra leasing traslativo e di godimento, sostenendo che la L. 124/2017 avesse superato tale dicotomia; deduceva la violazione dei principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento per il mutamento giurisprudenziale intervenuto; sosteneva, infine, che la clausola fosse conforme alla ratio dell’art. 1526 c.c. e che le spese non dovessero essere poste a suo carico nei confronti dei garanti e della società chiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque non specificamente censurati i motivi relativi alla qualificazione della clausola, al petitum e al preteso mutamento giurisprudenziale. Ha escluso l’operatività del prospective overruling, trattandosi di mutamenti interpretativi concernenti norme sostanziali e non processuali. Ha inoltre osservato che la clausola contrattuale, per come scrutinata nei precedenti richiamati, è coerente con la logica dell’art. 1526 c.c. solo quando prevede la trattenuta dei canoni già riscossi e la detrazione di quanto ricavato dalla futura riallocazione del bene, ma nel caso concreto le censure non erano state formulate in modo autosufficiente e specifico secondo l’art. 366 c.p.c. Conseguentemente è rimasta assorbita la doglianza sulle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente.
Norme richiamate
clausola risolutiva espressa
richiamato come titolo della risoluzione anticipata del contratto per inadempimento
nei leasing traslativi risolti per inadempimento, la disciplina della vendita con riserva di proprietà si applica in via analogica; il concedente non può conseguire un vantaggio ingiustificato, e l’eventuale indennità convenuta può essere ridotta dal giudice secondo le circostanze
richiamato nel motivo relativo alla garanzia personale e all’autonomia della fideiussione
richiamati per sostenere la correttezza e buona fede nella regolazione contrattuale e nell’esecuzione del rapporto
richiamato in relazione all’autonomia contrattuale e alla validità della pattuizione
richiamato per dedurre ultrapetizione/erronea individuazione del petitum
norma processuale evocata per i motivi di ricorso per cassazione
richiamato per la qualificazione e interpretazione del contratto
art. 72 L.F.
richiamato dal ricorrente nel confronto con la disciplina fallimentare del leasing
art. 72-quater L.F.
ritenuto non applicabile analogicamente perché norma eccezionale e dettata per lo scioglimento conseguente al fallimento dell’utilizzatore
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo volto a censurare il preteso revirement giurisprudenziale
evocato per sostenere l’avvenuto superamento della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento
richiamati in relazione alla condanna e alla possibile compensazione delle spese
D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014
richiamato per sostenere la compensazione delle spese in presenza di mutamento giurisprudenziale
il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stati riprodotti e localizzati adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti
richiamato come parametro per l’onere di indicare gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel leasing finanziario traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, in mancanza di disciplina speciale applicabile ratione temporis, trova applicazione in via analogica l’art. 1526 c.c., con funzione di riequilibrio del sinallagma e di prevenzione di indebiti arricchimenti del concedente.
- È valida, in astratto, la clausola che preveda la trattenuta dei canoni già corrisposti e la debenza dei canoni scaduti e non pagati, purché il meccanismo complessivo resti coerente con la logica dell’equo compenso e della successiva detrazione di quanto ricavato dalla riallocazione del bene restituito.
- La clausola è invece contraria alla ratio dell’art. 1526 c.c. se consente al concedente di cumulare integralmente canoni, valore residuo del bene e ulteriori vantaggi che superino quanto sarebbe spettato in caso di regolare adempimento.
- Il prospective overruling non opera con riferimento ai mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali: l’efficacia retrospettiva del precedente giudiziario resta, in linea di principio, ferma, salvo che il mutamento incida su regole processuali imprevedibilmente consolidate.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta il principio di specificità e autosufficienza, non riproducendo e localizzando in modo adeguato gli atti e i documenti sui quali si fonda, né censurando specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
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