Cassazione Civile, Ordinanza n. 22543/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini tra due fondi limitrofi siti in Rocca Priora. L'originario attore, poi succeduto dagli odierni ricorrenti, chiedeva l'accertamento della reale consistenza del proprio terreno e dell'esatto confine tra i fondi, deducendo l'esistenza di una servitù di passaggio reciproca e l'insorgere di contestazioni durante lavori di manutenzione. La convenuta si costituiva non opponendosi alla domanda principale, ma proponeva domanda riconvenzionale per lo spostamento della servitù e per l'accertamento dell'usucapione di una porzione di terreno compresa tra il confine catastale e quello di fatto. Il tribunale individuava il confine nel tracciato catastale e rigettava le altre domande. In appello, la convenuta chiedeva la riforma della decisione e gli appellati eccepivano anche la sua asserita carenza di legittimazione processuale per intervenuta vendita del fondo nel 2003. La Corte d'appello, sulla base della rinnovata consulenza tecnica e delle prove testimoniali, individuava invece il confine nel tracciato di fatto esistente in loco e compensava le spese. I ricorrenti per cassazione deducevano: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione processuale e di titolarità del rapporto controverso della controparte; 2) vizio motivazionale per asserita valutazione illogica e contraddittoria delle prove; 3) violazione dell'art. 950 c.c. per avere la Corte d'appello disatteso mappe catastali e documentazione di frazionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e manifestamente infondato il terzo. Ha osservato che, al momento della proposizione della domanda, la convenuta era certamente legittimata passivamente quale proprietaria del fondo confinante e che la successiva alienazione del bene nel 2003 integrava una successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., con prosecuzione legittima del giudizio tra le parti originarie. Ha poi precisato che il motivo di ricorso formulato sotto il profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione non era più proponibile alla luce del nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, e che la censura mirava in realtà a una inammissibile rivalutazione del merito e delle prove. Infine, ha ribadito che le mappe catastali hanno funzione meramente sussidiaria nell'azione di regolamento di confini, potendo essere utilizzate solo quando non sia possibile determinare il confine con altri elementi idonei, nella specie invece presenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata espressa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione non integra vizio decisorio quando la questione risulta implicitamente disattesa e comunque non incide sulla legittima prosecuzione del giudizio.
La vendita del bene controverso in pendenza di causa determina successione a titolo particolare nel diritto controverso e non impedisce la prosecuzione del processo tra le parti originarie, salvo intervento del successore.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciabile è la nullità della sentenza o del procedimento, non la mera insoddisfazione per il modo in cui il giudice abbia trattato una questione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti tracciati dalle Sezioni Unite.
La selezione delle prove e la loro valutazione rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo i limiti della motivazione legale e del corretto governo delle regole probatorie.
Nell'azione di regolamento di confini le mappe catastali hanno funzione sussidiaria e possono essere utilizzate solo quando non sia possibile individuare il confine con altri elementi idonei.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini il criterio catastale ha natura meramente sussidiaria: se il confine può essere ricostruito tramite elementi di fatto, testimonianze e consulenza tecnica, il giudice non deve fare ricorso alle mappe catastali.
- La successiva alienazione del bene controverso da parte del convenuto non determina, di per sé, l'estinzione del processo né il difetto di legittimazione sopravvenuto, operando la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.
- Il vizio di motivazione, per le sentenze pubblicate dopo il 11 settembre 2012, non consente più di denunciare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove quando il giudice di appello abbia già esaminato gli elementi istruttori e abbia fornito una motivazione non meramente apparente.
- La mancata pronuncia espressa su un'eccezione non integra automaticamente nullità della sentenza quando la decisione di merito ne presuppone implicitamente il rigetto e la questione è comunque giuridicamente irrilevante o superata dal quadro normativo applicabile.
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