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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1965/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione con due gruppi di censure: I) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova, lamentando che la Corte territoriale avrebbe ignorato le argomentazioni e i consulenti tecnici favorevoli alla difesa, valorizzando invece la testimonianza dell'agente SPRESAL; contestata anche la ricostruzione della posizione di garanzia rispetto al datore di lavoro e l'attribuzione di poteri decisionali al Viale, che secondo la difesa era titolare solo di investitura formale senza reale capacità decisionale. II) violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena e mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 689/81 (nel testo indicata come 685/81).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la congruità e la completezza della motivazione delle decisioni di merito (prima e appellata) richiamando il principio della doppia conforme che limita il sindacato di legittimità sui fatti. Ha ritenuto correttamente accertate le cause del ribaltamento dell'autocarro: apertura incompleta degli stabilizzatori anteriori resa impossibile dall'esiguo spazio della corsia di lavoro, errato posizionamento del mezzo e eccessivo sbandieramento del braccio della gru; ha affermato il ruolo rilevante del direttore tecnico nella gestione del rischio e nella predisposizione di istruzioni operative specifiche, nonché l'obbligo di partecipazione e vigilanza previsto dall'istruzione di lavoro "posa new-jersey" del DVR, con violazione dell'art. 71 d.lgs. 81/2008. Ha altresì confermato la decisione di non convertire la pena detentiva in pena pecuniaria valutando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la gravità del fatto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    richiamato per la configurazione del reato di omicidio colposo derivante da condotte negligenti nella gestione della sicurezza sul lavoro

  • d.lgs. n. 81/2008, art. 71

    interpretato come fonte delle disposizioni cautelari e delle istruzioni operative cui il direttore tecnico doveva attenersi, con obbligo di valutazione delle caratteristiche operative e di vigilanza

  • art. 133 cod. pen.

    utilizzato per la motivazione della dosimetria della pena e per la valutazione sulla non sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria

  • art. 53 legge 689/81 (indicata nel testo come 685/81)

    richiamata nella domanda difensiva di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto di non poterla applicare in presenza della gravità del fatto e dell'elevato grado di colpa

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    richiamato nei principi sul sindacato di legittimità circa i limiti del controllo sulla motivazione della sentenza di merito

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme (motivazioni concordi di primo grado e appello) la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato: non rivede i fatti né rivaluta le prove, eccetto vizi di motivazione macroscopicamente evidenti.
  • Nella materia della sicurezza sul lavoro la posizione di garanzia è determinante: chi gestisce il rischio (es. direttore tecnico) può essere ritenuto penalmente responsabile per omissioni organizzative o di vigilanza anche se esistono responsabilità concorrenti di altro soggetto (datore di lavoro).
  • La valutazione dei consulenti tecnici e delle testimonianze è rimessa al giudice di merito; la difesa deve dimostrare un travisamento della prova tale da disarticolare l'intero impianto probatorio per ottenere l'annullamento in Cassazione.
  • La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non è automatica: il giudice valuta i criteri dell'art. 133 cod. pen. e può negarla ove emerga particolare gravità dell'evento e un elevato grado di colpa.
  • La titolarità formale di un ruolo (ad es. datore di lavoro delegato o direttore) non esclude la responsabilità se il ruolo comporta compiti gestionali rispetto alla sicurezza e se gli obblighi previsti dal DVR e dalle istruzioni operative non sono stati adempiuti.

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