Cassazione Penale, Sentenza n. 1965/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con due gruppi di censure: I) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova, lamentando che la Corte territoriale avrebbe ignorato le argomentazioni e i consulenti tecnici favorevoli alla difesa, valorizzando invece la testimonianza dell'agente SPRESAL; contestata anche la ricostruzione della posizione di garanzia rispetto al datore di lavoro e l'attribuzione di poteri decisionali al Viale, che secondo la difesa era titolare solo di investitura formale senza reale capacità decisionale. II) violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena e mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 689/81 (nel testo indicata come 685/81).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la congruità e la completezza della motivazione delle decisioni di merito (prima e appellata) richiamando il principio della doppia conforme che limita il sindacato di legittimità sui fatti. Ha ritenuto correttamente accertate le cause del ribaltamento dell'autocarro: apertura incompleta degli stabilizzatori anteriori resa impossibile dall'esiguo spazio della corsia di lavoro, errato posizionamento del mezzo e eccessivo sbandieramento del braccio della gru; ha affermato il ruolo rilevante del direttore tecnico nella gestione del rischio e nella predisposizione di istruzioni operative specifiche, nonché l'obbligo di partecipazione e vigilanza previsto dall'istruzione di lavoro "posa new-jersey" del DVR, con violazione dell'art. 71 d.lgs. 81/2008. Ha altresì confermato la decisione di non convertire la pena detentiva in pena pecuniaria valutando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la gravità del fatto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato per la configurazione del reato di omicidio colposo derivante da condotte negligenti nella gestione della sicurezza sul lavoro
interpretato come fonte delle disposizioni cautelari e delle istruzioni operative cui il direttore tecnico doveva attenersi, con obbligo di valutazione delle caratteristiche operative e di vigilanza
utilizzato per la motivazione della dosimetria della pena e per la valutazione sulla non sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria
art. 53 legge 689/81 (indicata nel testo come 685/81)
richiamata nella domanda difensiva di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto di non poterla applicare in presenza della gravità del fatto e dell'elevato grado di colpa
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
richiamato nei principi sul sindacato di legittimità circa i limiti del controllo sulla motivazione della sentenza di merito
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme (motivazioni concordi di primo grado e appello) la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato: non rivede i fatti né rivaluta le prove, eccetto vizi di motivazione macroscopicamente evidenti.
- Nella materia della sicurezza sul lavoro la posizione di garanzia è determinante: chi gestisce il rischio (es. direttore tecnico) può essere ritenuto penalmente responsabile per omissioni organizzative o di vigilanza anche se esistono responsabilità concorrenti di altro soggetto (datore di lavoro).
- La valutazione dei consulenti tecnici e delle testimonianze è rimessa al giudice di merito; la difesa deve dimostrare un travisamento della prova tale da disarticolare l'intero impianto probatorio per ottenere l'annullamento in Cassazione.
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non è automatica: il giudice valuta i criteri dell'art. 133 cod. pen. e può negarla ove emerga particolare gravità dell'evento e un elevato grado di colpa.
- La titolarità formale di un ruolo (ad es. datore di lavoro delegato o direttore) non esclude la responsabilità se il ruolo comporta compiti gestionali rispetto alla sicurezza e se gli obblighi previsti dal DVR e dalle istruzioni operative non sono stati adempiuti.
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