Cassazione Civile, Ordinanza n. 20858/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una proprietaria di appartamento, acquistato nel 1978 e descritto originariamente come composto da un vano, cucinino, wc e terrazzino, ha agito in giudizio sostenendo che, a seguito di lavori di ripristino e restauro eseguiti sullo stabile condominiale dopo il terremoto del 23 novembre 1980, la consistenza del suo immobile si fosse ridotta. Ha chiesto la condanna del condominio, e di altri soggetti chiamati in causa, al risarcimento in forma specifica mediante ripristino dello status quo ante, oppure, in subordine, al risarcimento per equivalente quantificato in euro 90.000. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti del condominio, rigettandola verso gli altri convenuti, mentre la Corte d’appello, su impugnazione del condominio, aveva riformato integralmente e respinto la domanda risarcitoria, oltre all’appello incidentale condizionato della danneggiata. In Cassazione la parte attrice soccombente ha dedotto tre motivi: 1) errori processuali e ultra petizione in relazione alla valutazione dell’appello e alla violazione degli artt. 342, 112, 156 e 348-ter c.p.c.; 2) violazione di norme sostanziali e processuali, tra cui art. 2041 c.c., art. 1173 c.c., art. 42 Cost. e art. 156 c.p.c., oltre a omessa decisione su parte della domanda; 3) vizio di motivazione e omessa decisione con riferimento agli artt. 1173, 2043, 2056, 2041 c.c. e 2697 c.c. Tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale: la procura prodotta era stata rilasciata anni prima, nel 2010, quindi in epoca anteriore sia al giudizio d’appello sia alla pubblicazione della sentenza impugnata, e pertanto non poteva valere come procura speciale per il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura allegata al ricorso non soddisfacesse il requisito della specialità richiesto per il giudizio di legittimità, perché conferita molto tempo prima della sentenza impugnata e dunque fuori dalla finestra temporale tra pubblicazione del provvedimento da impugnare e notificazione del ricorso. Ha escluso la possibilità di sanatoria tramite rinnovazione ex art. 182 c.p.c. nel giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale dedotta nel primo motivo, senza esame nel merito per l’inammissibilità del ricorso
richiamato per lamentata ultrapetizione e omessa decisione, ma non scrutinato nel merito
invocato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito
richiamato nel primo motivo in relazione ai profili processuali dell’appello
norma di ricorso dedotta per i vizi processuali
richiamato nei motivi per la domanda sostanziale, ma non valutato nel merito
richiamato quale base dell’obbligazione, ma non scrutinato nel merito
art. 42 Cost.
richiamato nel secondo motivo, senza decisione sul punto
norma di ricorso invocata per violazione di legge
richiamato nel terzo motivo, senza esame nel merito
richiamato nel terzo motivo, senza esame nel merito
richiamato nel terzo motivo per l’onere della prova, ma non esaminato nel merito
norma di ricorso invocata per vizio di motivazione
richiamato per il requisito della procura speciale al ricorso per cassazione
interpretato nel senso che la procura speciale deve essere congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso e rilasciata nel periodo compreso tra pubblicazione della sentenza impugnata e notificazione del ricorso
richiamato per il termine di deposito della procura speciale
interpretato come norma che impone, a pena di improcedibilità, il deposito della procura speciale conferita con atto separato entro il termine previsto
ritenuto non applicabile per sanare il difetto di procura nel giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato quale norma modificativa dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve essere rilasciata in un arco temporale compreso tra la pubblicazione del provvedimento impugnato e la notificazione del ricorso, non potendo essere anteriore né successiva.
- La specialità della procura può risultare dalla congiunzione materiale o informatica con il ricorso; quando la procura è conferita su foglio separato, la sua validità dipende dalla corretta collocazione topografica e dalla riferibilità all’impugnazione di legittimità.
- La mancanza di una procura speciale valida nel giudizio di cassazione non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c., poiché il requisito è strutturale per l’esercizio dello ius postulandi in sede di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale, le spese del giudizio restano a carico della parte ricorrente e ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- Le censure di merito o di rito dedotte nel ricorso non vengono esaminate se il ricorso è preliminarmente inammissibile per un vizio originario e assorbente della rappresentanza processuale.
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