Sentenza n. 2320/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottata dal Questore di Venezia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE disposta ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, in ragione del giudizio di pericolosità sociale collegato a una condanna irrevocabile alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e ulteriori reati commessi ai danni del coniuge. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo la condanna automaticamente ostativa e il potere amministrativo sostanzialmente vincolato, senza necessità di una ulteriore valutazione della pericolosità. In appello, l’interessato ha dedotto che l’art. 9, comma 4, non consente automatismi fondati sulla sola condanna, imponendo una valutazione complessiva della sua situazione, comprensiva della durata del soggiorno, dell’inserimento sociale e lavorativo e del radicamento familiare. Ha evidenziato, inoltre, la successiva ricostituzione dell’equilibrio familiare, l’acquisto dell’abitazione coniugale e la nascita di ulteriori figli, nonché la presentazione di un’istanza di riabilitazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando la revoca del permesso di soggiorno, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il Collegio ha chiarito che l’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, pur consentendo di considerare le condanne anche non definitive per i reati indicati dalla legge, non attribuisce automaticamente carattere ostativo alla condanna e non rende vincolata la revoca. Il Questore deve svolgere una valutazione concreta, attuale, complessiva e comparativa: da un lato, la gravità della condotta e il grado effettivo di pericolosità dello straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica; dall’altro, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, lavorativo e familiare, considerando anche i pregiudizi derivanti dalla revoca alla rete di relazioni e ai diritti fondamentali dell’interessato e dei suoi familiari, compresi i minori. Nel caso concreto, il provvedimento aveva richiamato la condanna e dato conto delle deduzioni difensive, ma si era limitato a concludere che la condotta era grave e incompatibile con il mantenimento del titolo, senza un’effettiva valutazione comparativa e attualizzata degli interessi coinvolti. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche [...] di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. [...] Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio [...] il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
La disposizione non introduce automatismi ostativi fondati sulla condanna e non rende vincolata la revoca. Impone una valutazione concreta, attuale, complessiva e comparativa della pericolosità e della situazione sociale, lavorativa e familiare dello straniero, secondo proporzionalità e ragionevolezza.
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il permesso è revocato quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio
La revoca per il venir meno delle condizioni di rilascio deve essere esercitata nel rispetto dei criteri valutativi previsti dal comma 4, senza automatismi e mediante adeguata ponderazione degli interessi coinvolti.
art. 380, comma 2, lett. l-ter), c.p.p.
Il riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia consente di considerare la relativa condanna nella valutazione della pericolosità, ma non esonera l’Amministrazione dalla valutazione concreta e comparativa richiesta dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998.
La gravità del reato di maltrattamenti in famiglia costituisce un elemento rilevante della valutazione amministrativa, ma non determina di per sé l’automatica revoca del permesso di soggiorno UE.
Massime di principio
- La condanna dello straniero per uno dei reati richiamati dagli artt. 380 o 381 c.p.p. costituisce un elemento da considerare nella valutazione della pericolosità, ma non determina automaticamente il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- La revoca del permesso di soggiorno UE ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998 richiede una valutazione concreta, attuale, complessiva e comparativa della pericolosità dello straniero e della sua situazione personale, sociale, lavorativa e familiare.
- Nella valutazione della revoca l’Amministrazione deve ponderare l’interesse pubblico all’allontanamento o alla privazione del titolo permanente di soggiorno con il pregiudizio arrecato alla rete di relazioni sociali, lavorative e familiari costruita dallo straniero durante la permanenza legittima in Italia, con particolare attenzione alle conseguenze sui familiari minori.
- È illegittimo il provvedimento di revoca che, dopo avere richiamato la gravità della condanna penale, ometta un’effettiva istruttoria e motivazione sulla situazione complessiva dello straniero e si limiti ad affermare che la condotta criminosa rende incompatibile il mantenimento del titolo di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →