Cassazione Penale, Ordinanza n. 15537/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna del Tribunale di Bari alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.000 di ammenda per guida senza patente in recidiva, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato ricorso alla pena pecuniaria sostitutiva ex art. 56 quater l. 689/1981, sostenendo che non vi fossero precedenti specifici ostativi né ragioni per escludere una prognosi positiva sulla capacità di adempiere all'obbligazione pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze riproponevano censure già esaminate e disattese in appello senza un confronto critico effettivo con la motivazione impugnata. Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso la particolare tenuità dell'offesa valorizzando le modalità della condotta, la guida senza patente, i precedenti per analoghe violazioni e altri precedenti penali, nonché il rifiuto di sottoporsi all'alcol test e di recarsi al pronto soccorso. Ugualmente ha reputato legittimo il diniego della sanzione sostitutiva, fondato sulla natura del reato, sui precedenti e sull'inidoneità della misura a realizzare finalità rieducative e risocializzanti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
norma incriminatrice richiamata per la condanna confermata in sede di merito; il fatto è stato inquadrato come guida senza patente
la causa di non punibilità è stata esclusa perché, alla luce delle modalità della condotta e dei precedenti dell'imputato, l'offesa non è stata ritenuta di particolare tenuità
richiamato quale base per la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria sostitutiva, richiesta respinta per inidoneità della misura nel caso concreto
norma richiamata per valorizzare la discrezionalità del giudice nel negare la pena sostitutiva in ragione della natura del reato, dei precedenti e della finalità rieducativa
in caso di ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti modalità oggettivamente non lievi e il quadro complessivo riveli precedenti specifici o comunque precedenti penali significativi incompatibili con una valutazione di minore offensività.
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice motivi, in base alla natura del reato, ai precedenti dell'imputato e alla prognosi trattamentale, l'inidoneità della misura a realizzare finalità rieducative e risocializzanti.
- Nel giudizio di legittimità, una motivazione coerente con le emergenze processuali e non manifestamente illogica resiste alle censure che non si confrontino in modo puntuale con i suoi presupposti fattuali e giuridici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa esclusa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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