Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7215/2020 del 13/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La ricorrente, già vice segretaria generale e titolare della Direzione Ripartizione Affari Generali del Comune, aveva ottenuto dal TAR l’annullamento del provvedimento sindacale che, alla scadenza del suo incarico, aveva attribuito a un’altra persona le funzioni di vice segretario. Aveva quindi chiesto al TAR il risarcimento dei danni conseguenti al provvedimento annullato. Il TAR, con sentenza n. 1168 del 7 maggio 2014, aveva affermato la giurisdizione amministrativa e dichiarato improcedibile la domanda perché proposta oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000 previsto dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4934 del 13 agosto 2018, aveva confermato la decisione: aveva ritenuto inammissibile la contestazione della giurisdizione amministrativa, poiché la ricorrente aveva scelto quel giudice, e aveva confermato che la domanda risarcitoria era tardiva. Con un unico motivo, la ricorrente ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa. Ha sostenuto che la domanda riguardava danni maturati anche dopo il 30 giugno 1998 e che il Consiglio di Stato non avrebbe potuto trattenere la giurisdizione sulla parte successiva a tale data, invocando la giurisdizione ordinaria in ragione del carattere permanente dell’illecito. Ha inoltre contestato la qualificazione della decisione del TAR come preclusiva della domanda, richiamando l’incertezza, nel periodo rilevante, sulla proponibilità e sul regime dell’azione risarcitoria, e ha negato di aver abusato del processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato riguarda esclusivamente i limiti esterni della giurisdizione, ossia il difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non gli errori in procedendo o in iudicando, compresi quelli relativi all’interpretazione della legge o alla qualificazione della domanda. Le censure della ricorrente, pur formulate come denuncia di eccesso di potere giurisdizionale, contestavano in realtà la valutazione del Consiglio di Stato sulla domanda risarcitoria e sull’applicazione del termine decadenziale previsto dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001: si trattava dunque di questioni attinenti al merito dell’esercizio della giurisdizione, non ai suoi limiti esterni. La Corte ha ritenuto assorbita la questione relativa all’applicabilità del principio sulla non contestabilità della giurisdizione da parte di chi abbia scelto il giudice adito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali forfetarie del 15%, IVA e CPA; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Deve, pertanto, oggi ribadirsi che il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ovvero all’esistenza dei vizi che attengono all’essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli errori “in iudicando” o “in procedendo”.

    Il ricorso alle Sezioni Unite contro una decisione del Consiglio di Stato è consentito soltanto per contestare i limiti esterni della giurisdizione; non permette di sindacare errori di giudizio o di procedura.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Va pure ribadito in questa sede che la mancata od inesatta applicazione di una norma di legge da parte del giudice amministrativo integra, al più, un “error in iudicando”, ma non dà luogo alla creazione di una norma inesistente, comportante un’invasione della sfera di attribuzione del potere legislativo sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1.

    L’inesatta applicazione della legge da parte del giudice amministrativo resta un errore di giudizio e non costituisce, di per sé, invasione della sfera legislativa censurabile come eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001

    Le censure formulate nel ricorso, benchè prospettate con riguardo all’eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, mirano in realtà a porre sotto la lente di queste Sezioni Unite il sindacato svolto dal giudice amministrativo sulla qualificazione dell’azione di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente e attengono al merito dell’operato del giudice amministrativo.

    La contestazione della qualificazione della domanda risarcitoria come preclusa per decadenza ai sensi di questa disposizione investe il merito della decisione amministrativa e non configura una questione sui limiti esterni della giurisdizione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell’obbligo della parte soccombente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso alle Sezioni Unite contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione è circoscritto ai vizi che incidono sui limiti esterni della giurisdizione: difetto assoluto, quando il giudice speciale invade la sfera riservata al legislatore o all’amministrazione oppure nega in assoluto la tutela giurisdizionale, e difetto relativo, quando afferma o nega la giurisdizione attribuendola o sottraendola a un diverso plesso giurisdizionale.
  • Gli errori in procedendo o in iudicando del giudice amministrativo, inclusi l’interpretazione o l’inesatta applicazione delle norme e la qualificazione della domanda, non sono sindacabili dalle Sezioni Unite come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, anche se la censura è prospettata come diniego di giustizia o eccesso di potere giurisdizionale.
  • La negazione in concreto della tutela richiesta, quando dipenda dall’interpretazione delle norme sostanziali o processuali da parte del giudice speciale, non integra un rifiuto di giurisdizione; rileva ai fini dei limiti esterni soltanto l’affermazione che la situazione soggettiva sia, in astratto, priva di tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.