Cassazione Civile, Sentenza n. 7150/2020 del 13/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (armatore)
La controversia
La Corporazione dei piloti del porto aveva chiesto l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria della società armatrice per Euro 1.800.000,00, con il privilegio previsto dall’art. 552, n. 4, c.n., a titolo di compenso per operazioni di salvataggio prestate alla nave della società. Il Giudice delegato aveva respinto la domanda e il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 7 maggio 2014, aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo. La nave era stata interessata da un incendio il 29 maggio 2009; il giorno successivo era stata rimorchiata da due rimorchiatori da circa 22 miglia dal porto fino a un ormeggio di fortuna presso la diga foranea di Palermo. Le operazioni di spegnimento erano state condotte da un’impresa specializzata fino al 10 giugno 2009. I piloti avevano partecipato al posizionamento dei pontoni distanziatori e diretto dal rimorchiatore le operazioni di ingresso, accosto e ormeggio, sotto il controllo della Capitaneria di porto. Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che tali prestazioni dovessero essere qualificate come salvataggio, e non come pilotaggio ordinario, poiché la nave era in pericolo, priva di propulsione e con il timone avariato, e l’intervento si era svolto nell’ambito delle operazioni dirette dall’autorità marittima. Con il secondo motivo contestava che il posizionamento dei pontoni e l’ormeggio rientrassero nelle normali attribuzioni dei piloti, richiamando la disciplina del pilotaggio obbligatorio e la previsione regolamentare sull’opera di ormeggio prestata dai piloti in assenza degli ormeggiatori. Con il terzo motivo censurava l’esame del requisito dell’utile risultato del salvataggio: una volta riconosciuta la natura di salvataggio dell’attività, il Tribunale non avrebbe dovuto negare il compenso perché l’incendio era ancora presente al termine dell’intervento; in ogni caso, in un salvataggio collettivo, l’utilità andava valutata considerando il nesso tra tutte le attività e il risultato complessivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. I primi due, pur formulati come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove circa la natura, l’eccezionalità e l’entità dell’intervento dei piloti. Il Tribunale aveva accertato che le attività erano state svolte nell’ambito del servizio obbligatorio di pilotaggio, secondo i compiti istituzionali della Corporazione e sotto la vigilanza dell’autorità marittima, e non costituivano un’autonoma operazione di salvataggio; tale valutazione di merito non era rivedibile in cassazione nei termini prospettati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza, poiché, esclusa la qualificazione dell’intervento come attività di soccorso, non occorreva stabilire se esso avesse prodotto un risultato utile. È stata confermata la mancata ammissione del credito di Euro 1.800.000,00 a titolo di compenso per salvataggio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
A fronte di una simile ricostruzione del quadro fattuale, le prime due censure sono palesemente inammissibili perchè, al di là del mancato rispetto dei canoni che presidiano il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per la denuncia di vizi motivazionali, esse sottendono una diversa ricostruzione dei fatti di causa e mirano ad una differente valutazione delle risultanze probatorie – specie con riguardo al carattere straordinario dell’intervento, alla estraneità delle operazioni poste in essere ai compiti istituzionali, alla entità del coinvolgimento nelle operazioni di soccorso pacificamente poste in essere da altri soggetti e al grado di difficoltà incontrate – però non consentite in questa sede, essendo “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. Sez. U, 34476/2019).
La censura motivazionale in cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Alla luce del riferito quadro normativo è stato dunque rimarcato come, proprio in forza delle primarie esigenze di sicurezza della navigazione, l’ordinamento italiano preveda, di regola, l’obbligatorietà del pilotaggio nei porti italiani, il quale è oggetto, per ciascun porto, di un apposito Decreto Ministeriale di attuazione (v. Cons. Stato, Sez. V, 20/12/2018 n. 7188).
Nel pilotaggio obbligatorio, l’opera del pilota si estende fino all’uscita della nave dalla zona individuata o fino al suo ormeggio nel luogo assegnato; l’attività può pertanto rientrare nel servizio istituzionale anche quando la nave si trovi in una situazione di pericolo.
art. 13 della Convenzione di Londra del 28 aprile 1989 sul salvataggio
Del resto, la puntuale ricostruzione in fatto delle operazioni in concreto svolte dalla Corporazione dei piloti – al fine di inquadrarla in ordinaria attività di pilotaggio ovvero straordinaria attività di salvataggio – è un presupposto essenziale ai fini della domanda di compenso ex art. 13 Convenzione di Londra, in ipotesi da ripartire ai sensi del successivo art. 15 con gli altri soggetti che, pacificamente, hanno svolto in quell’occasione attività di soccorso alla M/n (OMISSIS) (cfr. Cass. 8092/2008, che, nel distinguere tra l’intervento di rimorchiatore richiesto dall’autorità marittima per ragioni di ordine e sicurezza del porto ex art. 107 c.n. e per soccorso di navi in pericolo o a naufraghi ex artt. 69 e 70 c.n., ha escluso il compenso per assistenza in favore di un rimorchiatore che aveva provveduto a spegnere, dal mare, un incendio sul molo).
Il compenso previsto per il salvataggio presuppone l’accertamento concreto che le prestazioni costituiscano attività di salvataggio e non l’ordinario servizio di pilotaggio; in caso di salvataggio collettivo, il compenso può essere ripartito con gli altri soggetti intervenuti.
Massime di principio
- La qualificazione dell’intervento come servizio ordinario di pilotaggio oppure come attività straordinaria di salvataggio dipende dalla ricostruzione concreta delle operazioni effettivamente svolte e dalla loro riconducibilità ai compiti istituzionali del pilota; la sola situazione di pericolo della nave non trasforma automaticamente l’attività di pilotaggio obbligatorio in salvataggio.
- Il giudice di merito individua e valuta le prove e può attribuire prevalenza ad alcuni elementi rispetto ad altri; in cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione complessiva del materiale probatorio contrapponendo la propria lettura a quella accolta nella decisione impugnata.
- Esclusa in fatto la qualificazione delle prestazioni come salvataggio, è priva di rilevanza la censura che discute se l’intervento abbia prodotto un risultato utile ai fini del compenso previsto per il salvataggio.
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