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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7217/2020 del 13/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza pubblicata il 19 luglio 2019 e depositata il 1° agosto 2019, aveva dichiarato il magistrato responsabile dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 109 del 2006 e gli aveva irrogato la rimozione. L’addebito derivava dalla condanna penale irrevocabile, divenuta tale il 27 settembre 2018, alla pena di otto mesi di reclusione e all’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la stessa durata, con sospensione condizionale, per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 323 c.p. Il fatto si era verificato nell’esercizio delle funzioni di giudice tutelare: in concorso con un’amministratrice di sostegno, il magistrato aveva autorizzato l’acquisto, da parte dell’amministrato, di un immobile appartenente al coniuge dell’amministratrice, gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo di quest’ultima, a un prezzo molto superiore a quello di mercato; la stima era stata redatta da un architetto socio paritario del fratello dell’amministratrice. Il ricorso per cassazione conteneva un unico motivo: denunciava l’erronea applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 109 del 2006, in relazione all’art. 166 c.p., e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sosteneva che, poiché la sospensione condizionale si estendeva anche alla pena accessoria dell’interdizione, la rimozione non potesse essere automatica, ma dovesse dipendere da una valutazione concreta della gravità del fatto; invocava inoltre l’interpretazione costituzionale della disciplina e prospettava, nella memoria, una questione di legittimità costituzionale.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La sentenza disciplinare era sorretta da due rationes autonome: la prima affermava che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 109 del 2006, la rimozione consegue all’interdizione dai pubblici uffici anche se la pena principale e quella accessoria sono sospese; la seconda riteneva comunque la rimozione giustificata dalla gravità del fatto, commesso nell’esercizio delle funzioni e in deviazione da esse, per favorire l’amministratrice di sostegno a danno del soggetto che il magistrato avrebbe dovuto proteggere. Il ricorso censurava soltanto la prima ratio e non contestava specificamente la seconda, sufficiente da sola a sorreggere la decisione: la mancata impugnazione di una ratio autonoma determina inammissibilità per difetto d’interesse. Il generico richiamo al vizio di motivazione non suppliva alla carenza, perché il ricorrente non aveva indicato quale parte della motivazione fosse mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, né aveva individuato fatti decisivi trascurati o disattesi. La memoria successiva non poteva sanare l’originaria aspecificità. La questione di legittimità costituzionale è stata assorbita per difetto di rilevanza. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva e trattandosi la Procura generale di parte meramente formale.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 109/2006

    La Sezione disciplinare ha ritenuto che la rimozione è obbligatoria in ogni caso in cui alla condanna acceda la interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici, “indipendentemente dalla entità della pena inflitta e dalla natura del reato. E anche se la pena principale e la pena accessoria siano state condizionatamente sospese”.

    Nell’interpretazione della Sezione disciplinare, riportata dalla Corte, l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici comporta la rimozione anche quando la pena principale e quella accessoria siano state sospese condizionalmente. Questa ratio non è stata oggetto di decisione nel merito da parte della Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata censura dell’autonoma ratio relativa alla gravità del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Per essere validamente proposto, il motivo avrebbe dovuto specificare quale profilo della motivazione fosse mancante, in quali parti fosse contraddittoria o in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione.

    La denuncia del vizio di motivazione in cassazione richiede di individuare in modo specifico il difetto dedotto e di ricondurlo alla relativa previsione normativa; un richiamo generico non consente alla Corte di ricostruire o rielaborare la censura.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    l’art. 606 c.p.p., lett. e), anche dopo la riforma introdotta dalla L. n. 46 del 2006, consente il ricorso per cassazione per “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati”, il che implica la necessità di una puntuale allegazione di elementi o circostanze di fatto che siano stati trascurati o disattesi e che abbiano anche carattere di decisività

    Il vizio di motivazione deve emergere dal provvedimento o da atti processuali specificamente indicati e la censura deve allegare puntualmente circostanze di fatto trascurate o disattese, dotate di decisività.

Massime di principio

  • Quando una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente, sul piano giuridico e logico, a giustificare il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile il ricorso per difetto d’interesse, perché l’eventuale accoglimento delle censure rivolte alle altre non potrebbe determinare l’annullamento della decisione.
  • La denuncia dei vizi di motivazione in cassazione deve specificare quale difetto si deduce — mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità — e indicare puntualmente le parti o gli elementi di fatto decisivi trascurati o disattesi; il mero richiamo alla formula normativa non è sufficiente e la memoria successiva non sana l’aspecificità originaria del ricorso.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a rielaborare l’impugnazione né a individuare autonomamente le ragioni di censura che non siano state formulate in modo specifico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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