Cassazione Civile, Sentenza n. 7214/2020 del 13/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato il nulla osta idraulico dell’8 giugno 2016, rilasciato dall’amministrazione regionale per i lavori sulla linea ferroviaria, nella parte in cui prescriveva la pulitura periodica del torrente per 500 metri a monte e 500 metri a valle del manufatto, stabiliva che le modalità dei lavori seguissero le indicazioni dell’ufficio a proprio insindacabile giudizio e rinviava al canone annuo stabilito dall’Agenzia del Demanio. Davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva contestato, in particolare, l’assenza di base normativa per il canone e l’illegittimità e gravosità dell’onere manutentivo. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso: ha ritenuto dovuta la pulizia a spese della società, proprietaria del ponte e concessionaria dell’opera, ai sensi dell’art. 12 del R.D. n. 523/1904; ha escluso l’attualità lesiva della clausola sulle modalità esecutive e del rinvio al canone, rimesso alle determinazioni dell’Agenzia; e non ha giudicato incongrua l’estensione della pulizia. In cassazione la società ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 12 del R.D. n. 523/1904, sostenendo che l’obbligo non poteva estendersi oltre il tratto interessato dal manufatto e che gli oneri erano sproporzionati rispetto all’opera. Con il secondo ha denunciato eccesso di potere ai sensi della L. n. 3761/1877 e dell’art. 31 del R.D. n. 1775/1933, deducendo l’incongruità dell’onere manutentivo e richiamando il parere tecnico secondo cui l’intervento avrebbe mitigato, seppure modestamente, la pericolosità idraulica.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività: pur rilevando che il termine per ricorrere è di quarantacinque giorni dalla notificazione del dispositivo, ha accertato dal fascicolo che il dispositivo era stato comunicato l’8 ottobre 2018 e che il ricorso era stato notificato il 15 ottobre 2018. Ha quindi esaminato congiuntamente i motivi, dichiarando infondata la censura di violazione dell’art. 12 del R.D. n. 523/1904: la norma pone a carico dell’amministrazione cui compete la conservazione del ponte o della strada i lavori fluviali aventi per unico oggetto tale conservazione, e nella fattispecie la società era proprietaria del ponte e concessionaria dell’opera. Ha dichiarato inammissibili le contestazioni sulla dimensione dell’obbligo manutentivo e sull’eccesso di potere, perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e investivano valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione, sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o macroscopico travisamento dei fatti, vizi esclusi dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.200, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12 R.D. 25 luglio 1904, n. 523
L’obbligo della società RFI di provvedere a sue spese alla pulizia del tratto del torrente Gornalunga interessato dal nulla osta idraulico trova titolo e fondamento nel R.D. n. 523 del 1904, art. 12 che dispone che “I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada” e nella circostanza, incontestata, che la odierna ricorrente è proprietaria del ponte sul torrente Gornalunga e concessionaria dell’opera da realizzare.
L’obbligo di eseguire e mantenere a proprie spese i lavori fluviali aventi per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada grava sull’amministrazione cui compete la conservazione dell’infrastruttura; la Corte applica tale previsione alla società, in quanto proprietaria del ponte e concessionaria dell’opera.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In primo luogo perchè non si confrontano con la “ratio decidendi” della decisione impugnata, la quale, nei limiti del sindacato consentito, ha escluso l’incongruità dell’obbligo di pulizia dal punto vista spaziale-quantitativo sul rilievo che il provvedimento impugnato aveva fatto salve le valutazioni della stessa società in ordine alla calibratura temporale delle opere di pulizia (periodicità) e il diritto di difesa della medesima società “laddove dovessero insorgere, nel prosieguo della vicenda, contestazioni e divergenza nel corso dell’esecuzione dei lavori”.
La censura di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se non la investe e si limita a proporre una ricostruzione diversa.
art. 31 R.D. n. 1775/1933
In secondo luogo perchè la valutazione dell’impatto della struttura di attraversamento del fiume Gornalunga sul regolare e libero scorrimento delle acque costituisce espressione della discrezionalità attribuita all’amministrazione per la cura dello specifico interesse pubblico e, in quanto tale, è estranea al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non sia palesemente illogica, irragionevole, irrazionale, arbitraria, ovvero viziata da un macroscopico travisamento dei fatti (Cass. Sez. U. 10375/2019, 10018/2019).
Nel sindacato sull’eccesso di potere relativo alle valutazioni amministrative di impatto idraulico, il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella dell’amministrazione; il controllo è ammesso in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o macroscopico travisamento dei fatti.
artt. 201 e 202 R.D. n. 1775/1933
Precisato in diritto che i termini per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche in unico grado, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202 sono quelli indicati nell’art. 518 c.p.c. 1865, ridotti alla metà (quarantacinque giorni) e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, eseguita a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 183 (Cass. Sez. U. n. 29393/2018, Cass. Sez. U. n. 28220 /2018, Cass. Sez. U n. 8048/2018), va rilevato che il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine innanzi richiamato.
Per le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche pronunciate in unico grado, il termine per il ricorso per cassazione è di quarantacinque giorni e decorre dalla notificazione del dispositivo.
art. 183 R.D. n. 1775/1933
Precisato in diritto che i termini per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche in unico grado, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202 sono quelli indicati nell’art. 518 c.p.c. 1865, ridotti alla metà (quarantacinque giorni) e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, eseguita a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 183 (Cass. Sez. U. n. 29393/2018, Cass. Sez. U. n. 28220 /2018, Cass. Sez. U n. 8048/2018), va rilevato che il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine innanzi richiamato.
La notificazione del dispositivo effettuata secondo la disposizione indicata fa decorrere il termine di quarantacinque giorni per impugnare in cassazione la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche pronunciata in unico grado.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, stesso art., se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- L’art. 12 del R.D. n. 523/1904 pone a carico dell’amministrazione cui compete la conservazione del ponte o della strada i lavori a fiumi e torrenti che abbiano per unico oggetto tale conservazione; nel caso deciso, l’obbligo di pulizia è stato posto a carico della società perché proprietaria del ponte e concessionaria dell’opera.
- La censura di violazione di legge proposta in cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata o se mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto.
- La valutazione amministrativa dell’impatto di un’opera sul regolare e libero scorrimento delle acque è espressione di discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice; è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o macroscopico travisamento dei fatti.
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche pronunciate in unico grado va proposto entro quarantacinque giorni dalla notificazione del dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7217/2020 del 13/03/2020
- Sentenza civile · 13 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7215/2020 del 13/03/2020
- Sentenza civile · 13 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7147/2020 del 13/03/2020
- Sentenza civile · 13 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7150/2020 del 13/03/2020
- Sentenza civile · 13 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7148/2020 del 13/03/2020
- Sentenza civile · 13 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7149/2020 del 13/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →