Cassazione Civile, Sentenza n. 7149/2020 del 13/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (armatore)
La controversia
A seguito di un incendio sviluppatosi a bordo di una motonave appartenente alla società ricorrente e impiegata in servizio di linea, due rimorchiatori di proprietà e armati da società poi cedenti il credito intervennero nelle operazioni di salvataggio, insieme a unità dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto. La società cessionaria insinuò al passivo dell’amministrazione straordinaria un credito di Euro 2.750.000,00 per il compenso di salvataggio. Il Tribunale di Roma, decidendo l’opposizione allo stato passivo all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, ammise il credito per Euro 979.200,00, oltre interessi e rivalutazione, con privilegio ai sensi dell’art. 552, n. 4, c.n. La società ammessa al passivo propose cinque motivi: 1) contestò la rivalutazione monetaria, sostenendo che il compenso di salvataggio è credito di valuta e non debito di valore; 2) denunciò l’erronea imputazione all’armatore del compenso relativo al carico e sostenne che l’obbligazione dovesse essere parziaria, non solidale; 3) contestò la decorrenza degli interessi sul credito privilegiato oltre la data di vendita del bene gravato; 4) lamentò omissioni e irregolarità nell’acquisizione e valutazione della documentazione e nello svolgimento della CTU, con riferimento, tra l’altro, ai giornali di bordo, alle dotazioni antincendio e alle certificazioni dei rimorchiatori; 5) dedusse l’estinzione del privilegio annuale e contestò inoltre l’importo ammesso in privilegio rispetto alla somma per la quale erano stati concessi sequestri conservativi. La cessionaria resistette e propose ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: il compenso dovuto ai soccorritori ha natura di credito di valuta e non può essere automaticamente rivalutato; l’eventuale maggior danno da mora deve essere allegato e dimostrato secondo i criteri dell’art. 1224, secondo comma, c.c., sicché occorrono accertamenti di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non aderente alla motivazione del decreto; ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c., la Corte ha tuttavia enunciato nell’interesse della legge il principio secondo cui l’armatore è obbligato principale verso i soccorritori per il compenso unitario: in via esclusiva per la parte riferibile alla nave e in solido con ciascun avente diritto al carico per la parte riferibile a quest’ultimo, restando esclusa la solidarietà tra i diversi interessati al carico; nei rapporti interni opera la contribuzione alle avarie comuni. Il terzo motivo è stato ritenuto astrattamente fondato, ma inammissibile perché la deduzione circa la cessione della nave e la data dei suoi effetti introduceva una questione fattuale non adeguatamente specificata in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU, già esaminate dal giudice di merito, senza indicare un fatto decisivo omesso nei termini richiesti. Il quinto motivo è stato rigettato, correggendo la motivazione: il privilegio non si era estinto, poiché entro l’anno dalla conclusione delle operazioni, il 28 maggio 2010, era stato ottenuto il sequestro conservativo della nave. La contestazione relativa al limite monetario del sequestro è stata dichiarata inammissibile per novità e comunque infondata, poiché il limite autorizzato per la misura cautelare non determina l’ammontare definitivo del credito accertabile in cognizione. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Il decreto è stato cassato in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 della Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull’assistenza
Il quadro normativo sopra sintetizzato depone, a partire dalla sua chiara impronta lessicale, per la configurazione del “compenso” dovuto nel cd. soccorso obbligatorio quale obbligazione pecuniaria, ai sensi dell’art. 12, comma 1 cit., e quindi credito di valuta (cfr. Cass. Sez. 3, 28/03/2008 n. 8092, in un caso analogo, sia pure antecedente l’entrata in vigore della Convenzione, in cui si fa esplicito riferimento al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2), piuttosto che di valore.
Il compenso per l’assistenza o il salvataggio portato a termine con successo è una remunerazione pecuniaria e configura un credito di valuta, non un debito risarcitorio di valore.
art. 13 della Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull’assistenza
In particolare, l’art. 13 detta una serie di “criteri per la determinazione del compenso”, tutti di equivalente portata, in modo da “incoraggiare le operazioni di assistenza”, avuto riguardo a: a) valore della nave assistita e degli altri beni tratti in salvo; b) competenza e sforzi profusi da coloro che hanno prestato assistenza al fine di prevenire o limitare i pregiudizio causati all’ambiente; c) successo ottenuto dalla persona che presta assistenza; d) natura e rilevanza del pericolo; e) competenza e sforzi profusi da coloro che hanno prestato assistenza al fine di salvare la nave, gli altri beni e le vite umane; f) tempo impiegato da coloro che hanno prestato assistenza, costi sostenuti e perdite subite; g) rischi corsi da chi ha prestato assistenza o dal suo materiale; h) sollecitudine con cui sono stati resi i servizi; i) disponibilità e impiego di navi o altre attrezzature destinate alle operazioni di assistenza; j) stato di preparazione, efficacia e valore del materiale di chi ha prestato assistenza – precisando che “il compenso, senza considerare eventuali interessi o spese procedurali ricuperabili, non dovrà oltrepassare il valore della nave e degli altri beni tratti in salvo”.
I parametri dell’art. 13 concorrono alla determinazione unitaria della remunerazione per il salvataggio; il valore dei beni salvati è uno dei criteri, non trasforma il compenso in risarcimento né in una somma di crediti distinti correlati ai singoli beni.
art. 13, par. 2, della Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull’assistenza
Tale rinvio della Convenzione alla legislazione interna include – s’intende – anche disposizioni già esistenti, volendosi con esso rispettare i diversi principi previsti nei singoli ordinamenti degli Stati aderenti in punto di configurazione del lato passivo dell’obbligazione avente ad oggetto il compenso per l’assistenza a “una nave o a qualsiasi altro bene in pericolo in acque navigabili o in altre acque” (art. 1, lett. a); di qui la superfluità di una eventuale disposizione di legge meramente confermativa di norme preesistenti.
La Convenzione consente alla legislazione nazionale di mantenere o introdurre una disciplina diversa dalla ripartizione parziaria tra le parti interessate, anche facendo gravare il pagamento su una parte con diritto di regresso per le quote altrui.
art. 497 c.n.
Può dunque concludersi che, a fronte non già di una pluralità di prestazioni, bensì di una sola prestazione, l’art. 497 c.n. esprime l’esigenza di ripartire questo costo unitario tra i soggetti coinvolti, chiamati per legge a sopportarne il peso secondo la ratio che presiede all’istituto della contribuzione alle avarie comuni, nel quale l’obbligazione nasce unitaria e diventa frazionata solo al momento della sua ripartizione, dopo che la spesa sia stata sostenuta.
Il compenso unitario per il salvataggio dell’intera spedizione è una spesa da ripartire internamente tra gli interessati secondo le regole della contribuzione alle avarie comuni; l’art. 497 c.n. disciplina la ripartizione successiva della spesa, non la genesi dell’obbligazione verso il soccorritore.
artt. 491 e 492 c.n.
Pertanto, pur essendo tenuti alla remunerazione del soccorso (salvo diversa previsione ex contractu) tutti i titolari dei beni che ne hanno beneficiato, tra di essi l’armatore assume il ruolo di “obbligato principale” in ragione di una serie di indici normativi che ne evidenziano il coinvolgimento – anche per il tramite del comandante, quale capo della spedizione unitariamente intesa nella cura dei restanti interessi, segnatamente: i) il potere-dovere di salvaguardare con ogni mezzo la spedizione dagli eventi che la mettano in pericolo (art. 302 c.n.); ii) l’analogo potere-dovere di provvedere, “quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione (…) alla tutela degli aventi diritto al carico”, interloquendo con essi in vista dell’adozione delle più opportune misure speciali “per evitare o diminuire un danno” per “gli interessati nel carico” (art. 312 c.n.); iii) la sostanziale equiparazione (in termini di rilevanza) della volontà del comandante della nave rispetto a quella del proprietario della cosa salvata, nell’art. 492 c.n., che disciplina il diritto all’indennità e al compenso per il salvataggio di sole cose (appunto “che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell’aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose”), senza che valga il reciproco nella “assistenza e salvataggio di nave e di aeromobile”, ove rileva (ovviamente) solo la volontà del comandante (v. art. 491 c.n.).
Nel quadro ricostruito dalla Corte, gli artt. 491 e 492 c.n. concorrono a identificare l’oggetto del soccorso e la rilevanza della volontà del comandante; insieme agli altri indici normativi giustificano la posizione dell’armatore quale obbligato principale verso i soccorritori.
art. 274 c.n.
Le ragioni per cui l’armatore dovrebbe rivestire questo ruolo di “debitore principale” sono state già esplicitate da Cass. n. 8167/1996, muovendo da una duplice premessa, ampiamente condivisa dalla dottrina: i) la “rilevanza fondamentale che nel nostro ordinamento assume la nozione di spedizione marittima, intesa come comunione di interessi e di rischi, della quale l’armatore è il soggetto organizzatore, il comandante è il capo” – oltre a rappresentare l’armatore e ad agire in nome e per conto dello stesso – “e la nave è l’elemento strutturale materiale”; ii) la conseguente preminenza del ruolo dell’armatore, responsabile, ex art. 274 c.n., comma 1, “dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione”.
La responsabilità dell’armatore per i fatti dell’equipaggio e le obbligazioni contratte dal comandante in relazione alla nave e alla spedizione è un fondamento della sua posizione di obbligato principale per il compenso di salvataggio.
artt. 302 e 312 c.n.
Pertanto, pur essendo tenuti alla remunerazione del soccorso (salvo diversa previsione ex contractu) tutti i titolari dei beni che ne hanno beneficiato, tra di essi l’armatore assume il ruolo di “obbligato principale” in ragione di una serie di indici normativi che ne evidenziano il coinvolgimento – anche per il tramite del comandante, quale capo della spedizione unitariamente intesa nella cura dei restanti interessi, segnatamente: i) il potere-dovere di salvaguardare con ogni mezzo la spedizione dagli eventi che la mettano in pericolo (art. 302 c.n.); ii) l’analogo potere-dovere di provvedere, “quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione (…) alla tutela degli aventi diritto al carico”, interloquendo con essi in vista dell’adozione delle più opportune misure speciali “per evitare o diminuire un danno” per “gli interessati nel carico” (art. 312 c.n.); iii) la sostanziale equiparazione (in termini di rilevanza) della volontà del comandante della nave rispetto a quella del proprietario della cosa salvata, nell’art. 492 c.n., che disciplina il diritto all’indennità e al compenso per il salvataggio di sole cose (appunto “che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell’aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose”), senza che valga il reciproco nella “assistenza e salvataggio di nave e di aeromobile”, ove rileva (ovviamente) solo la volontà del comandante (v. art. 491 c.n.).
I poteri-doveri dell’armatore e del comandante di salvaguardare la spedizione e tutelare gli interessati al carico concorrono a fondare il ruolo dell’armatore come debitore principale del compenso nei rapporti esterni.
artt. 1292, 1294 e 1299 c.c.
In altri termini, solo per la componente della remunerazione del soccorso relativa al carico sarebbero ravvisabili i presupposti tipici della solidarietà, ossia l’idem debitum – nonostante la prestazione esigibile da uno dei coobbligati rappresenti, quantitativamente, solo una parte di quella esigibile dall’altro – e la eadem causa obligandi, a fronte di fattispecie diverse ma pur sempre collegate da un nesso che le rende appartenenti ad un complesso unitario (cfr. Cass. 2120/1996 e Cass. 16391/2010), con conseguente concorso della responsabilità dell’armatore e degli altri interessati al carico.
La solidarietà è limitata alla componente del compenso relativa al carico e opera tra l’armatore e ciascun avente diritto al carico; non si estende ai diversi interessati al carico tra loro.
art. 1203, n. 3, c.c.
L’opzione della solidarietà passiva sulla sola parte della remunerazione del soccorso afferente il carico non è astrattamente incompatibile con l’individuazione dell’armatore quale debitore principale per l’intero compenso dovuto al soccorritore, salva rivalsa nei confronti degli altri interessati – secondo il meccanismo della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., n. 3) che opera “a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo” poichè la sussidiarietà tra i diversi debiti è ammissibile anche all’interno della solidarietà, se risultante da un’espressa pattuizione o disposizione di legge (nel caso di specie riconducibile all’art. 497 c.n.).
L’armatore che paga il compenso può agire in rivalsa nei confronti degli altri interessati, anche mediante surrogazione legale, secondo la ripartizione interna prevista per la contribuzione alle avarie comuni.
art. 1224 c.c.
rendendosi necessario procedere ad un accertamento sugli atti e fatti di causa per verificare se, ed entro quali limiti, possa farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte per cui il credito di valuta – quale appunto deve intendersi il compenso riconosciuto dal tribunale – in quanto soggetto al principio nominalistico, non può essere automaticamente maggiorato della rivalutazione monetaria, dovendo essere quantomeno allegato, ai fini del risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, che nel periodo di mora il saggio medio di rendimento dei titoli di stato di durata infrannuale sia stato superiore al tasso degli interessi legali, fatta salva la “deduzione da parte del creditore di un diverso e maggiore criterio di redditività del denaro”, purchè “accompagnata dalla dimostrazione presuntiva dei fatti giustificativi del reimpiego afferenti la qualità soggettiva del creditore o l’attività da esso svolta”.
La rivalutazione non spetta automaticamente sui crediti di valuta; il creditore può domandare il maggior danno da mora provando, anche per presunzioni, che la perdita di valore del denaro eccede gli interessi legali secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.
art. 384 c.p.c.
La censura va rigettata, con correzione, però, della motivazione del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., dal momento che l’evidente errore del tribunale sul mancato decorso dell’anno dal termine dell’operazione (1 giugno 2009) sino all’apertura della procedura di Amministrazione straordinaria (5 agosto 2010) è irrilevante, essendo altrettanto pacifico che in data 28 maggio 2010 – entro l’anno di efficacia del privilegio, ex art. 558 c.n. – gli armatori dei due rimorchiatori intervenuti nelle operazioni di soccorso chiesero ed ottennero il sequestro conservativo della M/n “(OMISSIS)”, con decreto inaudita altera parte successivamente confermato con ordinanza del Tribunale di Palermo, non reclamata.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, pur essendo fondata su una ragione errata.
art. 558 c.n.
La censura va rigettata, con correzione, però, della motivazione del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., dal momento che l’evidente errore del tribunale sul mancato decorso dell’anno dal termine dell’operazione (1 giugno 2009) sino all’apertura della procedura di Amministrazione straordinaria (5 agosto 2010) è irrilevante, essendo altrettanto pacifico che in data 28 maggio 2010 – entro l’anno di efficacia del privilegio, ex art. 558 c.n. – gli armatori dei due rimorchiatori intervenuti nelle operazioni di soccorso chiesero ed ottennero il sequestro conservativo della M/n “(OMISSIS)”, con decreto inaudita altera parte successivamente confermato con ordinanza del Tribunale di Palermo, non reclamata.
Il termine annuale di efficacia del privilegio per il credito di assistenza e salvataggio è impedito, nel caso esaminato, dall’ottenimento entro l’anno del sequestro conservativo della nave.
art. 686 c.p.c.
La correlazione tra sequestro conservativo e formazione di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. si desume poi dal fatto che “il sequestro conservativo, a norma dell’art. 686 c.p.c., si converte automaticamente in pignoramento, quando il creditore sequestrante ottenga “sentenza di condanna esecutiva”, ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l’importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perchè gli effetti che l’art. 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento.
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera nei limiti del credito oggetto di condanna, non dell’eventuale importo maggiore indicato nell’autorizzazione al sequestro.
art. 363, terzo comma, c.p.c.
Nondimeno, può accedersi all’invocata enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, poichè essa può essere effettuata anche d’ufficio quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ove la questione decisa sia ritenuta di particolare importanza.
La Corte può enunciare d’ufficio un principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara inammissibile il motivo, se la questione presenta particolare importanza.
artt. 210 e 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Quanto poi allo specifico strumento della c.t.u., è stato in effetti chiarito che “il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività” (Cass. 7472/2017; conf. Cass. 4504/2017 sull’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
La censura di omesso esame non è sufficiente se riferita genericamente a elementi istruttori: il ricorrente deve individuare fatti specifici, la loro emersione dagli atti, la discussione tra le parti e la decisività.
art. 474 c.p.c.
La correlazione tra sequestro conservativo e formazione di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. si desume poi dal fatto che “il sequestro conservativo, a norma dell’art. 686 c.p.c., si converte automaticamente in pignoramento, quando il creditore sequestrante ottenga “sentenza di condanna esecutiva”, ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l’importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato.
Ai fini della conversione del sequestro conservativo rileva il credito accertato con titolo esecutivo, non il maggiore limite cautelare eventualmente autorizzato.
art. 2906 c.c.
La correlazione tra sequestro conservativo e formazione di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. si desume poi dal fatto che “il sequestro conservativo, a norma dell’art. 686 c.p.c., si converte automaticamente in pignoramento, quando il creditore sequestrante ottenga “sentenza di condanna esecutiva”, ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l’importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perchè gli effetti che l’art. 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento.
Gli effetti conservativi riconosciuti al creditore sequestrante sono equiparati a quelli del pignoramento e non ampliano il credito definitivamente accertato.
Massime di principio
- Il compenso dovuto per un’operazione di assistenza o salvataggio conclusa con successo ha natura remuneratoria e pecuniaria, costituendo un credito di valuta; non è quindi automaticamente soggetto a rivalutazione monetaria. Il maggior danno da mora deve essere specificamente allegato e dimostrato secondo i criteri applicabili all’art. 1224, secondo comma, c.c.
- Il compenso per il soccorso dell’intera spedizione è determinato unitariamente. In base alla disciplina nazionale richiamata dall’art. 497 c.n., il relativo costo è ripartito nei rapporti interni tra gli interessati secondo il meccanismo della contribuzione alle avarie comuni.
- Nei rapporti esterni con i soccorritori, l’armatore è obbligato principale per l’intero compenso: risponde in via esclusiva per la componente riferibile alla nave e in solido con ciascun avente diritto al carico per la componente riferibile al carico. Non sussiste solidarietà tra i diversi interessati al carico; resta salva la rivalsa dell’armatore secondo le quote di contribuzione.
- La Convenzione internazionale di Londra del 1989 consente alla legislazione nazionale di derogare alla ripartizione parziaria del compenso prevista dalla Convenzione, mantenendo o introducendo l’obbligo di pagamento a carico di una parte, con diritto di regresso nei confronti degli altri interessati.
- In sede di cassazione, la doglianza relativa a prove o consulenza tecnica non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio. Per denunciare l’omesso esame occorre individuare un fatto storico specifico, indicare dove e quando sia stato discusso e dimostrarne la decisività.
- La misura del sequestro conservativo non determina l’ammontare definitivo del credito accertabile nel giudizio di cognizione; la successiva conversione in pignoramento opera nei limiti del credito per il quale sia intervenuta la condanna esecutiva.
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