Cassazione Civile, Sentenza n. 7147/2020 del 13/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società in nome collettivo aveva chiesto l’insinuazione al passivo di una società poi dichiarata fallita, facendo valere più crediti. Il giudice delegato aveva respinto integralmente la domanda; il Tribunale di Sassari, in opposizione, l’aveva accolta in parte per crediti relativi a lavori, escludendo invece il credito fondato su cessioni e sull’acquisto del 50% delle quote della società poi fallita. Secondo il Tribunale, le somme invocate costituivano finanziamenti del socio in conto capitale, non un mutuo rimborsabile, e la documentazione non provava la causa del credito né era opponibile al fallimento per difetto di data certa. In appello, proseguito dopo la chiusura della procedura fallimentare e la costituzione della società tornata in bonis, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 5 aprile 2014, ha parzialmente accolto l’impugnazione del creditore: ha ritenuto che il credito derivasse da somme anticipate per la realizzazione di opere, poi oggetto di più cessioni, e che fosse documentalmente provato l’obbligo della società di rimborsarle prima del proprio scioglimento. La società ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: (1) nullità delle operazioni di cessione e fusione che sarebbero state realizzate nell’ambito di un leveraged buy out, con conseguente inesistenza dei crediti e dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità; (2) inesistenza o indeterminatezza delle cessioni, mancata esecuzione di finanziamenti o versamenti da parte del creditore e mancata opponibilità delle cessioni alla procedura; (3) erronea esclusione della necessità della data certa delle scritture private dopo la chiusura del fallimento e il ritorno in bonis della società.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo non consentiva di verificare se i fatti posti a fondamento della dedotta nullità delle operazioni fossero stati tempestivamente allegati nei giudizi di merito: il ricorso non indicava né trascriveva gli atti processuali utili, difettando di autosufficienza e specificità. Il secondo mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove, non consentito in sede di legittimità; inoltre, la ricorrente non aveva spiegato perché le cessioni sarebbero state nulle per indeterminatezza dell’oggetto. Il terzo non si confrontava adeguatamente con la premessa della sentenza impugnata, che considerava la società tornata in bonis parte diretta del rapporto, e non illustrava perché la regola della data certa prevista per l’efficacia delle scritture private verso i terzi dovesse operare anche tra le parti del rapporto obbligatorio. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
Talchè non è possibile verificare ex actis i fatti, sì come descritti dalla ricorrente, siano coincidenti ovvero siano stati stravolti (come dedotto dal controricorrente: v. n. 70 controricorso) – con quelli descritti dal D. nelle fasi di merito.
La rilevabilità d’ufficio della nullità non esonera la parte che la deduce in cassazione dall’indicare con precisione che i fatti costitutivi della nullità erano stati tempestivamente allegati nel giudizio di merito; in difetto, la Corte non può verificarli sulla base degli atti.
art. 2704 c.c.
Nè indica – in questa prospettiva – le ragioni in base alle quali la peculiare regola della data certa, di cui all’art. 2704 c.c., dovrebbe, pur essendo destinata a regolare l’efficacia delle scritture private nei confronti dei terzi, trovare applicazione anche nell’ambito delle parti dirette di un rapporto obbligatorio.
La regola della data certa attiene all’efficacia delle scritture private nei confronti dei terzi; la sua estensione ai rapporti tra le parti dirette dell’obbligazione richiede una specifica giustificazione, non fornita dalla ricorrente nel caso esaminato.
art. 360 c.p.c.
Esso, infatti, si sostanzia nella richiesta di un nuovo esame della fattispecie concreta, che è precluso all’esame di questa Corte.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo accertamento dei fatti o una rivalutazione della fattispecie concreta già esaminata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la nullità rilevabile d’ufficio deve indicare in modo specifico dove e come i fatti rilevanti siano stati tempestivamente introdotti nel giudizio di merito, consentendo alla Corte di verificarli sugli atti; la sola prospettazione della nullità non è sufficiente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, sollecita una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La regola della data certa delle scritture private è diretta a disciplinarne l’efficacia nei confronti dei terzi; per invocarne l’applicazione anche tra le parti dirette del rapporto obbligatorio occorre indicare una specifica ragione giuridica.
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