Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7148/2020 del 13/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di Milano che aveva convalidato il provvedimento del Questore di Como del 25 ottobre 2017, recante il suo allontanamento immediato dal territorio nazionale. Il Tribunale aveva ritenuto rilevante che l’interessato fosse già stato destinatario di un precedente allontanamento, disposto il 20 ottobre 2016 dal Prefetto di Como e non impugnato davanti al giudice amministrativo, e che si fosse trattenuto in Italia oltre il termine assegnato. Aveva inoltre considerato sufficiente, ai fini della convalida, la verifica del rispetto dei termini e delle forme previsti per l’allontanamento conseguente alla violazione del precedente provvedimento. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 13, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, deducendo che al difensore di fiducia la comunicazione dell’udienza di convalida era giunta il 25 ottobre 2017 alle ore 12:12, mentre questi si trovava impegnato in un’altra udienza a Como, per un’udienza fissata a Milano alle ore 13 dello stesso giorno. Sosteneva che il preavviso di soli 48 minuti e la distanza tra le sedi rendevano impossibile partecipare all’udienza e predisporre una difesa effettiva, anche mediante documenti. Con il secondo motivo, deduceva la violazione dell’art. 19 e dell’art. 30, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’allontanamento fosse precluso dal matrimonio, da circa dieci anni, con una cittadina italiana, dalla stabile convivenza e dal mantenimento da parte della moglie, in particolare dopo un incidente stradale. Contestava inoltre la valutazione automatica della pericolosità sociale fondata su reati pregressi, senza verifica della sua attualità e senza esame globale della personalità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha stabilito che la tempestività dell’informazione sull’udienza va valutata in funzione della concreta possibilità per l’interessato di partecipare, difendersi e nominare un difensore di fiducia. Nel caso concreto, la comunicazione al difensore alle ore 12:12 per l’udienza fissata alle ore 13 a Milano, ricevuta mentre era impegnato in un’udienza a Como, non lasciava un tempo idoneo neppure a garantire una difesa minima e la predisposizione di documenti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., annullando il provvedimento di allontanamento immediato del Questore di Como del 25 ottobre 2017. Ha condannato le parti intimate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000, e del procedimento di merito, liquidate in euro 1.500, oltre al 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    La tempestività dell’informazione cui ha diritto l’interessato, sancita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5bis – richiamato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 11, in ordine al provvedimento di allontanamento del Questore- deve essere valutata in relazione alla funzione dell’informazione stessa di consentire all’interessato di partecipare all’udienza per difendersi e di nominare eventualmente un difensore di fiducia.

    Il diritto di difesa richiede che la comunicazione dell’udienza sia tempestiva in concreto, ossia idonea a consentire la partecipazione dell’interessato, l’esercizio della difesa e l’eventuale nomina di un difensore di fiducia.

  • art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. n. 286/1998

    La tempestività dell’informazione cui ha diritto l’interessato, sancita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5bis – richiamato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 11, in ordine al provvedimento di allontanamento del Questore- deve essere valutata in relazione alla funzione dell’informazione stessa di consentire all’interessato di partecipare all’udienza per difendersi e di nominare eventualmente un difensore di fiducia.

    La comunicazione prevista dalla norma deve precedere l’udienza con un anticipo adeguato alla sua funzione difensiva; la sufficienza del preavviso si valuta in concreto, considerando se consenta la partecipazione e una difesa effettiva.

  • art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998

    Ciò significa che l’informazione, comprensiva della comunicazione dei provvedimenti di espulsione e di accompagnamento (obbligatoria ai sensi dell’art. 13, comma 7 cit.), su cui verterà la discussione, deve necessariamente precedere l’udienza, e non può essere data nel corso di essa: altrimenti qualsiasi concreta possibilità di difesa, mediante produzione di documenti o altri elementi a discarico eventualmente in possesso dell’interessato, viene compromessa, così come viene frustrata la facoltà di avvalersi di un difensore di fiducia (Cass., n. 16625/16).

    La comunicazione dei provvedimenti sui quali verterà l’udienza deve essere effettuata prima dell’udienza; una comunicazione contestuale o priva di un anticipo concretamente utile compromette la possibilità di produrre elementi a discarico e di avvalersi del difensore di fiducia.

  • art. 20, comma 11, D.Lgs. n. 30/2007

    La tempestività dell’informazione cui ha diritto l’interessato, sancita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5bis – richiamato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 11, in ordine al provvedimento di allontanamento del Questore- deve essere valutata in relazione alla funzione dell’informazione stessa di consentire all’interessato di partecipare all’udienza per difendersi e di nominare eventualmente un difensore di fiducia.

    Nel procedimento di convalida dell’allontanamento cui si riferisce il comma 11, il requisito di tempestività dell’informazione va inteso alla luce della concreta garanzia di partecipazione e difesa assicurata dall’art. 13, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, il decreto del Questore va cassato; rilevato che non occorre effettuare nuovi accertamenti di fatto, occorre decidere nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, annullando il provvedimento d’allontanamento immediato dal territorio nazionale emesso dal Questore di Como, oggetto della convalida.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e annullare il provvedimento oggetto della convalida.

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida dell’allontanamento, la tempestività della comunicazione dell’udienza non si valuta in astratto, ma in relazione alla sua concreta idoneità a consentire all’interessato di parteciparvi, di difendersi e, se del caso, di nominare un difensore di fiducia.
  • La comunicazione dei provvedimenti sui quali verte l’udienza deve precedere quest’ultima con un anticipo effettivamente utile; un preavviso che, per tempo e circostanze concrete, renda impossibile al difensore raggiungere il giudice e predisporre una difesa minima lede il diritto di difesa e comporta l’illegittimità della convalida.
  • Se la cassazione del provvedimento impugnato non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.