Cassazione Civile, Ordinanza n. 27199/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda riguarda la convalida del trattenimento presso un centro per i rimpatri di un cittadino marocchino, disposta dopo un decreto di espulsione emesso dal Prefetto e l'impossibilità di eseguire subito l'accompagnamento alla frontiera. Il giudice di pace aveva convalidato il trattenimento richiamando, in sintesi, la mancata ottemperanza a precedenti ordini di espulsione e la presenza di precedenti penali. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, lamentando: mancata verifica del provvedimento espulsivo presupposto; motivazione apparente perché resa su modulo prestampato; omissione del termine di durata del trattenimento; omessa considerazione della situazione familiare e della vita privata/familiare; lesione del diritto di difesa per l'allontanamento mentre pendevano processi penali; incertezza sull'autenticità della copia degli atti amministrativi; violazione delle regole sulle misure alternative al trattenimento e dell'esigenza di uno scrutinio rigoroso del rischio di fuga; omissione dell'informativa sulla possibilità di richiedere protezione internazionale e sulle modalità concrete di accesso alla tutela.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo motivo inammissibili; ha ritenuto infondato il secondo; ha ritenuto manifestamente infondato il quinto. In particolare ha osservato che alcune questioni erano nuove e non dedotte in sede di merito, altre erano generiche o formulate in modo astratto, altre ancora erano smentite dagli atti o comunque non integravano vizi rilevanti. Ha inoltre affermato che la motivazione del giudice di pace, pur sintetica, non era apparente; che la durata del trattenimento risultava dal provvedimento del questore richiamato e comunicato; che la pendenza di procedimenti penali non impedisce l'espulsione, essendo tutelato il diritto di difesa dall'autorizzazione al rientro; che la disciplina sulle misure alternative non era stata efficacemente scalfita; e che non risultava applicabile la specifica doglianza sull'obbligo informativo in materia di protezione internazionale nei termini prospettati. Ne è seguito il rigetto del ricorso. Nulla è stato disposto per le spese per mancata costituzione degli intimati; è stata dichiarata l'esenzione dal contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È la base della convalida del trattenimento amministrativo finalizzato all'esecuzione dell'espulsione; la Corte ne ribadisce la centralità nel procedimento di convalida.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione della mancanza del decreto di espulsione era nuova e non proposta nel merito.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La motivazione del provvedimento di convalida può essere sintetica, purché non apparente e riferita al caso concreto.
art. 13 Cost.
Invocato per il termine di durata del trattenimento; la Corte ha rilevato che la durata risultava dal provvedimento questorile richiamato e comunicato.
art. 8 CEDU
La doglianza sulla vita familiare è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non prospettata come specifica questione difensiva nel giudizio di merito.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura formulata in termini astratti; ha aggiunto che, nel caso concreto, il decreto di espulsione aveva escluso misure alternative per pericolo di fuga.
Il diritto di difesa del soggetto espulso nei processi penali è tutelato dall'autorizzazione al rientro, non da una causa di inespellibilità.
La Corte ha escluso, sulla base degli atti esaminabili, che il provvedimento sub judice seguisse un respingimento differito; in ogni caso la questione non era stata prospettata davanti al giudice di pace.
Richiamato dalla parte ricorrente per l'obbligo di informazione sulla protezione internazionale; la Corte ha respinto la censura perché, nel caso concreto, non emergeva il presupposto fattuale dedotto.
art. 24 Cost.
La pendenza di procedimenti penali non impedisce l'espulsione perché il diritto di difesa è salvaguardato dall'autorizzazione al rientro.
Richiamato solo dalla parte ricorrente in relazione a misure di prevenzione personali, ma non accolto come parametro decisivo della decisione.
Cornice normativa generale dell'espulsione amministrativa, del trattenimento e delle misure correlate.
Citato dalla parte ricorrente in tema di misure di prevenzione, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva.
Citato dalla parte ricorrente in relazione agli obblighi informativi sulla protezione internazionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la convalida del trattenimento amministrativo dello straniero, non sono esaminabili questioni nuove non dedotte davanti al giudice di merito, salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio sulla base degli atti già acquisiti.
- La motivazione del decreto di convalida può essere sintetica e redatta anche su modulo prestampato, purché emerga una valutazione effettiva e non meramente apparente del caso concreto.
- La durata del trattenimento è legittimamente determinabile per relationem al provvedimento del questore oggetto di convalida, quando tale atto sia comunicato all'interessato e la durata risulti dal contenuto complessivo del provvedimento.
- La pendenza di procedimenti penali a carico dello straniero non integra, di per sé, una causa di inespellibilità, essendo la tutela del diritto di difesa assicurata dall'autorizzazione al rientro prevista dalla disciplina speciale.
- Le censure sulla mancata considerazione di circostanze personali o familiari devono essere specificamente dedotte e prospettate nel giudizio di merito; in mancanza, sono inammissibili in cassazione.
- Le doglianze sulle misure alternative al trattenimento devono confrontarsi con la concreta motivazione del decreto espulsivo, specie quando esso abbia escluso tali misure per la sussistenza di un rischio di fuga o di uno degli ulteriori presupposti normativi.
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