Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05146/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Brescia che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la pretesa violazione dell'art. 448-bis c.p.p. e, dall'altro, la confisca della somma di denaro rinvenuta. La Corte rileva tuttavia che entrambi i motivi sono generici, perché non contengono una effettiva censura delle ragioni poste a base della decisione impugnata, la quale aveva dato conto, nella sede sintetica propria del patteggiamento, dei presupposti della confisca in base all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 240-bis c.p., valorizzando l'assenza di qualsiasi giustificazione lecita del possesso della somma.

Norme richiamate

  • art. 448-bis c.p.p.

    È richiamato come parametro della censura proposta, ma la Corte non entra nel merito della sua violazione, rilevando la genericità del motivo.

  • art. 444 c.p.p.

    È evocato per indicare la naturale sinteticità della motivazione nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    È indicato tra i presupposti normativi della confisca della somma di denaro rinvenuta.

  • art. 240-bis c.p.

    È indicato come ulteriore base normativa per la confisca, in presenza di denaro senza giustificazione lecita del possesso.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma la Corte afferma il principio di inammissibilità per genericità dei motivi quando manca la correlazione con la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure formulate nell'atto di impugnazione.
  • Nel giudizio di patteggiamento la motivazione può essere sintetica, ma deve comunque dar conto dei presupposti della confisca quando questa è disposta.
  • La confisca della somma di denaro può essere sorretta dalla mancanza di una giustificazione lecita del suo possesso, ove ricorrano i presupposti normativi specificamente richiamati dal giudice di merito.
  • La censura sulla confisca deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; in difetto, il motivo è aspecifico e non scrutinabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della provaConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.