Cassazione Penale, Sentenza n. 25087/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge riguardo alla destinazione e alla confisca della somma di denaro di euro 6.974,80 sequestrata il 7/7/2023; si deduceva mancanza di motivazione e assenza del nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato di detenzione ai fini di cessione di cocaina (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Si contestava altresì l'applicazione della confisca prevista in motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, a confronto del dispositivo della sentenza impugnata con il decreto di sequestro del P.M., la somma di euro 6.974,80 non è risultata oggetto di confisca nel dispositivo della decisione. Pertanto mancava l'oggetto della pretesa impugnatoria. La Corte ha indicato che il ricorrente può rivolgersi, se del caso, al giudice dell'esecuzione (art. 676, comma 1, c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Rito concordato/ patteggiamento: il G.i.p. ha applicato la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi di tale disposizione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale che sanziona la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nella giurisprudenza richiamata, la confisca del denaro è ammessa solo ove sussista nesso di pertinenzialità con l'attività illecita di cessione.
art. 240 c.p.
Norma richiamata nella motivazione del G.i.p. in relazione alla confisca e distruzione di stupefacenti/ materialmente sequestrato; dal testo emerge l'intento del giudice di disporre misure sui beni connessi alle sostanze.
art. 87, comma 4, d.P.R. 309/90
Richiamato nella motivazione quale norma che legittima, secondo il G.i.p., la confisca e la distruzione dello stupefacente e del materiale in sequestro.
Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204
«In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato»
Precedente che chiarisce il principio secondo cui la confisca del denaro in reati di droga richiede il nesso di pertinenzialità; citato dal P.G. della Corte per chiedere l'annullamento limitatamente alla confisca.
art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Indicata come rimedio possibile: se il denaro non è stato effettivamente confiscato dal dispositivo, il ricorrente può agire davanti al giudice dell'esecuzione per la restituzione/questioni inerenti all'esecuzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Riferita alla valutazione della "assenza di colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale assenza, e pertanto ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La confisca di denaro rinvenuto in caso di reati di stupefacenti (art. 73, comma 5) non è automatica: è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività illecita (strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato).
- In impugnazione è essenziale che l'atto impugnato disponga effettivamente la misura che si contesta; se il dispositivo non dispone la confisca del bene dedotto in ricorso, il vizio dedotto può rendere il ricorso inammissibile per mancanza di oggetto.
- La motivazione non può estendere il dispositivo: contraddizioni tra motivazione e dispositivo devono essere valutate, ma ai fini dell'impugnazione conta il contenuto del dispositivo; il rimedio per vizi relativi all'esecuzione/ destinazione dei beni può essere il giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.).
- Nei ricorsi alla Cassazione è utile richiamare precedenti consolidati (es. pronunce di Sezioni unite o pronunce rilevanti di merito) per sostenere punti di diritto, ma occorre anche dimostrare che l'atto impugnato abbia effettivamente adottato la misura censurata.
- L'accertamento sull'eventuale responsabilità o colpa nella proposizione del ricorso incide sulle sanzioni per inammissibilità (art. 616 c.p.p.): se non viene riconosciuta l'assenza di colpa, il ricorrente può essere condannato a spese e sanzione pecuniaria.
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