Cassazione Penale, Sentenza n. 14419/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania che aveva applicato la disciplina del reato continuato (art. 81 c. 2 cod. pen.) ai fatti riuniti nelle sentenze n. 883/2020 e n. 13087/2022, rigettando invece l'applicazione per i fatti relativi alla sentenza n. 54/95. I motivi del ricorso erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver valutato la sola distanza temporale (circa venti anni) senza considerare altri indici rilevatori del medesimo disegno criminoso (modus operandi, omogeneità dei reati, contesto territoriale ecc.); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione e motivazione dell'aumento di pena applicato in continuazione, con lamentele circa l'omessa o insufficiente illustrazione del percorso motivazionale relativo ai singoli aumenti ai reati satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (sentenza del 29/01/2026). Ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo punto, ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha svolto un concreto esame e ha motivato adeguatamente la esclusione del vincolo di continuazione con riferimento alla sentenza n. 54/95 valorizzando il consistente intervallo temporale (circa venti anni) e richiamando i criteri giurisprudenziali sulla nozione di "disegno criminoso". Sul secondo punto, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa circa la determinazione della pena complessiva e degli aumenti per i reati satellite, osservando che l'obbligo motivazionale è proporzionale all'entità degli aumenti e che nel caso di specie gli aumenti erano contenuti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'art. 81, comma secondo, è stato interpretato nel senso che la continuazione richiede la sussistenza di una unità di disegno criminoso: il giudice deve esaminare concretamente tempi, modalità e contesto delle condotte per desumere, anche da indizi quali la vicinanza temporale, l'omogeneità del bene tutelato e il modus operandi, l'esistenza di una programmazione unitaria. La mera abitualità delinquenziale o il risultato di profitti illeciti non sono sufficienti.
Norma procedurale richiamata in rapporto al gravame: la Corte ha esaminato il ricorso per cassazione ai sensi delle regole di impugnazione pertinenti e ne ha valutato i profili di legittimità e motivazione.
Richiamato nella doglianza relativa alla determinazione della pena ma, sul punto, la Corte ha ribadito i principi di proporzionalità e adeguata motivazione nella determinazione della pena complessiva in regime di continuazione.
Richiamato nella doglianza procedurale collegata alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dal giudice dell'esecuzione fosse conforme ai criteri richiesti dalla legge processuale.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte in relazione all'individuazione della pena base: il giudice dell'esecuzione deve assumere quale pena base quella in concreto inflitta per il reato ritenuto più grave.
Norma sostanziale relativa a reati in materia di stupefacenti menzionata tra i titoli di condanna; la valutazione dell'eventuale continuazione ha riguardato anche reati omogenei in materia di droga.
Norma sul traffico di stupefacenti citata in riferimento alle singole condanne; la gravità delle singole pene è stata considerata nel calcolo complessivo e nei singoli aumenti.
Richiamato come titolo di reato per le condanne pregresse (concorso di persone in reato); la presenza di tali reati è stata valutata nel complesso delle fattispecie per la determinazione della continuazione e della pena.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 c. 2 cod. pen.) richiede la prova, anche indiziaria, di un "disegno criminoso" unitario: elementi rilevanti sono la vicinanza temporale, l'omogeneità delle fattispecie, il medesimo modus operandi e il contesto territoriale, ma non è necessario che ogni dettaglio sia predeterminato.
- La mera reiterazione o l'abitualità delinquenziale non sono sufficienti a fondare la continuazione; occorre una rappresentazione programmatica almeno nelle linee essenziali delle condotte finalizzate a un unico scopo.
- Un intervallo temporale consistente (ad es. decennale o pluridecennale) tende a escludere la continuazione salvo la presenza di chiari elementi che giustifichino invece l'esistenza di un disegno criminoso unitario.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare concretamente l'esame di tempi, modalità e finalità delle condotte; tale motivazione è sindacabile in Cassazione solo se carente o manifestamente illogica.
- Nel determinare la pena complessiva in regime di continuazione il giudice deve individuare la pena base (per il reato più grave) e calcolare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, motivando con maggior dettaglio quando gli aumenti risultino significativi o potenzialmente sproporzionati.
- Il livello di dettaglio richiesto nella motivazione sugli aumenti è proporzionato all'entità degli stessi: aumenti contenuti richiedono una motivazione meno analitica rispetto a quelli rilevanti.
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