Cassazione Civile, Ordinanza n. 02647/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013 nei confronti di una contribuente che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso solo parzialmente. In appello l'Agenzia delle Entrate sosteneva che la CTR avesse deciso in modo internamente contraddittorio: infatti, dopo aver affermato che l'attività della contribuente era pienamente operativa, che non era stata provata la cessazione di fatto dell'attività, che sul conto corrente a lei intestato vi erano movimenti finanziari non giustificati e che, in mancanza di scritture contabili, la contribuente appariva evasore totale, la CTR aveva comunque rigettato l'appello dell'Ufficio confermando la decisione di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente/perplessa e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha qualificato la motivazione della sentenza d'appello come anomalia motivazionale rilevante in cassazione, perché caratterizzata da contrasto irriducibile tra premesse fattuali e dispositivo finale, nonché da motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale tributaria indicata nel motivo di ricorso; la Corte lo menziona nel quadro della denuncia di nullità della motivazione della sentenza d'appello.
La sua violazione è stata ritenuta integrata dalla motivazione solo apparente/perplessa o dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, con conseguente nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione del vizio processuale prospettato dal ricorrente per nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 111, comma 6, Cost.
Viene evocato per affermare che l'obbligo di motivazione è costituzionalmente imposto e che la sua mancanza o apparenza integra una violazione di legge rilevante in cassazione.
Costituisce l'omologo, nel processo tributario, dell'obbligo di motivazione della sentenza; la sua violazione è stata ritenuta sussistente in presenza di motivazione apparente.
È richiamato per spiegare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato sulla motivazione.
Richiamato solo per dare atto della proposta del relatore e della regolare costituzione del contraddittorio nel procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non già il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è meramente apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice omette di esporre in modo intelligibile le ragioni in fatto e in diritto della decisione o non consente di ricostruire l'iter logico seguito.
- Sussiste nullità della sentenza anche quando il testo presenti un contrasto irriducibile tra premesse fattuali e dispositivo finale, ovvero una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Nel processo tributario, l'obbligo di motivazione della sentenza imposto dall'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 deve consentire di comprendere su quali elementi probatori il giudice abbia fondato il convincimento e la decisione adottata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02497/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02501/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02506/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02508/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →