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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11607/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione deducendo che il reato era estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di appello. La ricorrente ha sostenuto l'ammissibilità del motivo richiamando la decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015) secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile, ai fatti commessi il 2/11/2017 (ricadenti nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019), la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 (c.d. "Orlando") che prevede la sospensione del corso della prescrizione in determinati periodi legati al deposito delle motivazioni delle sentenze. Calcolando il termine fisiologico di prescrizione (anni 5, ovvero 4 anni prolungati di 1/4 ex art. 161 c.p.p.) e le sospensioni previste (fino a 1 anno e 6 mesi dopo il deposito della sentenza di primo grado e ulteriori periodi analoghi dopo il deposito della motivazione di secondo grado), la Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata alla data della sentenza di appello (7/09/2023). Ha inoltre osservato che, essendo il ricorso manifestamente infondato, non è possibile in questa sede dichiarare cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186, comma 2, lett. B

    tasso alcolemico misurato in 1,17 e 1,08 g/l

    norma sanzionatoria applicata per qualificare il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di bevande alcoliche

  • art. 159 cod. pen. (prescrizione), commi secondo, terzo e quarto, come modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 ("Orlando")

    la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    la Corte ha ritenuto applicabile la sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; la sospensione opera in corrispondenza dei termini per il deposito delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, per periodi fino a 1 anno e 6 mesi ciascuno

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 ("Orlando")

    ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione collegata ai termini per il deposito delle motivazioni delle sentenze di merito; la Corte ha confermato la sua applicabilità ai reati commessi nel periodo indicato

  • legge 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)

    richiamata dalla Corte rispetto alla questione di retroattività/continuità delle norme sulla sospensione della prescrizione; le Sezioni Unite hanno comunque stabilito che per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 si applica la legge n.103/2017

  • art. 544 cod. proc. pen.

    termine previsto per il deposito della sentenza e delle motivazioni; punto di riferimento per il calcolo della sospensione ex legge n.103/2017

  • art. 161 cod. proc. pen.

    usato per il calcolo del termine fisiologico (prolungamento del termine ordinario di prescrizione di 1/4)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    norma sulle cause di estinzione della punibilità: la Corte ha ricordato che, se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non si può dichiarare in cassazione una causa di non punibilità sopravvenuta dopo la sentenza impugnata

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    "è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito..."

    precedente giurisprudenziale che riconosce l'ammissibilità del motivo di cassazione relativo alla prescrizione quando questa sia già maturata prima della sentenza impugnata

  • Sez. U, udienza pubblica del 12/12/2024

    "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019"

    le Sezioni Unite hanno risposto affermativamente: per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 si applica la disciplina di cui alla legge n.103/2017, con le relative sospensioni dei termini di prescrizione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    richiamata in relazione alla mancata concessione di esonero dalle spese per l'inammissibilità del ricorso; principio che non giustifica esoneri automatici

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 ("Orlando"). Occorre quindi sommare al termine fisiologico di prescrizione le sospensioni previste, ciascuna fino a 1 anno e 6 mesi, legate al deposito delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado.
  • Se la prescrizione è già maturata alla data della sentenza impugnata, il motivo di cassazione che deduce l'estinzione è ammissibile (Sez. U. Ricci 2015). Tuttavia, se nel calcolo intervengono sospensioni applicabili ex lege, è necessario verificare attentamente tutte le fasi procedurali (deposito della sentenza, termini per motivi, pronuncia del dispositivo) prima di sostenere l'estinzione.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza; in tal caso non si forma un valido rapporto di impugnazione e non è possibile ottenere in cassazione la declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute successivamente alla sentenza impugnata (giurisprudenza consolidata: Sez. U. e altre pronunce).
  • Nel calcolo della prescrizione occorre: (a) determinare il termine ordinario e gli eventuali prolungamenti (es. art.161 c.p.p.); (b) individuare le date di deposito della sentenza e dei termini per proporre motivi; (c) applicare le eventuali sospensioni ex lege e limitarle ai massimi previsti (es. 1 anno e 6 mesi per ciascun periodo previsto dalla legge n.103/2017).
  • Se si sospetta che la prescrizione sia maturata dopo la sentenza di appello, prestare attenzione: la rilevazione in cassazione di una prescrizione intervenuta successivamente può essere preclusa se il ricorso è inammissibile. È preferibile sollevare la questione nel grado in cui la prescrizione si è concretamente realizzata o garantire l'ammissibilità del ricorso in cassazione.
  • Per pratiche difensive: registrare con precisione le date di ogni atto (commesso reato, sentenza di primo grado, deposito motivazioni, scadenze per i motivi, pronunce dei dispositivi) e calcolare i termini cumulando correttamente termini ordinari, prolungamenti e sospensioni per evitare conclusioni errate sulla prescrizione.

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