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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05400/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

Un correntista aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito deducendo, in relazione a un rapporto di conto corrente con apertura di credito, l'applicazione di interessi ultralegali non concordati, competenze, commissioni e costi non pattuiti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e un illegittimo regolamento delle valute, chiedendo la ripetizione dell'indebito. Il tribunale aveva rigettato la domanda per l'incompletezza della documentazione contabile prodotta. In appello, però, la corte territoriale aveva riformato la decisione e condannato la banca al pagamento di una somma determinata sulla base degli estratti conto disponibili e, in particolare, del saldo iniziale a credito del cliente risultante dall'ultimo segmento documentato del rapporto. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la domanda non potesse essere accolta in presenza di documentazione incompleta e che solo la produzione integrale degli estratti conto avrebbe consentito una ricostruzione attendibile del dare/avere; ha inoltre contestato la rilevanza di una documentazione proveniente dalla banca e l'ordine di esibizione disposto in primo grado, ritenuto inammissibile e ininfluente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto e che il giudice di merito può valorizzare anche altri elementi documentali, compreso il saldo iniziale risultante dall'estratto conto finale o da documentazione bancaria, purché utili alla ricostruzione complessiva del rapporto. Ha osservato che la banca non può negare, senza adeguata contestazione, un saldo da essa stessa comunicato al cliente come base di rielaborazione delle successive movimentazioni; per contestarlo, essa deve allegare e provare di aver tempestivamente impugnato gli estratti conto nei quali risultavano gli accrediti poi confluiti nel saldo iniziale, oppure dedurre l'invalidità o inefficacia dei rapporti sottostanti. La censura sull'ordine di esibizione è stata giudicata non decisiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte esclude la violazione perché la prova delle movimentazioni del conto può essere desunta anche da elementi diversi dagli estratti conto completi.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro di corretta valutazione delle prove; la Corte non ravvisa un uso erroneo del potere valutativo del giudice di merito, che può valorizzare documenti bancari e saldo iniziale.

  • art. 119 t.u.b.

    evocato per affermare che la banca può contestare il saldo iniziale solo attraverso la tempestiva contestazione degli estratti conto pertinenti o altri idonei rilievi sui rapporti sottostanti.

  • art. 1832 c.c.

    richiamato in relazione all'impugnazione dell'estratto conto e all'effetto di approvazione tacita delle operazioni in esso annotate, salvo tempestiva contestazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nelle controversie di ripetizione dell'indebito bancario, la ricostruzione del rapporto di dare e avere non richiede necessariamente la produzione integrale di tutti gli estratti conto, potendo il giudice desumere le movimentazioni anche da altri elementi documentali attendibili.
  • Il saldo iniziale risultante dall'ultimo estratto conto disponibile può essere utilizzato come base di ricalcolo del rapporto se è espressione delle precedenti movimentazioni e proviene dalla rendicontazione dell'istituto di credito.
  • La banca non può limitarsi a contestare in astratto l'utilizzabilità del saldo iniziale comunicato al cliente; per superarlo deve allegare e provare una tempestiva contestazione delle precedenti partite o dedurre specifiche ragioni di invalidità dei rapporti sottostanti.
  • In tema di prova del saldo di conto corrente, il giudice di merito dispone di un apprezzamento ampio nella selezione del materiale probatorio, purché la ricostruzione sia logicamente coerente e basata su documentazione idonea.
  • Una censura sull'ordine di esibizione è irrilevante se, comunque, non incide in modo decisivo sulla possibilità di ricostruire il rapporto sulla base di altri dati contabili disponibili.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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