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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41541/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale concluso tra una società conduttrice e la società proprietaria-locatrice, con canone annuo predeterminato, e dalla successiva intimazione di pagamento di canoni asseritamente dovuti per un periodo successivo al recesso. La società conduttrice e il soggetto indicato come fideiussore opposero decreto ingiuntivo, deducendo l’intervenuto recesso per gravi motivi e, quanto al garante, la carenza di legittimazione passiva o comunque la nullità/inefficacia della garanzia. In appello il garante insistette soprattutto sulla nullità della fideiussione, perché non da lui sottoscritta e perché l’oggetto sarebbe stato indeterminato, nonché sull’inefficacia sopravvenuta ex art. 1956 c.c. La Corte d’appello ritenne invece la fideiussione validamente riferibile al contratto principale per relationem, e dichiarò tardiva l’eccezione fondata sull’art. 1956 c.c. perché proposta solo in appello. In cassazione il ricorrente denunciò violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che il rilievo dell’inefficacia/nullità ex art. 1956 c.c. sarebbe una questione rilevabile anche d’ufficio o comunque un’eccezione in senso lato, quindi deducibile in ogni stato e grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva fondato il rigetto sul rilievo che la garanzia fideiussoria non era obbligazione futura e che il suo oggetto era determinabile per relationem rispetto al contratto di locazione, profilo non specificamente censurato. In secondo luogo, la Corte ha aggiunto che, anche volendo ragionare in termini di nullità rilevabile d’ufficio secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2014, il ricorso era comunque infondato perché non aveva allegato sin dal primo grado tutti gli elementi necessari a consentire il rilievo officioso della nullità e non indicava dove e come la questione fosse entrata nel thema decidendum e nel dibattito processuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e dichiarato tenuto, inoltre, all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La deduzione nuova in appello è inammissibile quando introduce un’eccezione non proposta tempestivamente, salvo i limiti delle questioni rilevabili d’ufficio nei termini consentiti dall’ordinamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1956 c.c.

    La censura fondata sull’inefficacia della fideiussione per comportamento del creditore non è stata ritenuta idonea nel caso concreto, anche perché proposta tardivamente in appello e non supportata da un’allegazione completa degli elementi necessari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarato inammissibile/rigettato, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, senza margini di valutazione discrezionale.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, disciplinando il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro di riferimento per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è infondato quando non aggredisce la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, anche se prospetta questioni astrattamente rilevanti.
  • La nullità negoziale, anche quando sia qualificabile come nullità di protezione o sia rilevabile d’ufficio, può essere scrutinata solo se gli elementi costitutivi della questione risultano già allegati sin dal primo grado e se è individuabile con precisione il suo ingresso nel dibattito processuale.
  • L’eccezione nuova proposta in appello è inammissibile se introduce un tema difensivo non coltivato tempestivamente e non rientrante nei limiti delle questioni rilevabili d’ufficio.
  • Una fideiussione riferita a un’obbligazione il cui importo e la cui durata sono predeterminati può avere oggetto determinabile per relationem rispetto al contratto principale, senza necessità di una autonoma descrizione analitica di tutti gli elementi dell’obbligazione garantita.
  • Quando il ricorso viene respinto, il soccombente è tenuto alle spese e, nei casi previsti dalla legge, anche all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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