Cassazione Penale, Ordinanza n. 03137/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo dedotto non era consentito nei confronti della sentenza di patteggiamento. Ha inoltre disposto la declaratoria "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del G.I.P. era stata applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni 2, mesi 11 e giorni 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa per i reati di concorso in detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità personale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di violazione dell'art. 444 c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura non rientrava tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non riguardava né l'espressione della volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il ricorso non può essere fondato su una generica violazione della disposizione, se la doglianza non rientra nei motivi tassativamente consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
Individua in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità" quando ne ricorrano i presupposti.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione al capo relativo allo stupefacente.
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata nel capo di imputazione definito con patteggiamento.
Norma richiamata per la falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- La deduzione di una generica violazione dell'art. 444 c.p.p. non è di per sé idonea a rendere ammissibile il ricorso, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge processuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso patteggiamento può essere pronunciata senza formalità quando il motivo è non consentito.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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