Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un avviso pubblico del 9 gennaio 2002 con cui una società aveva promosso una selezione per l'assunzione di tremila portalettere con contratto di apprendistato triennale. La candidata sosteneva che l'avviso integrasse un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e che, avendo la società gestito la selezione in modo non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, le fosse derivato un danno risarcibile. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che l'avviso non contenesse elementi essenziali del futuro contratto (in particolare inquadramento, tipologia contrattuale, data di inizio, luogo della prestazione e trattamento retributivo) e quindi non potesse essere qualificato come offerta al pubblico, ma al più come invito a proporre. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 1336 c.c., sostenendo che l'avviso contenesse tutti gli elementi necessari a integrare una proposta contrattuale al pubblico; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali a sostegno di tale tesi; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente e omessa valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dalla Corte territoriale, richiamando precedenti conformi: l'offerta al pubblico vale come proposta solo se contiene tutti gli elementi essenziali del contratto ed esprime una volontà idonea a vincolare il proponente; se invece la procedura selettiva è affidata a un soggetto terzo e l'avviso non specifica compiutamente gli elementi del futuro rapporto, si è in presenza di un semplice invito a proporre, privo di vincolo giuridico. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sul trattamento delle prove, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare un omesso esame di un fatto storico decisivo o una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta
L'offerta al pubblico vale come proposta solo se è completa e idonea a vincolare il proponente; in mancanza degli elementi essenziali del futuro contratto, l'avviso resta un invito a proporre.
Richiamato solo come parametro di correttezza della selezione, ma non ritenuto decisivo per fondare la pretesa risarcitoria in assenza di un vincolo contrattuale.
Le censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto non integrano violazione dell'art. 112 c.p.c. se non vi è omessa pronuncia su domande o eccezioni.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite o ignora il regime di disponibilità della prova; non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio.
La violazione presuppone l'attribuzione a prove liberamente valutabili di efficacia legale o viceversa; non è deducibile per chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
Non è ammissibile veicolare sotto la rubrica della violazione di legge una contestazione che investe in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito.
Le doglianze di motivazione apparente o di error in procedendo non possono tradursi in una richiesta di riesame del fatto.
Nel testo novellato consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi probatori.
La motivazione è censurabile solo in presenza di anomalie radicali; non basta dissenso sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. richiede la presenza di tutti gli elementi essenziali del contratto e una volontà del proponente idonea a vincolarlo; se tali elementi mancano, l'atto resta un mero invito a proporre.
- Nelle selezioni del personale, la qualificazione dell'avviso come offerta al pubblico dipende dal contenuto concreto del bando: la sola indicazione della qualifica e della procedura non basta se mancano inquadramento, decorrenza, luogo di lavoro e trattamento economico o altri elementi essenziali del rapporto.
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usata per contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; quando la censura investe il contenuto degli atti e delle prove, essa è sostanzialmente diretta contro il giudizio di fatto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mancata considerazione di singoli elementi istruttori o alla richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici di uso di prove non acquisite o di attribuzione di valore legale alla prova in contrasto con la disciplina processuale; non consente un sindacato sulla mera ponderazione del materiale probatorio.
- In assenza di un vincolo contrattuale o di una fonte legale dell'obbligazione, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede non è di per sé sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria autonoma.
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