Ordinanza n. 7/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione comunicato con determinazione avente prot. n. 0069220 del 24 settembre 2025, notificato in pari data, in relazione alla istanza avente identificativo su protocollo acquisito P-LT/L/Q/2023/101010 afferente la stipula del contratto di lavoro subordinato concesso ed autorizzato con nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 22 del D.LG.VO 25.7.1998 n. 286 e dell'art. 31 del D.P.R. 3494/99 e successive modifiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato autorizzato con nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di archiviazione comunicato il 24 settembre 2025, riferito a un’istanza concernente la stipula di un contratto di lavoro subordinato concesso e autorizzato mediante nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 31 del d.P.R. 394/1999. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, l’Amministrazione ha depositato il preavviso di revoca del 19 agosto 2024 e il provvedimento di revoca del nulla osta del 30 agosto 2024, motivati in ragione dell’attività esercitata dal datore di lavoro, titolare di un’impresa non rientrante tra le tipologie previste dal decreto flussi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, a un primo sommario esame, insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia dell’archiviazione impugnata. Il deposito documentale dell’Amministrazione, costituito dal preavviso di revoca e dal provvedimento di revoca del nulla osta, è stato ritenuto idoneo ad apparire, in questa fase, giustificativo dell’archiviazione, poiché il nulla osta risultava revocato in relazione alla non riconducibilità dell’impresa del datore di lavoro alle tipologie contemplate dal decreto flussi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il nulla osta al lavoro subordinato cui si riferiva l’istanza era stato rilasciato ai sensi di questa disposizione.
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del nulla osta al lavoro.
Applicato per la valutazione della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro, motivata dalla riconducibilità dell’impresa del datore di lavoro a una categoria non prevista dal decreto flussi, può costituire elemento idoneo a giustificare prima facie l’archiviazione dell’istanza relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, all’esame sommario proprio della fase cautelare, la documentazione prodotta dall’Amministrazione rende verosimile la legittimità del provvedimento impugnato e non risultano integrati i presupposti per la sospensione della sua efficacia.
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