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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31071/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La vicenda nasce dal fallimento di una società in liquidazione dichiarato dal Tribunale di Latina su ricorso di un creditore per opere realizzate su fondi della società. Il Comune di Latina, socio di maggioranza della fallita, ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'insolvenza ex art. 5 l.fall., perché il patrimonio sociale, se correttamente valutato, sarebbe stato capiente rispetto ai debiti. In particolare deduceva che una perizia aveva omesso di considerare il valore dei pozzi di captazione delle acque termali e aveva sottostimato aree, terreni e fabbricati. La Corte d'appello, anche tramite c.t.u., ha però escluso dal patrimonio i pozzi ritenendoli opere pertinenziali della concessione mineraria e comunque non prontamente liquidabili. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in plurime violazioni di legge: errata applicazione della normativa regionale sulle acque termali, dell'art. 934 c.c., delle norme sul bilancio societario (artt. 2424 e 2424-bis c.c.) e dell'art. 5 l.fall., contestando anche l'interpretazione della convenzione e dell'atto integrativo tra le parti. La Provincia di Latina ha proposto un ricorso incidentale adesivo sostanzialmente riproducendo le medesime censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e anche il ricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla volontà contrattuale espressa nella convenzione e nell'atto integrativo, nonché le valutazioni rese sulla base della c.t.u., senza dedurre specifiche violazioni dei criteri ermeneutici. Inoltre ha osservato che la decisione impugnata era sorretta da un'autonoma ratio decidendi non specificamente censurata: la non pronta liquidabilità dei pozzi di captazione ai fini del soddisfacimento dei creditori, con conseguente irrilevanza delle ulteriori doglianze per difetto di interesse. È stata posta a carico dei ricorrenti la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    norma processuale richiamata quale base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 5 l.fall.

    ai fini dell'insolvenza di una società in liquidazione, la verifica va compiuta con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa, valutando se gli elementi attivi consentano l'integrale soddisfacimento dei creditori e tenendo conto della concretezza, attualità e liquidabilità dell'attivo.

  • art. 934 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che le costruzioni sopra il suolo appartengono al proprietario del suolo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto.

  • art. 2424 c.c.

    richiamato come norma sulla struttura dello stato patrimoniale e sulla classificazione delle immobilizzazioni materiali.

  • art. 2424-bis c.c.

    richiamato in relazione alla corretta iscrizione in bilancio dei beni e dei costi relativi ai pozzi, ma senza che ciò fosse idoneamente censurato in sede di legittimità.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    evocati in negativo dalla Corte, che ha rilevato la mancata deduzione di specifiche violazioni dei criteri ermeneutici contrattuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale non era stato dedotto; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata e incensurabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma inserita in relazione al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, salvo che si indichi specificamente la violazione dei criteri legali di interpretazione o un vizio motivazionale dedotto nei limiti consentiti.
  • Nel giudizio sull'insolvenza di una società in liquidazione, l'attivo patrimoniale rilevante deve essere valutato con riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento e in termini di concreta e attuale idoneità a soddisfare integralmente la massa dei creditori.
  • La valutazione dell'insolvenza può legittimamente considerare non solo il valore contabile dei beni, ma anche la loro effettiva liquidabilità in tempi compatibili con la soddisfazione dei creditori; la scarsa o mancata pronta liquidabilità può incidere negativamente sulla stima dell'attivo.
  • Se la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e decisiva non specificamente censurata, le ulteriori doglianze risultano inammissibili per difetto di interesse.
  • Le contestazioni sulla qualificazione contrattuale e sulla volontà negoziale delle parti richiedono specifiche censure ai criteri ermeneutici applicati dal giudice di merito; in mancanza, la ricostruzione fattuale resta incensurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProveProprietà
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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