Cassazione Civile, Ordinanza n. 27729/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una dipendente della scuola assunta con plurimi contratti a termine, che in primo grado aveva ottenuto il riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità. La Corte d'appello ha accolto solo l'eccezione di prescrizione, ma ha confermato nel resto la decisione favorevole alla lavoratrice, ritenendo dovuto il trattamento economico pari a quello del personale stabilizzato. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato la giurisprudenza richiamata, confondendo il diritto alla progressione stipendiale del lavoratore a termine con il diverso diritto alla ricostruzione della carriera; secondo il ricorrente, la disciplina della ricostruzione della carriera del personale di ruolo sarebbe giustificata da ragioni oggettive e non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento sulle differenze retributive, perché non dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era inconferente rispetto alla decisione impugnata. La sentenza di merito aveva infatti riconosciuto solo il diritto della lavoratrice alla medesima progressione stipendiale del personale di ruolo, in applicazione del principio di non discriminazione e in relazione all'anzianità maturata nei rapporti a termine, non già il diverso diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici. Il ricorso del Ministero era invece costruito come censura contro una statuizione che la Corte d'appello non aveva adottato. La Corte ha anche osservato che il ricorrente non aveva trascritto né il ricorso introduttivo né la sentenza di primo grado, elementi utili a dimostrare l'asserita diversa domanda. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata; escluso altresì il raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di pubblica amministrazione del ricorrente.
Norme richiamate
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, ove le mansioni e il rapporto siano sostanzialmente equivalenti, salvo ragioni oggettive giustificative di un diverso trattamento
art. 485 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
norma evocata dal ricorrente come disciplina della ricostruzione della carriera, ma ritenuta non pertinente rispetto alla domanda effettivamente decisa in appello
art. 489 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre disposizioni del testo unico, senza rilievo decisivo nella pronuncia di inammissibilità
art. 569 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre disposizioni del testo unico, senza rilievo decisivo nella pronuncia di inammissibilità
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la pubblica amministrazione ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere coerente con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che attacchi una statuizione diversa da quella effettivamente resa dal giudice di merito.
- Occorre distinguere tra ricostruzione della carriera, progressione stipendiale e riconoscimento dell'anzianità maturata: si tratta di domande diverse, con oggetti e presupposti non sovrapponibili.
- Il lavoratore a termine può rivendicare il medesimo trattamento retributivo del personale a tempo indeterminato quando svolga mansioni equivalenti e manchino ragioni oggettive di differenziazione, in applicazione della clausola di non discriminazione dell'accordo quadro europeo.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, chi contesta la qualificazione della domanda o il contenuto della decisione deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti, non potendo fondare la censura su una lettura solo assertiva del decisum.
- La mancata trascrizione o specifica indicazione degli atti processuali indispensabili può impedire alla Corte di verificare la diversa domanda o il diverso contenuto della pronuncia di merito dedotti dal ricorrente.
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