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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33985/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 28/01/2022 che aveva confermato l'assoluzione, per particolare tenuità del fatto, dal reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici (fatto del 25/06/2017). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) mancato esame, da parte della corte di merito, dell'argomento secondo cui non vi fu rifiuto ma solo una richiesta di telefonare ai familiari e un ritardo non intenzionale; 2) violazione dell'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) e relativa nullità processuale; 3) vizio di motivazione riguardo alla sospensione della prescrizione in conseguenza del rinvio dell'udienza del 25/01/2019, che sarebbe stato determinato anche dall'assenza di un teste operante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso su tutti e tre i motivi. Sul primo ha ritenuto inammissibile la mera reiterazione di deduzioni già esaminate e condivise le valutazioni della corte di merito secondo cui il comportamento del Cilia, consistente in ripetuti rinvii e indugi non giustificati, poteva essere interpretato come condotta ostruzionistica integrativa del reato di rifiuto. Sul secondo ha affermato che l'obbligo di dare l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. non sussiste quando vi sia un rifiuto; inoltre la Corte ha ritenuto che l'avviso era stato comunque fornito verbalmente e la prova poteva essere fornita mediante la deposizione degli operanti. Sul terzo ha ritenuto legittima la sospensione dei termini di prescrizione conseguente alla richiesta di rinvio della difesa (la difesa aveva esplicitamente chiesto il rinvio "anche con sospensione dei termini"). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, Codice della Strada

    rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici

    Il rifiuto si configura non solo con una manifestazione espressa di indisponibilità ma anche con comportamenti ripetutamente elusivi o ostruzionistici che impediscano o rendano inaffidabile l'accertamento; il ritardo ingiustificato nel sottoporsi al test può integrare il reato

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia

    L'avviso è funzionale alla tutela durante accertamenti tecnici non ripetibili; tuttavia, secondo l'indirizzo richiamato, non sussiste l'obbligo di darne formale comunicazione quando vi sia un rifiuto all'accertamento. Se l'avviso non è verbalizzato, la sua effettività può essere provata mediante la deposizione degli agenti operanti e valutata dal giudice

  • art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.

    sospensione dei termini di prescrizione per rinvio richiesto dalla difesa

    La richiesta di rinvio formulata dalla difesa legittima la sospensione dei termini di prescrizione; la precisa formulazione nel verbale (es. "anche con sospensione dei termini") conferma tale effetto

Massime di principio

  • Il rifiuto agli accertamenti etilometrici può essere desunto anche da comportamenti dilatori o elusivi del conducente: non è necessario un rifiuto verbale esplicito
  • L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, pur essendo rilevante per accertamenti non ripetibili, non impedisce la configurazione del reato in presenza di un rifiuto; se non verbalizzato, il giudice può comunque accertarne l'avvenuta comunicazione tramite la deposizione degli operanti
  • In Cassazione è inammissibile la mera riproposizione di motivi già esaminati e rigettati dalla corte di merito senza nuovi elementi o censure di diritto rilevanti
  • La richiesta di rinvio della difesa sospende i termini di prescrizione: chi intende contestarne l'effetto deve dimostrare che il rinvio non era imputabile alla difesa o che non vi fu esplicita sospensione
  • Per difendersi efficacemente da un addebito di rifiuto è importante documentare i fatti (verbali, orari, testimoni) e segnalare tempestivamente eventuali omissioni di verbalizzazione, perché il giudice può ritenere credibile la testimonianza degli agenti
  • In situazioni analoghe, chi contesta la verbalizzazione di avvisi/processi procedurali deve produrre mezzi di prova alternativi (es. testimonianze, registrazioni, dichiarazioni) per neutralizzare la valutazione probatoria della deposizione degli operanti

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