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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32662/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due professionisti agivano per ottenere un'indennità da indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., assumendo di avere svolto, su incarico dell'ente convenuto e senza un contratto formalizzato, attività di progettazione preliminare e definitiva di interventi nell'agglomerato industriale di Avezzano. Il tribunale accoglieva integralmente la domanda, mentre la corte d'appello riconosceva solo una somma minore, ritenendo provata l'utilizzazione delle sole prestazioni relative alla progettazione preliminare e non anche quelle per la progettazione definitiva, che risultavano invece riferibili alla società terza chiamata. I ricorrenti proponevano otto motivi: con i primi quattro censuravano, sotto vari profili di violazione di legge e di norme processuali, il mancato riconoscimento dell'indennizzo per la progettazione definitiva, sostenendo che la corte d'appello avesse attribuito efficacia nei loro confronti a una convenzione tra l'ente e la società terza, avesse valorizzato documenti formati dalla controparte e avrebbe male applicato il principio di non contestazione e le regole sull'accollo; con i successivi tre motivi contestavano la liquidazione equitativa dell'indennizzo per la progettazione preliminare, lamentando la mancata attribuzione di interessi e rivalutazione, l'asserita sproporzione della somma e la motivazione apparente; con l'ottavo motivo censuravano la compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla progettazione definitiva perché la corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto, sorretto da motivazione adeguata, secondo cui l'incarico per tale fase era stato conferito non ai ricorrenti ma alla società terza, e perché le doglianze tendevano inammissibilmente a una nuova valutazione delle prove. Ha poi ritenuto infondate le censure sulla liquidazione dell'indennizzo per la progettazione preliminare, osservando che la liquidazione equitativa era stata fatta all'attualità e che la motivazione dava conto dei parametri utilizzati, tra cui tempo e energie profusi, tariffe professionali e importo previsto dalla delibera di incarico non formalizzata. Ha inoltre escluso l'errore nella compensazione delle spese, poiché la domanda era stata solo parzialmente accolta, con conseguente possibilità di compensazione ex art. 92 c.p.c. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa richiede la prova dell'utilizzazione dell'attività del preteso impoverito da parte del convenuto; in difetto di prova dell'incarico diretto e dell'utilità riferibile al convenuto, la pretesa non può essere accolta per la parte non dimostrata.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è legittima quando il giudice di merito esponga il percorso logico seguito e utilizzi parametri ragionevoli in mancanza di criteri più precisi.

  • art. 1224 c.c.

    Gli accessori della somma riconosciuta sono scrutinati alla luce del criterio secondo cui, se la somma è liquidata all'attualità, gli interessi decorrono dalla pronuncia di liquidazione.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di accessori sulla somma dovuta; la Corte ha ritenuto che, nella specie, la liquidazione all'attualità assorbisse la svalutazione e il ritardo fino alla decisione.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla quantificazione; la Corte non ha ravvisato vizi nella liquidazione equitativa operata dal giudice di merito.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'efficacia della convenzione tra il convenuto e la società terza nei loro confronti; la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse attribuito a tale convenzione efficacia diretta verso i ricorrenti.

  • art. 1273 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di accollo; la Corte ha escluso che le difese del convenuto implicassero il riconoscimento di un accollo del debito verso i professionisti.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato unitamente ad altre norme processuali come doglianza contro la valutazione probatoria; non è stato ravvisato alcun vizio della sentenza di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e la non contestazione; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero soltanto a una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare il prudente apprezzamento delle prove; la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del giudice di merito.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisasse una specifica violazione rilevante ai fini decisori.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'attività del consulente tecnico d'ufficio; la Corte ha ritenuto irrilevante tale censura ai fini della decisione.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato per contestare i limiti dell'ausiliario; la Corte ha escluso che la consulenza avesse inciso illegittimamente sul decisum.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 195 c.p.c. nella censura sulla consulenza tecnica; ritenuto non decisivo.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a incidere sulla decisione.

  • art. 92 c.p.c.

    La parziale soccombenza dell'originario attore consente la compensazione delle spese tra le parti, escludendo solo la condanna della parte parzialmente vittoriosa.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di legge o nullità processuale non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di arricchimento senza causa, il preteso impoverito deve provare che l'utilità sia stata effettivamente ricevuta dal convenuto o dal soggetto a lui riferibile; se la prestazione risulta svolta in favore di un terzo, la domanda nei confronti del diverso soggetto non può essere accolta per quella parte.
  • La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione coerente e non apparente, non è sindacabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura degli elementi istruttori sono inammissibili in sede di legittimità quando non denunciano un reale errore di diritto ma soltanto l'insoddisfazione per l'apprezzamento di fatto.
  • La liquidazione equitativa del danno o dell'indennizzo è censurabile in cassazione solo se manca l'esposizione del percorso logico seguito o se il criterio adottato è manifestamente illogico; il giudice può fondare la stima su parametri plurimi anche non direttamente recepibili in modo aritmetico.
  • Quando una somma è liquidata 'all'attualità', gli interessi successivi possono essere riconosciuti dalla data della decisione, perché la rivalutazione e il ritardo antecedente risultano già considerati nella stima finale.
  • La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nei limiti consentiti dall'art. 92 c.p.c., e la critica alla regolazione delle spese non può prescindere dall'effettivo esito solo parzialmente favorevole della domanda.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaBuona fede e correttezza

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