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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33512/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto l'appello dell'Ufficio sul punto della detrazione IVA e ritenuto provata la consapevole partecipazione della società a una frode IVA realizzata tramite operazioni soggettivamente inesistenti in una complessa filiera di triangolazioni intracomunitarie nel settore della telefonia e degli elettrodomestici. Il ricorso era affidato a quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché il giudice del rinvio si sarebbe limitato a richiamare apoditticamente il PVC e le dichiarazioni di terzi senza esplicitare l'iter logico; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per erronea affermazione che la contribuente non avesse assolto l'onere della prova, con presunto approccio colpevolista e valorizzazione indebita di vicende penali di terzi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la coerenza dei prezzi di trasferimento con il mercato, ritenuta decisiva per escludere il coinvolgimento nella frode; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo di avere svolto verifiche sui fornitori e di aver commissionato un rapporto informativo da cui emergeva la solvibilità ed esistenza della capofila e delle società estere della filiera, sicché non si poteva imporre un ulteriore e più gravoso onere di diligenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha confermato la decisione impugnata. Ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza di rinvio esponeva un percorso logico comprensibile e sufficiente al minimo costituzionale, senza necessità di confutare analiticamente tutte le allegazioni. Ha qualificato il secondo motivo come sostanziale richiesta di nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, e non come corretta doglianza sul riparto dell'onere probatorio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità e perché volto a introdurre un fatto non decisivo rispetto alla ratio decidendi, fondata non sul mero prezzo ma sulla ricostruzione della frode e sul ruolo consapevole della contribuente nella filiera. Ha respinto anche il quarto motivo, affermando che per la detrazione IVA in caso di frodi a monte non è necessario provare una consapevolezza soggettiva o un'intesa fraudolenta, essendo sufficiente valorizzare uno standard oggettivo di diligenza dell'operatore economico, che nel caso concreto era stato ritenuto non rispettato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese, al pagamento della somma ex art. 96 c.p.c., al versamento ulteriore in favore della Cassa delle Ammende e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato esaminato come deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza è stata ritenuta sufficiente perché comprensibile e non al di sotto del minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è stata ritenuta in parte un tentativo di sovvertire la valutazione delle prove, non un effettivo errore sul riparto dell'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è ammissibile una censura che si risolva nell'omesso esame di elementi istruttori o nella richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 96 c.p.c.

    La conferma della proposta di definizione accelerata ha comportato la condanna alle somme previste per responsabilità aggravata, liquidate equitativamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

  • Corte di Giustizia UE, 17 dicembre 2020, Bakati Plus, C-656/19

    Per la partecipazione a una frode IVA non occorre provare una consapevolezza soggettiva o un'intesa fraudolenta, ma uno standard oggettivo di imputabilità.

  • Corte di Giustizia UE, 17 ottobre 2019, Unitel, C-653/18

    Richiamata a sostegno dello standard oggettivo per imputare la partecipazione a un'evasione IVA.

  • Corte di Giustizia UE, 28 marzo 2019, Vin, C-275/18

    Richiamata a sostegno dello standard oggettivo per imputare la partecipazione a un'evasione IVA.

Massime di principio

  • In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego della detrazione può essere confermato quando il giudice di merito accerti, sulla base di elementi indiziari gravi e concordanti, che il contribuente ha consapevolmente partecipato a una frode realizzata a monte, anche come società filtro o interposta nella filiera.
  • Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione non è necessaria una confutazione analitica di tutte le difese, essendo sufficiente che la sentenza esponga in modo comprensibile le ragioni della decisione; le argomentazioni incompatibili con tale percorso devono intendersi implicitamente respinte.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la selezione e la ponderazione delle prove rientrano nel giudizio di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando si risolve nella denuncia dell'omesso esame di singoli elementi istruttori o in una diversa lettura del compendio probatorio, senza individuare con precisione un fatto storico decisivo non esaminato.
  • Nelle frodi IVA a catena non è necessario provare una soggettiva adesione dolosa del contribuente alla frode, essendo sufficiente verificare se, secondo uno standard oggettivo di diligenza dell'operatore economico, la sua partecipazione all'operazione fraudolenta fosse ragionevolmente imputabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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