Cassazione Penale, Ordinanza n. 22310/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una serie di episodi di detenzione e cessione di stupefacenti commessi a Viareggio tra gennaio 2021 e il 1° novembre 2023, contestati a due imputati ai sensi degli artt. 81 e 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena di uno degli imputati in anni 5 di reclusione ed euro 22.000 di multa e, per l'altro, aveva riconosciuto la continuazione esterna rispetto a un diverso titolo definitivo, fissando la pena complessiva in anni 9 di reclusione ed euro 43.000 di multa. I ricorrenti hanno dedotto due motivi comuni: primo, la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; secondo, censure sul trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle attenuanti generiche per uno e l'applicazione della recidiva per l'altro. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e del merito, già affrontati con motivazione razionale e non illogica dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito della Corte d'appello sulla non configurabilità dell'ipotesi di lieve entità, valorizzando il numero elevato di clienti riforniti, la pluralità delle piazze di spaccio, la durata delle condotte, l'alternatività dei ruoli e il quantitativo complessivo di stupefacenti trattati, tutti elementi indicativi di un'attività di narcotraffico radicata e non occasionale. Ha inoltre ritenuto immune da vizi logici la motivazione sul trattamento sanzionatorio, compresa la diversa posizione dei due imputati e la rivalutazione in senso più favorevole delle pene, osservando che le difese proponevano soltanto letture alternative del fatto, estranee al sindacato di legittimità. È stata quindi disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del vincolo continuativo in relazione ai plurimi episodi di reato contestati.
Richiamato per la contestazione in concorso di persone nei fatti di spaccio.
Norma incriminatrice per la detenzione e cessione di stupefacenti contestate agli imputati.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Oggetto del primo motivo di ricorso; la Corte esclude la riqualificazione nei fatti di lieve entità per la dimensione organizzata e non episodica dell'attività.
Richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando la valutazione complessiva della condotta evidenzi un'attività stabile, estesa nel tempo e territorialmente articolata, con pluralità di clienti e quantità di droga trattata non marginali.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve apprezzare globalmente tutti gli indici del fatto, non potendo isolare un solo elemento favorevole alla difesa se il compendio dimostra una struttura di spaccio non occasionale.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove quando la sentenza impugnata contenga una motivazione congrua, razionale e non illogica.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in sede di legittimità se mirano solo a sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura dei criteri di commisurazione della pena e delle differenze tra le posizioni degli imputati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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