Cassazione Penale, Sentenza n. 46257/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore materiale nell'ordinanza di inammissibilita' con cui la Cassazione avrebbe descritto erroneamente la decisione della Corte di appello di Roma: la Corte di cassazione avrebbe riferito che la Corte di appello aveva confermato una condanna (pena di 3 mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda) mentre, secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva in realta' confermato un'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuita' del fatto. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza per la presunta incongruenza materiale
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. ritenendo che gli errori denunciati non siano errori decisivi che avrebbero determinato una decisione diversa. La Corte ha richiamato la distinzione tra errore di fatto (errore percettivo che incide sul processo decisionale) ed errore materiale o di lapsus (divario formale tra volonta' del giudice e rappresentazione grafica). Non sussistendo un errore decisivo, il rimedio straordinario non e' applicabile. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con riferimento anche alla facolta' prevista dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017 di aumentare la sanzione
Norme richiamate
Strumento straordinario volto a rimuovere errori di fatto o materiali occorsi nel giudizio di legittimita'. La Corte precisa che l'errore dedotto deve essere decisivo, ossia avere condotto a una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza
Prevede l'onere delle spese a carico della parte che propone ricorso inammissibile e la possibilita' di condannare alla Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Attribuisce al giudice la facolta' di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilita', valutate le ragioni dell'inammissibilita'
Norma che prevede l'assoluzione per particolare tenuita' del fatto; nel caso concreto era la norma invocata per descrivere l'effettiva decisione di merito che il ricorrente sostiene sia stata erroneamente riportata dalla Cassazione
art. 186, comma 2-bis e 2-sexies, Codice della Strada
Il reato di riferimento del procedimento di merito (menzionato negli atti): guida in stato di ebbrezza con circostanze aggravanti previste dalle lettere indicate
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla possibilita' di aumentare le sanzioni e alla valutazione della colpa della parte nella proposizione di rimedi processuali; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi che dimostrassero colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' da parte del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. e' uno strumento eccezionale e richiede la prova di un errore di fatto o materiale decisivo: basta un semplice errore formale o descrittivo non decisivo per determinarne l'inammissibilita'.
- E' necessario distinguere tra errore di fatto (errore percettivo che ha influenzato il risultato) ed errore materiale o di lapsus (incongruenza formale tra volonta' e redazione). Solo l'errore di fatto decisivo giustifica il rimedio straordinario.
- Quando si contesta che la Corte abbia 'sbagliato' nel riportare la decisione di merito (es. aver detto che e' stata confermata una condanna anziche' un'assoluzione), il ricorrente deve dimostrare in modo incontrovertibile la discrepanza e che tale discrepanza abbia inciso sulla decisione impugnata.
- L'inammissibilita' comporta normalmente l'onere delle spese e la possibilita' di una sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il giudice puo' aumentare tale sanzione valutando la gravita' e le ragioni dell'inammissibilita', anche alla luce della L. 103/2017.
- Per una guida pratica: prima di proporre ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, verificare attentamente gli estratti di ruolo e le parti del provvedimento che si intendono censurare, raccogliere elementi del fascicolo che dimostrino la contraddizione 'ictu oculi' e argomentare esplicitamente perche l'errore avrebbe determinato una decisione diversa.
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