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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21721/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre alla sanzione, in relazione alla compravendita di un’abitazione sita in Roma. L’ufficio aveva revocato l’agevolazione "prima casa" ritenendo l’immobile di lusso ai sensi dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, perché la superficie utile complessiva superava il limite di mq. 240. Dopo un precedente annullamento con rinvio, il giudice del rinvio ha nuovamente accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che dovessero computarsi anche i locali del piano superiore, in quanto effettivamente utilizzabili e uniti funzionalmente all’appartamento. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione di norme processuali e tributarie, sostenendo che il giudice di rinvio avesse erroneamente qualificato come un’unica abitazione i due livelli acquistati, computando una superficie di mq. 286,77 sulla base di visure catastali e del collegamento interno; (2) violazione degli artt. 2697 c.c., 61 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’istanza di consulenza tecnica d’ufficio finalizzata ad accertare l’assenza di collegamento e comunicazione tra i due livelli al momento del rogito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini dell’agevolazione "prima casa", è irrilevante che le unità immobiliari acquistate siano collocate su uno o più livelli: ciò che conta è l’effettiva destinazione delle unità, nel loro insieme, a costituire un’unica abitazione non di lusso, con prova a carico del contribuente. Nel caso concreto il giudice di rinvio aveva accertato, sulla base delle risultanze catastali, della perizia di parte e della descrizione contenuta nell’atto, che i locali del piano superiore erano effettivamente utilizzabili e che l’unificazione funzionale e materiale era stata realizzata, con superficie complessiva superiore a mq. 240. È stato parimenti ritenuto infondato il secondo motivo, perché il mancato esame esplicito dell’istanza di CTU non integra omessa pronuncia quando il giudice abbia già ritenuto esaustivo il quadro probatorio e abbia implicitamente valutato superflua la consulenza. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le intimate non hanno svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme processuali invocate, ma la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito può valutare discrezionalmente la necessità della CTU e la rilevanza delle prove già acquisite

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il rigetto o la superfluità della CTU risulti implicitamente dalla motivazione complessiva

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice di merito valuta liberamente le prove acquisite e può fondare la decisione sulle risultanze ritenute decisive

  • art. 116 c.p.c.

    è riservato al giudice di merito il potere di apprezzare attendibilità e concludenza delle prove

  • art. 2697 c.c.

    la prova dell’effettiva unificazione funzionale dell’immobile ai fini dell’agevolazione grava sul contribuente

  • art. 1 tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    norma invocata per l’agevolazione prima casa nell’imposta di registro

  • art. 6 d.m. 2 agosto 1969, n. 1072

    individua le caratteristiche di lusso dell’immobile e il limite di superficie utile oltre il quale l’agevolazione non spetta

  • art. 1, commi 2 e 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato per evidenziare che la variazione catastale nasce da una proposta del dichiarante e non esaurisce la prova dell’effettiva unificazione

  • art. 53-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato per affermare che l’amministrazione dispone di poteri di accesso e controllo ulteriori rispetto alla mera verifica catastale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Ai fini dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, possono essere acquistate più unità immobiliari contemporaneamente, anche disposte su livelli diversi, purché siano destinate, in concreto, a costituire un’unica abitazione non di lusso.
  • La verifica della non lusuosità dell’immobile va compiuta sulla superficie utile complessiva effettivamente utilizzabile, senza fermarsi ai dati formali della collocazione catastale o alla sola intestazione catastale delle unità.
  • La variazione catastale per fusione è un elemento probatorio utile, ma non è di per sé sufficiente: l’agevolazione presuppone la prova dell’effettiva unificazione materiale e funzionale degli immobili.
  • Nelle agevolazioni tributarie e nelle relative decadenze non è consentita un’interpretazione analogica che introduca requisiti ulteriori non previsti dalla disciplina, ma resta necessario il conseguimento effettivo dello scopo agevolato.
  • Il giudice di merito può rigettare implicitamente una richiesta di consulenza tecnica d’ufficio quando ritenga già esaustivo il compendio probatorio e tale valutazione non integra omessa pronuncia censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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