Cassazione Penale, Sentenza n. 42130/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per errore di fatto (ricorso ex art. 625-bis c.p.p.) la decisione della Prima sezione che aveva rigettato la sua istanza ex art. 671 c.p.p. volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) già giudicato e reati successivi per i quali era stato condannato. Desiderato sostiene di essere stato promotore/vertice dell'associazione e non mero partecipe, e perciò ritiene che l'intero periodo di operatività del sodalizio debba essere preso in considerazione per accertare il preordinato disegno criminoso e quindi la continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 625-bis ritenendo che non si tratti di un errore di percezione ma di valutazione giuridica e fattuale. Ha osservato che il ricorrente non ha allegato le pronunce necessarie a dimostrare la sua qualità di promotore rispetto a mero partecipe e che la motivazione della Prima sezione era corretta: non risultavano elementi concreti che i reati commessi dal dicembre 2012 all'ottobre 2013 fossero stati programmati al momento in cui Desiderato era entrato a far parte (o aveva costituito) l'associazione i cui reati fine si erano esauriti nel 2008; lo iato temporale di oltre quattro anni non consentiva di ravvisare la continuazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata dall'interessato per chiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati; la Corte valuta se i reati successivi fossero programmati al momento dell'ingresso o della costituzione dell'associazione.
Rimedio straordinario per errore di fatto; applicabile solo quando sussiste un errore materiale o di percezione di un fatto decisivo, non quando la critica investe valutazioni giuridiche o giudiziali.
Norma che punisce la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte sottolinea che, tanto per i promotori quanto per i semplici partecipi, la continuazione con i reati fine richiede che questi ultimi fossero programmati al momento della costituzione o dell'ingresso nel sodalizio (con precisazioni diverse a favore dei meri partecipi).
art. 81 comma finale cod. pen.
Riferimento alla disciplina della continuazione dei reati quale meccanismo per unire reati diversi in un unico trattamento sanzionatorio quando sia dimostrata una comune programmazione criminosa.
Massime di principio
- Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è riservato all'errore di fatto o materiale o alla errata percezione di un fatto decisivo; non è strumento per riesaminare valutazioni giuridiche o apprezzamenti di fatto che richiedono rivalutazione probatoria.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra un reato associativo e reati successivi occorre dimostrare che i reati fine erano programmati al momento in cui il soggetto ha costituito o è entrato nell'associazione: per i promotori la programmazione può ricondursi alla costituzione; per i semplici partecipi occorre che la programmazione fosse prevista al momento del loro ingresso.
- Un intervallo temporale significativo (più anni) tra la cessazione dell'attività dell'associazione e i reati successivi indebolisce fortemente la possibilità di ritenere la continuazione, salvo elementi concreti che colmino il gap temporale.
- Chi invoca la qualifica di promotore/vertice o altro status rilevante per la continuità ha l'onere di produrre atti e sentenze che comprovino tale posizione; la mancata allegazione di documenti decisivi determina la carenza di specificità del gravame.
- Se la decisione impugnata stabilizza il giudicato o produce effetto esecutivo irrimediabile, il ricorso per errore di fatto può essere esperito, ma il ricorrente deve mostrare che l'errore è effettivamente percettivo e determinante per l'esito.
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