Cassazione Civile, Ordinanza n. 28260/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l’Amministrazione finanziaria aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto qualificato dalle parti come contratto di affitto di un terreno destinato alla costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, ma riqualificato dall’Ufficio come costituzione di un diritto reale di superficie. La CTR aveva invece ritenuto che, in base al contenuto complessivo della convenzione, l’operazione avesse natura di locazione/affitto e non di diritto reale, valorizzando il canone periodico, la disciplina della risoluzione anticipata, gli obblighi di custodia e di approvazione del progetto, nonché le clausole sulla sorte degli impianti alla cessazione del rapporto. L’Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e degli artt. 952, 953 e 1615 c.c., sostenendo che il giudice regionale avrebbe erroneamente escluso la configurabilità di una concessione di diritto reale di superficie e avrebbe invece qualificato l’atto come locazione/affitto. Le controparti hanno resistito e hanno anche eccepito un preteso giudicato sulla qualificazione del contratto, eccezione poi respinta in limine perché non era dimostrato che i contratti richiamati fossero identici a quello oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha escluso, in via preliminare, la preclusione da giudicato, ritenendo non dimostrata l’identità tra i contratti richiamati e quello in causa. Nel merito ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, affermando che la censura non era idonea a scardinare l’iter motivazionale della CTR e che il giudice di merito aveva correttamente operato la qualificazione del contratto sulla base dell’esame complessivo delle clausole. La Corte ha ribadito che, ai fini dell’art. 20 del TUR, l’Amministrazione può dare all’atto una qualificazione oggettiva secondo la causa concreta e gli effetti giuridici, ma non può travalicare lo schema negoziale tipico risultante dal titolo se non dimostrando un disegno elusivo e una manipolazione degli schemi negoziali. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la qualificazione del contratto si svolge in due fasi: interpretazione della comune volontà delle parti, riservata al merito salvo violazione dei canoni ermeneutici, e sussunzione nello schema legale, sindacabile in cassazione solo nei limiti della corretta applicazione delle norme. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto plausibile l’inquadramento come contratto a effetti obbligatori e non come costituzione di un diritto reale di superficie, valorizzando il canone periodico e la disciplina pattizia della sorte delle opere. Il ricorso è stato quindi respinto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
Ai fini dell’imposta di registro rilevano l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto; l’Ufficio può qualificarlo oggettivamente secondo la causa concreta, ma non può forzare lo schema negoziale tipico se non dimostrando il disegno elusivo e la manipolazione degli schemi classici.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stata dedotta la violazione di legge quale vizio di legittimità, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Sono richiamati per distinguere il diritto reale di superficie dalla mera concessione ad aedificandum; la Corte ribadisce che non ogni concessione di edificare integra necessariamente un diritto reale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione come locazione/affitto; la Corte reputa corretta la ricostruzione del giudice di merito sulla base delle clausole contrattuali.
La qualificazione dell’atto richiede l’interpretazione complessiva del contratto secondo i canoni ermeneutici legali; il giudice di merito deve esaminare tutte le clausole rilevanti.
È richiamato per affermare l’autonomia contrattuale e la possibilità che una concessione ad aedificandum assuma natura obbligatoria anziché reale.
È menzionato nel confronto con l’art. 952 c.c. per spiegare la deroga al principio dell’accessione nelle ipotesi di superficie.
art. 10-bis L. n. 212 del 2000
È richiamato per distinguere l’abuso del diritto dall’interpretazione dell’art. 20 TUR: quest’ultimo non è norma antielusiva in senso proprio, ma regola di qualificazione dell’atto ai fini tributari.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la qualificazione dell’atto va compiuta guardando alla sua intrinseca natura e agli effetti giuridici risultanti dal titolo, con prevalenza della causa concreta rispetto alla mera forma o alla denominazione adottata dalle parti.
- L’Amministrazione finanziaria non è vincolata alla qualificazione negoziale delle parti, ma non può attribuire all’atto un diverso schema tipico se non sulla base di una reale incompatibilità del contenuto contrattuale con la qualificazione contestata.
- Quando si discute se una concessione ad aedificandum integri un diritto reale di superficie oppure un rapporto obbligatorio di godimento, la decisione dipende dall’interpretazione complessiva del contratto, con particolare riguardo alla disciplina della sorte delle opere alla cessazione del rapporto.
- La qualificazione del contratto si articola in due momenti: prima l’accertamento della comune volontà delle parti mediante i canoni ermeneutici, poi la sussunzione dello schema fattuale nella figura legale corrispondente; solo il secondo profilo è direttamente sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di legge.
- Nel ricorso per cassazione contro la qualificazione di un contratto, non basta contrapporre una diversa lettura del testo: occorre indicare specificamente le clausole rilevanti, le regole ermeneutiche violate e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
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