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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22337/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente, già segretario generale di una camera di commercio, aveva chiesto l’accertamento dell’illiceità della sospensione cautelare dal servizio disposta dall’ente camerale, con disapplicazione dell’atto, reintegrazione in servizio e risarcimento dei danni. Il fatto originava da una verifica del collegio dei revisori sulla regolarità del fondo per la contrattazione integrativa e sulla corresponsione di somme ritenute indebite a titolo di retribuzione di risultato; gli atti erano stati trasmessi anche all’autorità giudiziaria penale. La corte d’appello aveva ritenuto illegittima la sospensione perché adottata dalla Giunta camerale e non dall’Ufficio procedimenti disciplinari, ordinando la riammissione in servizio e riconoscendo un danno pari alla differenza tra assegno alimentare e retribuzione dovuta. La camera di commercio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 55-bis e 55-ter d.lgs. 165/2001 e norme correlate, sostenendo che la sospensione cautelare non ha natura disciplinare e quindi non era riservata all’UPD; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l’assenza di altri dirigenti in servizio al momento del provvedimento; 3) violazione della legge sulle camere di commercio e dell’art. 97 Cost., sostenendo che la misura non rientrava tra gli atti relativi ad assunzione e carriera e poteva essere adottata dalla Giunta; 4) nullità per ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché nel ricorso introduttivo si chiedeva la dichiarazione di illiceità e disapplicazione, non l’illegittimità del provvedimento; 5) violazione delle norme sull’atto amministrativo disapplicabile, poiché la corte avrebbe annullato/dichiarato illegittimo l’atto invece di disapplicarlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che la sospensione cautelare dal servizio è una misura di autotutela organizzativa, non un atto del procedimento disciplinare, e quindi non è soggetta alle regole di competenza dell’UPD; inoltre, per il segretario generale della camera di commercio, incarico apicale a termine distinto dal precedente rapporto di impiego, la Giunta camerale non era priva di potere di adottare il provvedimento cautelare. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce gli atti del potere disciplinare in senso proprio; non si applica alla sospensione cautelare, che è misura non disciplinare.

  • art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato insieme all’art. 55-bis; non fonda la competenza dell’UPD sulla sospensione cautelare non disciplinare.

  • art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001

    È norma eccezionale che disciplina un procedimento urgente e derogatorio; non consente di estendere automaticamente all’UPD la competenza sulla sospensione cautelare ordinaria.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel quadro delle norme sul pubblico impiego, ma non idoneo a mutare la natura non disciplinare della sospensione cautelare.

  • art. 3 L. n. 97/2001

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a sostegno delle tesi sul corretto assetto organizzativo e di competenza, ma la ratio decisoria si incentra sulla natura e sulla competenza dell’organo adottante.

  • art. 10 L. n. 580/1993

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento all’assetto delle camere di commercio.

  • art. 11 L. n. 580/1993

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento all’assetto delle camere di commercio.

  • art. 14 L. n. 580/1993

    "La giunta adotta ogni altro atto per l’espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente"

    Attribuisce alla Giunta una competenza residuale ampia, sufficiente a comprendere anche il provvedimento cautelare di sospensione del segretario generale.

  • art. 14-quaterdecies, comma 1, D.L. n. 115/2005

    Indicata come norma modificativa dell’art. 20 L. 580/1993.

  • art. 1, comma 20, d.lgs. n. 23/2010

    Indicata come norma modificativa dell’art. 20 L. 580/1993.

  • art. 1, comma 1, lett. t), n. 1, d.lgs. n. 219/2016

    Indicata come norma modificativa dell’art. 20 L. 580/1993.

  • art. 20 L. n. 580/1993

    "Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell’amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..."

    Il segretario generale è titolare di funzioni apicali e di un incarico a termine, distinto dal precedente rapporto dirigenziale; la sua designazione e il successivo incarico si collocano in un assetto che consente alla Giunta un potere gestionale comprensivo anche della sospensione cautelare.

  • art. 16 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per qualificare le funzioni di vertice del segretario generale come funzioni apicali.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in relazione ai criteri di individuazione del segretario generale.

  • art. 20, comma 3, L. n. 580/1993

    Prevede designazione della Giunta e nomina ministeriale; il combinato disposto giustifica la competenza della Giunta sul rapporto in essere.

  • art. 23-ter D.L. n. 201/2011

    Richiamato quale limite retributivo nel regolamento dell’incarico; non incide sulla questione di competenza.

  • artt. 112, 342 e 434 c.p.c.

    Richiamati nel motivo di ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte li assorbe non accogliendo tale censura.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Base del motivo di omesso esame di fatti decisivi; la censura è assorbita dall’accoglimento dei motivi principali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base dei motivi di violazione di legge; la Corte accoglie le censure principali ex n. 3.

  • art. 4 allegato E L. n. 2248/1865

    Richiamato per sostenere il limite alla disapplicazione dell’atto amministrativo; censura assorbita.

  • art. 5 allegato E L. n. 2248/1865

    Richiamato per sostenere il limite alla disapplicazione dell’atto amministrativo; censura assorbita.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico non ha natura disciplinare, ma integra una misura di autotutela organizzativa finalizzata a tutelare l’immagine dell’amministrazione, la regolarità del servizio e il rapporto fiduciario con l’utenza.
  • Per le misure cautelari non disciplinari non si applicano automaticamente le regole di competenza previste per il procedimento disciplinare e, in particolare, il riparto di competenza dell’UPD ex art. 55-bis d.lgs. 165/2001.
  • Nell’individuare l’organo competente ad adottare la sospensione cautelare occorre guardare all’assetto normativo del rapporto concretamente in atto; se l’atto incide su un incarico apicale a termine, la competenza può spettare all’organo di vertice o all’organo espressamente titolare di funzioni residuali di gestione.
  • Il rapporto di segretario generale di camera di commercio costituisce un nuovo rapporto di lavoro subordinato a termine, distinto dal precedente rapporto dirigenziale di provenienza; il precedente rapporto non si trasferisce, ma rileva solo come presupposto per il conferimento dell’incarico.
  • La competenza residuale della Giunta camerale ex art. 14 L. 580/1993 è sufficientemente ampia da comprendere anche i provvedimenti cautelari non espressamente riservati ad altri organi.
  • Le censure di omesso esame di fatti decisivi restano assorbite quando la decisione viene riformata per l’accoglimento di motivi di diritto che sono logicamente prioritari.

Come è indicizzato

MaterieLavoro dirigenzialeRicorso per cassazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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