Cassazione Civile, Sentenza n. 22453/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore ATA aveva chiesto l’inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico, indicando come titolo valutabile un servizio prestato presso un istituto paritario. Dopo la convalida del punteggio era stato assunto a tempo determinato, aveva maturato i 24 mesi di servizio statale e poi era stato immesso in ruolo. Successivamente l’amministrazione scolastica aveva avviato un procedimento disciplinare, contestando la falsità del servizio dichiarato nella domanda e richiamando l’art. 55 quater, comma 1, lett. d), d.lgs. 165/2001; nelle more era stato disposto dapprima il decreto di esclusione dalla graduatoria permanente per carenza di titoli e, in seguito, il dirigente scolastico aveva dichiarato la risoluzione del rapporto, cui era poi seguito un formale licenziamento senza preavviso. In giudizio il lavoratore aveva chiesto di dichiarare illegittimo il provvedimento di risoluzione, di disapplicare o annullare il decreto di esclusione dalla graduatoria e di accertare il proprio diritto al reinserimento, con reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile la domanda per carenza di interesse, osservando che non era stato impugnato il successivo licenziamento senza preavviso; contro tale statuizione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo in sintesi: violazione dell’art. 100 c.p.c. per errata esclusione dell’interesse ad agire sia contro l’esclusione dalla graduatoria sia contro il provvedimento di risoluzione; nullità della sentenza per omessa motivazione sulla domanda relativa alla graduatoria; violazione dell’art. 6 L. 604/1966 e degli artt. 416 e 437 c.p.c. per la ritenuta rilevabilità d’ufficio della decadenza; omesso esame di fatti e documenti; e erronea regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, accogliendo la censura sulla carenza di interesse. Ha affermato che l’esclusione dalla graduatoria permanente e il successivo licenziamento sono atti autonomi e distinti: il lavoratore aveva interesse a impugnare il primo provvedimento e a chiedere l’accertamento del diritto al reinserimento in graduatoria, anche se non poteva più ottenere la reintegrazione per effetto del successivo licenziamento non impugnato. Ha richiamato la distinzione tra risoluzione conseguente alla cancellazione dalla graduatoria e provvedimento disciplinare di licenziamento, nonché i principi sull’autonomia di un secondo licenziamento rispetto al primo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il dispositivo riporta però, nel P.Q.M., l’accoglimento del primo e del terzo motivo, con assorbimento degli altri, mentre nella motivazione si dà conto dell’accoglimento dei primi due motivi.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l’interesse ad agire sussiste quando la pronuncia richiesta è concretamente utile per la parte; non viene meno solo perché un successivo atto distinto possa precludere la reintegrazione, se resta interesse all’accertamento dell’illegittimità del primo provvedimento e ad altri effetti utili, anche risarcitori.
art. 161 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione sulla domanda relativa alla graduatoria.
art. 6 L. n. 604/1966
richiamato per sostenere la non rilevabilità d’ufficio della decadenza dall’impugnativa del licenziamento.
artt. 416 e 437 c.p.c.
richiamati dal ricorrente in relazione ai limiti di eccezione e rilevazione officiosa delle decadenze nel rito del lavoro.
art. 55 quater, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 165/2001
indicato dall’amministrazione come base dell’illecito disciplinare contestato per la presunta falsa dichiarazione del servizio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
utilizzato dalla Corte per richiamare precedenti di legittimità sulla distinzione tra provvedimenti autonomi e sulla natura non disciplinare della risoluzione collegata alla cancellazione dalla graduatoria.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 92, comma 2, c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite.
Massime di principio
- L’interesse ad agire va valutato in relazione all’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta: può permanere anche quando il ripristino del rapporto di lavoro sia precluso da un successivo atto autonomo non impugnato.
- La cancellazione da una graduatoria e il successivo licenziamento disciplinare sono provvedimenti distinti e autonomi; l’omessa impugnazione del secondo non elimina automaticamente l’interesse a contestare il primo.
- Un atto di risoluzione del rapporto conseguente alla perdita del requisito o all’esclusione da una graduatoria può essere impugnato autonomamente rispetto al successivo provvedimento disciplinare di licenziamento.
- La domanda di accertamento dell’illegittimità di un primo provvedimento resta utilmente proponibile anche per effetti ulteriori e diversi dalla reintegrazione, compresi eventuali effetti risarcitori.
- Quando il giudice di merito confonde la sequenza di atti autonomi, può erroneamente negare l’interesse ad agire e omettere l’esame della domanda relativa al primo provvedimento.
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